MULTE: AUMENTANO, MA SOLO DELLO 0,1%

27 Gennaio 1971

Quest’anno il consueto adeguamento
biennale all’inflazione degli importi delle multe elevate per violazione del
Codice della Strada peserà solo per lo 0,1%. Pertanto gli effetti si faranno
sentire solo sulle sanzioni da 500 euro in su con aumenti pari ad 1-2 euro.

Tanto per fare alcuni esempi:

·     
presenza
di anti autovelox a bordo dell’auto: da 808 a 809 euro

·     
contraffazione,
alterazione o illeggibilità del numero di telaio o della targhetta del
costruttore: da 2.671 a 2.674 euro

·     
guida
di un veicolo sospeso dalla circolazione: da 1.957 a 1.959 euro

·     
eccesso
di velocità da 41 a 60 km/h : da 531 a 532 euro

·     
eccesso
di velocità per più di 60 km/h: da 828 a 829 euro

·     
inversione
di marcia in autostrada: da 2.004 a 2.006 euro

·     
contromano
in autostrada: da 2.004 a 2.006 euro

·     
ebbrezza
lieve: da 531 a 532 euro

·     
ebbrezza
lieva, ma causando incidente: da 1.062 a 1.063 euro

·     
circolazione
senza Rc auto o con polizza falsa: da 848 a 849 euro

·     
violazione
del fermo amministrativo della macchina: da 776 a 777 euro

 

Se hai ricevuto una multa ingiusta e
vuoi contestarla, se sei un iscritto ad Adiconsum, rivolgiti per assistenza
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 al nostro Call
Center chiamando il  Numero Verde 800 89
41 91. Se ancora non ti sei iscritto, puoi farlo online a soli 5 euro tramite
il nostro sito o la app “Adiconsum
Reclami 2.0
”.

DIVIETO DI SOSTA E FERMATA NEGLI SPAZI RISERVATI ALLE COLONNINE DI RICARICA

27 Gennaio 1971

Se possiedi un’auto elettrica o sei un appassionato del settore, ti
comunichiamo un’importante novità: dal 14 gennaio 2017, infatti, con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Decreto legge 257
del 16 dicembre 2016 dedicato alla realizzazione di un’infrastruttura per i
combustibili alternativi.

 

Perché è importante questo Decreto? Perché l’art. 17 del Decreto
impone un’integrazione all’art. 158 del Codice della Strada, quello cioè che
disciplina il divieto di fermata e sosta, inserendo al comma 1, il punto h-bis
che sancisce il divieto di fermarsi e di sostare anche “negli spazi riservati alla fermata e alla
sosta dei veicoli elettrici in ricarica
”.

 

Questa è la prima norma che rispetta, finalmente, il diritto al
rifornimento dei cittadini utilizzatori di veicoli elettrici che ogni giorno
faticano a ricaricare il proprio veicolo perché, spessissimo, viene impedito
loro l’accesso ai punti ricarica da parte di una macchina termica parcheggiata.

 

Il decreto stabilisce
anche che la sanzione per la violazione del divieto di fermata/sosta parte da
un minimo di 85 euro.

Se sei un utente di
auto elettrica, ti invitiamo a segnalarci casi di violazione, utilizzando gli
strumenti che ti abbiamo messo a disposizione:

·     
via facebook grazie alle pagine Adiconsum
nazionale
e Consumatori di macchine
elettriche/E-mobility

·     
via mail
all’indirizzo: autoelettriche@adiconsum.it

·     
via twitter
tramite il nostro account @adiconsum

·     
attraverso il
Call Center, se sei un iscritto Adiconsum, chiamando il Numero Verde 800 89 41
91

·     
attraverso le
nostre sedi territoriali.

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  • ADICONSUM A FIANCO DEI RISPARMIATORI DEL FONDO IRS DI POSTE PER RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO

ADICONSUM A FIANCO DEI RISPARMIATORI DEL FONDO IRS DI POSTE PER RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO

26 Gennaio 1971

Dopo mesi di lavoro e di incontri, è stato
conseguito, grazie anche all’operato di Adiconsum, un risultato unico nel
panorama del risparmio gestito: il recupero del capitale netto investito dai
risparmiatori che acquistarono nel 2003 quote del Fondo Immobiliare Invest Real Security (IRS) nato su iniziativa di
Poste Italiane.

Il valore delle quote
era di 2.500 euro. Alla data di scadenza del Fondo fissato al 31 dicembre 2016,
i risparmiatori ancora in possesso delle quote si sono visti liquidare il loro
valore in 390 euro, con una significativa perdita.

Grazie al lavoro
fatto, i risparmiatori recupereranno il captale netto in vestito secondo il
seguente piano, che sarà operativo da aprile 2017

1.  
per chi ha compiuto
80 anni al 31 dicembre 2016, l’accredito di quanto dovuto avverrà direttamente
sul conto corrente

2.  
per tutti gli altri il
versamento del capitale avverrà attraverso la sottoscrizione di una Polizza Vita
Ramo I, ideata ad hoc e senza alcuna spesa, in cui versare le somme liquidate
dal fondo. Alla polizza, della durata di 5 anni, Poste aggiunge un contributo
integrativo per il recupero di tutto il capitale originariamente investito nel
fondo IRS.

 

L’altra buona notizia per i risparmiatori è che
Adiconsum ha posto la necessità a Poste italiane di istituire la procedura di
conciliazione volta a far ottenere il recupero del capitale in contante anche a
quei risparmiatori che versano in particolari condizioni di disagio economico
sulla base di criteri da condividere congiuntamente per definire l’accesso o
meno a tale opportunità quali: la perdita del posto di lavoro o la fine della
cassa integrazione, la presenza di persone autosufficienti, il reddito ISEE,
ecc.. e Poste si è dimostrata disponibile alla sua istituzione.

Se sei un risparmiatore in
possesso di quote del Fondo IRS contatta le sedi
territoriali Adiconsum
per
ricevere assistenza

ADICONSUM FA SANZIONARE ENEGAN S.P.A.

26 Gennaio 1971

Sono davvero recenti le pratiche commerciali
scorrette segnalate dall’Adiconsum di Oristano all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato nei confronti della società di energia ENEGAN S.p.A..
Esse, infatti, si riferiscono alle pratiche adottate nei confronti dei
consumatori nel periodo aprile 2015 – novembre 2016.

Come nei casi relativi ad altre società di energia,
anche nel caso di ENEGAN le pratiche commerciali scorrette hanno riguardato
attivazioni di fornitura di luce e gas senza che il consumatore avesse ma
manifestato il proprio consenso al nuovo contratto né al telefono né a seguito
di visite a domicilio degli agenti incaricati dalla società e nella pretesa del
pagamento delle bollette comunque emesse nonostante il consumatore avesse
invece esercitato il diritto di recesso.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ha accertato che i comportamenti posti in essere dalla ENEGAN hanno violato i
seguenti articoli del Codice del Consumo: artt. 20, 24, 25, 26, lettera f),
66-quinquies, 49, comma 1, lettera h), 51, comma 6, e 52.

La sanzione comminata dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato nei confronti della ENEGAN è stata di 280.000 euro.

 

Se anche tu ricevi una bolletta di un’azienda con
cui non hai sottoscritto un contratto, se sei iscritto ad Adiconsum, segnala
subito l’accaduto al Call Center, chiamando il Numero Verde 800 89 41 91 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Se non sei iscritto, puoi iscriverti
online a soli 5 euro dal nostro sito www.adiconsum.it
o attraverso la nostra app Adiconsum Reclami 2.0


CANONE TV, OCCHIO ALLE SCADENZE DEL 31/01/2017: AFFRETTATI!

25 Gennaio 1971

Si avvicina la data del 31 gennaio entro cui se non
possiedi la tv oppure la possiedi, ma non hai un contratto elettrico di tipo
domestico residenziale, devi provvedere a produrre rispettivamente la Dichiarazione
sostitutiva di non detenzione o il versamento del canone comunque dovuto.


SE NON
HAI LA TV

Se non possiedi un televisore non sei tenuto al
pagamento del canone, ma per non pagarlo devi compilare il modulo predisposto
dall’Agenzia delle Entrate “Dichiarazione
sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato

– Quadro A – Dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

In caso di non possesso dell’apparecchio e quindi
di non pagamento del canone per l’intero anno, avrai tempo per presentare la Dichiarazione
dal 1° luglio dell’anno precedente fino al 31 gennaio dell’anno di riferimento:

·     
se la presenterai
entro il 31 gennaio 2017, potrai usufruire dell’esenzione per il pagamento
dell’intero canone dovuto per il 2017, ossia 90 euro

·     
se invece la
presenterai dal 1° febbraio fino al 30 giugno, dovrai pagare il canone
semestrale di 45,94 euro valido per il periodo gennaio-giugno 2017, ma non
sarai tenuto al pagamento del secondo semestre da luglio a dicembre 2017.

IMPORTANTE: COME INVIARE LA DICHIARAZIONE DI NON
POSSESSO

La Dichiarazione va inviata per via telematica
all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali di accesso al servizio di
assistenza Fisconline oppure attraverso i soggetti abilitati come i Centri di
assistenza fiscale (CAF) e i professionisti 
oppure via posta con plico raccomandato senza busta all’indirizzo:
Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV –
Casella Postale 22 – 10121 Torino

PER L’INVIO TELEMATICO TI RACCOMANDIAMO DI
UTILIZZARE SOLO IL SITO DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE
E DI NON UTILIZZARE SITI CONTRAFFATTI NON AUTORIZZATI CHE
RICHIEDONO INFORMAZIONI E CARTE DI PAGAMENTO. L’INVIO TELEMATICO ALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE NON PREVEDE ALCUN COSTO.

 

SE HAI LA
TV, MA NON HAI UN CONTRATTO ELETTRICO “DOMESTICO RESIDENZIALE”

Se appartieni a questa tipologia di utente sarai
tenuto al pagamento del canone e poiché non avendo un contratto non ti potrà
essere addebitato in bolletta, dovrai versarlo utilizzando il modello F24.

Sono 3 le possibilità di scelta che hai per pagare
il canone:

·     
in un’unica
soluzione annuale (90 euro) entro il 31 gennaio

·     
a semestre:
45,94 euro entro il 31 gennaio e 45,94 euro entro il 31 luglio

·     
a trimestre:
23,93 euro entro il 31 gennaio,  23,93
entro il 30 aprile, 23,94 entro il 31 luglio e 23,93 entro il 31 ottobre.

Per maggiori info, Adiconsum, nell’ambito del
progetto TiVuoINFOrmare, ha messo a disposizione dei consumatori:

·     
il numero
telefonico 06 44170234 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13

·     
la mail: tivuoinformare@adiconsum.it

ADICONSUM FA SANZIONARE ESTRA ENERGIE S.R.L. ED ESTRA ELETRICITÀ S.P.A.

25 Gennaio 1971

Un’altra vittoria di Adiconsum nei confronti di una
società di energia elettrica e gas che ha adottato pratiche commercial
scorrette nei confronti dei consumatori.

Stavolta l’azienda “incriminata” è  ESTRA ENERGIE S.R.L. ed ESTRA ELETRICITÀ S.P.A.
che riteneva conclusi contratti ed attivazione di forniture di energia
elettrica e gas senza aver acquisito il consenso a procedere del consumatore,
senza essere in possesso di un contratto sottoscritto dall’utente e in presenza
invece in alcuni contratti con apposte firme false o con firme di persone non
delegate dall’intestatario della fornitura di energia.

Le condotte commerciali scorrette, che sono state
segnalate da Adiconsum Oristano e Adiconsum Veneto all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, si riferiscono al periodo dicembre 2014 – agosto
2016.

I consumatori rivoltisi alle nostre sedi di
Oristano e del Veneto sono venuti a conoscenza dell’attivazione della fornitura
della luce/gas con la ESTRA per aver ricevuto una lettera di benvenuto o una
lettera di risposta ad una proposta di adesione del consumatore ad un’offerta
fatta dalla ESTRA. Proposta di adesione del consumatore che invece si scopriva
non essere mai stata formulata.

Come per altre società, anche l’ESTRA si è avvalsa,
per acquisire nuovi clienti, di agenti che utilizzavano canali di vendita
telefonica (teleselling) e porta a porta, omettendo o fornendo informazioni
ingannevoli sia in merito all’identità della società stessa che alle
caratteristiche dell’offerta, in alcuni casi anche in assenza di contatto
telefonico e di visite al domicilio. Molte attivazioni non richieste sono state
adottate nei confronti di persone anziane, anche ultraottantenni.

ESTRA ha preteso il pagamento della fornitura anche
dopo il reclamo del consumatore che contestava l’attivazione della fornitura.

La società è stata quindi sanzionata per aver
violato l’art. 20, comma 2, e gli artt. 24, 25, 26, lettera f), e il 166
quinquies del Codice del Consumo, nonché l’art. 49, comma 1, lettera h), l’art.
51, commi 6 e 7 e l’art. 52 del Codice del consumo, per un importo di 500.000 euro.

 

Se anche tu ricevi una bolletta di un’azienda con
cui non hai sottoscritto un contratto, se sei iscritto ad Adiconsum, segnala
subito l’accaduto al Call Center, chiamando il Numero Verde 800 89 41 91 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Se non sei iscritto, puoi iscriverti
online a soli 5 euro dal nostro sito www.adiconsum.it
o attraverso la nostra app Adiconsum Reclami 2.0


ADICONSUM FA SANZIONARE IREN MERCATO S.p.A.

24 Gennaio 1971

Un’importante vittoria quella ottenuta da Adiconsum
Oristano e Adiconsum Lucca nei confronti della società di energia elettrica
IREN Mercato S.p.A..

Si è concluso, infatti, il procedimento avviato dall’Autorità
Garante della concorrenza ed il mercato, grazie alle segnalazioni di Adiconsum
Oristano e Adiconsum Lucca.

Nell’attività di sportello svolta dalle nostre sedi
di Oristano e di Lucca, avevamo segnalato all’Antitrust le pratiche poste in
essere  dalla società IREN. In pratica i
consumatori segnalavano ad Adiconsum di ricevere bollette dall’azienda senza
però aver mai dato alcun consenso all’attivazione della fornitura né per
iscritto né per telefono e senza aver mai firmato alcunché. Anzi su alcuni
contratti è stata accertata anche l’apposizione di firme false. La società
riteneva conclusi tali contratti e attivava la fornitura richiedendone poi il
pagamento agli ignari consumatori.

Dal 13 giugno 2014, la IREN si avvale di operatori
che propongono i servizi di fornitura utilizzando il metodo del teleselling
(telefonate commerciali) e delle vendite porta a porta con visite a domicilio
dei possibili utenti, tralasciando di fornire alcune informazioni importanti
quali: l’identità del professionista, lo scopo della visita o della telefonata,
il vincolo che sarebbe derivata dall’eventuale sottoscrizione della proposta,
le caratteristiche e i costi dell’offerta. Anche in questi casi, la IREN
riteneva conclusi i contratti, senza fornire alcun supporto durevole della
registrazione telefonica contenente la conferma del contratto né recapitare il
contratto, permettendo al consumatore di prenderne visione ed eventualmente
esercitare il diritto di ripensamento.

L’Autorità, al termine dell’istruttoria, ha dato
ragione ad Adiconsum Sardegna e Lucca, riconoscendo che IREN ha adottato nei
confronti dei consumatori pratiche commerciali scorrette violando gli artt. 20,
comma 2, 24, 25 26, lettera f) e 66-quinquies del Codice del consumo, nonché
l’art. 51, comma 6 del Codice del consumo.

La sanzione comminata
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è in totale di 830.000 euro.

 

Se anche tu ricevi una bolletta di un’azienda con
cui non hai sottoscritto un contratto, se sei iscritto ad Adiconsum, segnala
subito l’accaduto al Call Center, chiamando il Numero Verde 800 89 41 91 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Se non sei iscritto, puoi iscriverti
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  • ADICONSUM SCENDE IN CAMPO PER TUTELARE AZIONISTI VENETO BANCA E POPOLARE VICENZA

ADICONSUM SCENDE IN CAMPO PER TUTELARE AZIONISTI VENETO BANCA E POPOLARE VICENZA

23 Gennaio 1971

75.000 per Veneto Banca e ben 94.000 per Banca
Popolare di Vicenza, questo il numero degli azionisti che riceveranno nei
prossimi giorni le proposte risarcitorie di Veneto Banca e Banca Popolare di
Vicenza. Proposte che Adiconsum nazionale e Adiconsum Veneto ritengono insoddisfacenti.
Si tratta di un rimborso del 15% sulla perdita subita per gli azionisti di
Veneto Banca e di 9 euro ad azione per quelli di BPVI. L’accettazione di tali
proposte comporterà la rinuncia da parte degli azionisti ad intentare qualsiasi
causa legale nei confronti degli istituti bancari in  oggetto. Gli azionisti di Veneto Banca
avranno tempo fino al 15 marzo 2017 per aderire o meno; quelli di BPVI fino al
22 marzo.

Adiconsum ritiene che la proposta delle due banche
non sia né congrua né giusta per gli esigui importi, per la mancanza di
diversificazione delle varie situazioni degli azionisti e anche perché nulla
viene detto in merito ai comportamenti adottati dalle banche.

I consumatori che si sono rivolti ad Adiconsum
hanno già fatto sapere che tali proposte non sono soddisfacenti.

Adiconsum rimane disponibile nel caso i due
istituti accolgano la richiesta di aprire un protocollo di conciliazione per
trattare i casi economicamente più svantaggiati.

Adiconsum invita i consumatori, non appena riceveranno
le ricevute, di contattare la sede
territoriale Adiconsum
più vicina per valutare insieme il da farsi

  • INFO CONSUMATORI
  • NEWS
  • AGEVOLAZIONI PER PRESTAZIONI SOCALI 2017: RINNOVA IL TUO ISEE, QUELLO 2016 È SCADUTO

AGEVOLAZIONI PER PRESTAZIONI SOCALI 2017: RINNOVA IL TUO ISEE, QUELLO 2016 È SCADUTO

22 Gennaio 1971

Pensi di avere
diritto o vuoi comunque provare ad accedere alle agevolazioni per il trasporto
pubblico o il bonus libri per i tuoi figli, ma non sai come fare?

Innanzitutto devi
partire dalla DSU, la Dichiarazione sostitutiva Unica, per arrivare poi
all’attestazione ISEE che dovrai presentare per poter usufruire delle
agevolazioni.

Di quale agevolazioni
stiamo parlando? Si tratta di prestazioni sociali o di servizi di pubblica
utilità come:

·     
i trasporti pubblici

·     
l’iscrizione all’asilo
nido

·     
le tasse scolastiche
ed universitarie

·     
gli assegni sociali

·     
il bonus libri

·     
la social card.


Che cos’è la DSU

La Dichiarazione sostitutiva unica
(DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali
del tuo nucleo familiare. Alcuni dei dati da inserire li puoi autodichiarare,
ma ricordati che ti assumi la responsabilità, anche penale, di
quanto dichiari.


A chi devi
presentare la DSU?

  • all’Ente che eroga la
    prestazione sociale agevolata;
  • al Comune;
  • ad un Centro di Assistenza
    Fiscale (CAF);
  • all’Inps in via telematica,
    mediante le postazioni informatiche self-service presenti presso le sedi
    INPS oppure collegandosi al sito Internet www.inps.it, nella sezione “Servizi
    On-Line – Servizi per il cittadino”.


Che durata di validità ha la DSU?
La DSU ha validità dal momento della
presentazione sino al 15 gennaio dell’anno successivo. Quindi, tanto per fare
un esempio, il vecchio ISEE (ad es. quello del 2016) ha validità di 2 mesi dal
momento della presentazione della nuova DSU. Inoltre la DSU può essere
presentata in ogni momento dell’anno.

 

Quanti ISEE esistono?

Esistono più tipi di ISEE a seconda del tipo di
prestazione sociale agevolata.

·     
ISEE standard: vale per la
generalità delle prestazioni sociali agevolate, . Per
ottenerla basta compilare una DSU MINI che contiene i principali dati
anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare

Per altre prestazioni è possibile
calcolare ISEE più specifici, quali:

·     
ISEE “socio
sanitario”

·     
ISEE “Università”

·      ISEE “Minorenni
con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”.

 

Come si calcola l’ISEE?

L’ISEE è dato dal
rapporto l’indicatore della situazione economica (ISE) e il
parametro che si ottiene da una Scala di Equivalenza a seconda del numero dei
componenti del nucleo familiare.



ADICONSUM GROSSETO CONTRO CONTRAFFAZIONE E ABUSIVISMO

17 Gennaio 1971

Attività di raccolta di segnalazioni dell’abusivismo
commerciale e di vendita di prodotti contraffatti, nonché campagne di
informazione e di sensibilizzazione ai consumatori sui rischi e danni
all’economia derivanti da questi fenomeni.

Questo il contenuto del protocollo d’intesa sottoscritto
da Adiconsum Grosseto con il Comune di Grosseto, Ance Grosseto, Ascom
Confcommercio, CNA Grosseto, Confartigianato Imprese Grosseto e altre
associazioni, per far fronte al fenomeno dell’abusivismo imprenditoriale,
artigianale e commerciale nelle varie attività dall’edilizia all’impiantistica,
dal giardinaggio alla meccanica, ai servizi alla persona.

Il protocollo si è reso necessario per le continue
e pressanti richieste da parte degli imprenditori regolari, ma anche dei
cittadini  che segnalano attività
esercitate abusivamente, senza iscrizione alle Camere di commercio, senza i
requisiti di legge necessari e la documentazione fiscale regolare. Abusivismo
che si accompagna a vendita di merce contraffatta, ma anche a servizi alla
persona quali centri estetici o parrucchieri che operano senza il rispetto dei
requisiti professionali  e igoenico-sanitari,
e così pure i servizi relativi di impiantistica, giardinaggio, ecc..

Usufruire di tali servizi da personale senza le
adeguate conoscenze professionali, la necessaria formazione in tema di
sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto delle prescrizioni
igienico-sanitarie, può arrecare gravi danni alla salute, alla propria
incolumità e a quella di terzi.

Adiconsum Grosseto si attiverà in coordinamento col
Comune e le altre Associazioni per svolgere un’efficace azione informativa di
sensibilizzazione e di informazione ai consumatori evidenziando che l’acquisto
di merce contraffatta, l’acquisto in luoghi non idonei e da persone non
autorizzate non fa che contribuire alla diffusione della concorrenza sleale,
del mercato nero e dell’evasione fiscale

ADICONSUM LECCE FA VINCERE RICORSO A CONSUMATORE CONTRO UNICREDIT

16 Gennaio 1971

Ancora
oggi molti prestiti, finanziamenti e cessioni del quinto concessi 
soprattutto prima del 2010 non sono proprio trasparenti e in linea con le
disposizioni della Banca d’Italia. È il caso del sig. Giulio (lo chiameremo così
per motivi di privacy), iscritto all’Adiconsum di Lecce, che aveva
sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione
pro solvendo di quote del proprio trattamento pensionistico nel 2009 con
Unicredit. Il sig. Giulio, rivoltosi all’Adiconsum di Lecce, lamentava
l’eccessiva onerosità del finanziamento e, assistito dalla sede territoriale
presentava prima un reclamo alla banca, rivelatosi però insoddisfacente, e poi
ricorreva all’Arbitro Bancario Finanziario.

Il
finanziamento del sig. Giulio, infatti, a conti fatti, considerati gli oneri
assicurativi, indicherebbe un TAEG pari al 28,99% non in linea con quanto
riportato nel contratto. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2010 il
finanziamento sarebbe da considerarsi illegittimo poiché il TEG, comprensivo
dei costi assicurativi, si troverebbe al di sopra della soglia usura.

Adiconsum chiedeva, pertanto, la rideterminazione
 degli  interessi  e la  restituzione  delle
 somme  indebitamente  percepite sulla base del piano di
ammortamento originario.

L’Arbitro Bancario Finanziario ha ritenuto corrette
le ragioni sostenute da Adiconsum reputando il ricorso “… meritevole di parziale accoglimento nei termini di seguito precisati.
Invero, a partire dal 1° gennaio
 2010,  l’applicazione  dei  nuovi  criteri  di
 computo  impone  di  far  riferimento  al TAEG.
e non più al TEG, includendo anche i costi assicurativi nel parametro. Risulta
al riguardo, dalla successive evoluzione del tasso soglia che, nel corso del
rapporto, il tasso convenzionale ha superato la soglia di riferimento come via
via determinata in tutti i i successivi trimestri. Atteso che la successiva
rideterminazione del tasso soglia non consente l’applicazione della disciplina
di cui all’art. 1815 cod. civ. – con la grave sanziona disposta nel relativo
comma 2 – ne consegue, in conformità con gli orientamenti già assunti da questo
Arbitro (cfr. Collegio Roma, dec. n. 174/2013; Collegio di Napoli, decisione n.
4012/2013;  2602/2014;  in generale,  sulla  c.d. “usura
 sopravvenuta”,  cfr. Collegio  di coordinamento, dec. n.
77/2014 e Collegio di Napoli, dec. n. 1796/2013), la necessità di provvedere
 al ricalcolo degli interessi convenzionalmente  pattuiti, in modo da
ricondurli entro la soglia via via vigente nel corso del rapporto, non essendo
comunque ammissibile che la cliente sia tenuta a versare gli interessi in una
misura che, al momento in cui essi devono   essere 
 corrisposti,   è   comunque 
 considerata   in   termini   di 
antigiuridicità nell’ordinamento.


Unicredit 
dovrà  quindi  provvedere  al ricalcolo  degli
 interessi
,  facendo  riferimento prima al TAEG (dal 1° gennaio 2010
in avanti), in modo tale da garantire che il tasso applicato si collochi sempre
all’interno della soglia antiusura via via vigente, retrocedendo quindi al
cliente le somme pagate in eccesso e pertanto accerta il diritto del ricorrente
 al ricalcolo degli interessi nei sensi di cui in motivazione
.


Il
Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda  alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo
 alle spese della procedura  e al ricorrente la somma di € 20,00
quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IMPORTANTE: Questo è uno dei tanti
modi in cui possiamo esserti d’aiuto. Se hai dubbi sulle spese a te addebitate
dalla banca, se sei già iscritto ad Adiconsum chiama il Call Center al Numero
Verde 800 89 41 91 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Se il tuo
caos necessita di un approfondimento, ti metteremo in contatto con la sede
Adiconsum più vicina. Se non ti sei ancora iscritto, puoi farlo online a soli 5
euro tramite il nostro sito internet www.adiconsum.it
o la nostra app Adiconsum
Reclami 2.0



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  • CROCIERA DI NATALE: ADICONSUM SI ATTIVA PER DISAVVENTURA SUBITA DA 80 PERSONE

CROCIERA DI NATALE: ADICONSUM SI ATTIVA PER DISAVVENTURA SUBITA DA 80 PERSONE

15 Gennaio 1971

Non è stato un bel
rientro a Roma quello che ha coinvolto circa 80 italiani che hanno partecipato
alla crociera di Natale e Capodanno realizzata da Costa Crociere nell’Oceano
Indiano.

Il rientro a Roma
prevedeva la partenza nel pomeriggio del 7 gennaio 2017 dall’isola Mauritius
con un volo Emirates fino a Dubai, uno scalo notturno di circa di 10 ore con
pernottamento in hotel e un secondo volo, sempre Emirates, da Dubai a Roma da
effettuare nella mattinata dell’8 gennaio.

Ma all’arrivo a Dubai
alle ore 22.30 circa, i crocieristi italiani non hanno trovato la prevista
assistenza del personale Emirates. Rivoltisi al desk della compagnia, hanno
anche appurato che non era stato prenotato nessun hotel. Nonostante le animate
rimostranze, i circa 80 italiani sono stati costretti a passare la notte sulle
sedie dell’aeroporto in attesa del volo della mattina senza ricevere
nessuna assistenza.

Tutti i crocieristi
erano in possesso di ben 2 comunicazioni fornite dalla Costa Crociere. La prima
era stata inviata per mail alle agenzie di viaggio che avevano prenotato la
crociera (poi girata ai turisti) e la seconda direttamente  sulla nave,
nelle camere degli interessati, durante la crociera. La comunicazione avvertiva
che durante la notte fra i due voli della Emirates la stessa compagnia aerea
avrebbe messo a disposizione il Copthorne Airport Hotel e che a Dubai avrebbero
ricevuto la necessaria assistenza.

Costa Crociere
essendo l’organizzatrice della vacanza e anche colei che ha acquistato i voli,
è ovviamente responsabile di quanto è accaduto e  dovrà risarcire il danno
causato ai propri clienti.

SE ANCHE TU SEI TRA COLORO
CHE HANNO VISSUTO QUESTA BRUTTA DISAVVENTURA, RIVOLGITI SENZA INDUGIO ALLA SEDE
TERRITORIALE Adiconsum PIÙ VICINA. TI AIUTEREMO A PRESENTARE IL RECLAMO E
NELL’OTTENERE IL GIUSTO RISARCIMENTO

ANTITRUST SANZIONA DUE IMPRESE DI AUTONOLEGGIO

7 Gennaio 1971

Adottavano condotte riconosciute come “aggressive”
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, in violazione degli
artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo e per questo sono state sanzionate
le due imprese low cost di autonoleggio: per 2 milioni di euro la “Goldcar” e
per 1,6 milioni di euro la “Firefly” (low
cost della Hertz
).
Al momento del ritiro della vettura prenotata
online, le due società “proponevano” al consumatore l’acquisto di servizi
accessori presentati come servizi assicurativi o per limitare eventuali
responsabilità del consumatore in caso di danni.
In cambio dell’acquisto di tali servizi, le società
promettevano una riduzione significativa del deposito cauzionale. In alcuni
casi, infatti, il deposito richiesto esauriva o superava addirittura la
disponibilità della carta di credito del consumatore, inducendolo quindi ad
acquistare tali servizi accessori.
L’Autorità ha riscontrato anche una seconda pratica
commerciale scorretta nei confronti di entrambe le imprese: la Goldcar forniva
informazioni poco chiare in merito alla sua polizza carburante “Flex fuel”; la
Firefly invece ometteva di fornire sul proprio sito web informazioni relative
ai criteri per la stima del danno.
Il provvedimento PS10214 nei confronti della
Goldcar è stato pubblicato nel Bollettino dell’Autorità n. 46 del 27 dicembre
2016; quello nei confronti della FireFly (PS9877) è stato pubblicato nel Bollettino
n. 47 del 2 gennaio 2017.
Se hai noleggiato un’auto e ti accorgi che l’impresa di autonoleggio a
cui ti sei rivolto non si stia comportando correttamente, perché omette o ti
impone spese aggiuntive rispetto al prezzo pattuito nel corso della
prenotazione, se sei iscritto ad Adiconsum contatta subito per ricevere una
Prima Assistenza Telefonica il Call Center al Numero Verde 800 89 41 91 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Se non sei iscritto, puoi farlo al
costo di soli 5 euro online attraverso il nostro sito web www.adiconsum.it o la nostra app Adiconsum
Reclami 2.0


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  • MILLEPROROGHE 2017: PIÙ TEMPO PER INSTALLARE TERMOVALVOLE/CONTABILIZZATORI SUI TERMOSIFONI

MILLEPROROGHE 2017: PIÙ TEMPO PER INSTALLARE TERMOVALVOLE/CONTABILIZZATORI SUI TERMOSIFONI

6 Gennaio 1971

Ancora 6 mesi per far installare sui propri
termosifoni CONDOMINIALI le termovalvole ed i contabilizzatori di calore come
previsto dal decreto legislativo 102/2014. Lo ha stabilito il decreto
Milleproroghe valido per il 2017, cioè il decreto-legge n. 244, approvato dal
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2016 con entrata in vigore dal 30 dicembre stesso. Il
decreto sarà poi sottoposto all’esame di Camera e Senato per la sua conversione
in legge. Il Milleproroghe viene promulgato ogni anno allo scadere dell’anno.
Contiene tutta una serie di proroghe di termini in scadenza, senza le quali lo
Stato non potrebbe proseguire la sua
azione amministrativa con efficienza ed efficacia.

In particolare, il Milleproroghe 2017, all’art. 6,
comma 10, ha rinviato il termine per l’installazione delle termovalvole e dei
contabilizzatori di calore al 30 giugno 2017.

L’installazione delle termovalvole e dei
contabilizzatori deriva dall’attuazione della Direttiva europea 2012/27/UE
sull’efficienza energetica e sul contenimento dei consumi.


Come funzionano
termovalvole e contabilizzatori

·     
Le termovalvole
regolano automaticamente lo “spegnimento” del termosifone, quando
questo ha raggiunto una temperatura desiderata, che va da 0 a 5. La termovalvola o contatore di fornitura di calore viene installato  in 
corrispondenza dello scambiatore di calore  collegato 
alla  rete  o  al  punto 
di fornitura

·     
I contabilizzatori
sono dei contatoti individuali. Essi, 
applicati a ciascun calorifero, permettono, di calcolare esattamente i propri
consumi energetici

Ad integrazione del Decreto legislativo 102/2014 è
stato poi emesso il decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016 nel quale è
stato reso noto l’ammontare delle sanzioni per chi non ottempera all’installazione
delle termovalvole e dei contabilizzatori. Le sanzioni variano da 500 a 2.500
euro.

IMPORTANTE: L’obbligo non riguarda i termosifoni serviti
dalle caldaiette autonome!

ADICONSUM SARDEGNA AVVIA AZIONE INIBITORIA CONTRO ABBANOA

5 Gennaio 1971

Adiconsum Sardegna  ha iniziato una nuova fase nella sua
battaglia contro Abbanoa S.p.A., il gestore unico del
Servizio Idrico Integrato dell’Autorità d’ambito della Sardegna (ATO) ed in particolare nei
riguardi della richiesta ai consumatori sardi del pagamento dei conguagli
“regolatori”. Ma che cosa sono i conguagli regolatori?

 

I conguagli regolatori sono una
componente della tariffa che spetta al Gestore e che riguarda costi sostenuti
in passato.  Abbanoa ritiene che tali costi debbano essere richiesti ai
consumatori e pertanto ritiene legittima la loro richiesta. D’altro avviso è
Adiconsum Sardegna  che invece ritiene
tale richiesta un ingiusto balzello che va a caricarsi sulle spalle dei
consumatori che nulla hanno a che vedere con le precedenti gestioni e con gli
annessi sprechi.

 

Dopo mesi di proteste, di assemblee
cittadine tenutesi in quasi ogni comune della regione, e di ben due diffide nei
confronti di Abbanoa perché annullasse la richiesta del balzello, la vicenda
prende ora la strada della giustizia ordinaria.

Il Codice
del Consumo, infatti,  pone in capo alle
associazioni dei consumatori il potere/dovere di chiedere al Giudice di
inibire comportamenti delle aziende ritenuti scorretti, aggressivi e
ingannevoli, lesivi degli diritti e degli interessi dei consumatori. Il tutto
previa diffida a porre fine a questi comportamenti.

Come
previsto dalle procedure, Adiconsum Sardegna ha, quindi, provveduto a
notificare alla controparte (ABBANOA) l’atto di citazione in giudizio.

La causa
inibitoria, ex art. 140 del Codice del Consumo (D.Lgs n. 206/2005), promossa da
ADICONSUM davanti al Tribunale di Nuoro, è stata regolarmente iscritta al n.
1660/206 del RG e assegnata, in questa prima fase, al Giudice Dott.ssa
Francesca Lucchesi
.

Saranno i
giudici a decidere se ha ragione ADICONSUM a ritenere la pretesa del tutto
infondata, profondamente ingiusta e giuridicamente non corretta o, viceversa, a
ritenere legittimo l’agire del Gestore idrico.

Se anche a te sono stati richiesti balzelli
ingiustificati, iscrivendoti ad Adiconsum, potrai ricevere una Prima Assistenza
Telefonica al tuo problema chiamando il Call Center al Numero Verde 800 89 41
91, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, e, nel caso venire
indirizzato per un’assistenza più approfondita alla sede territoriale Adiconsum
più vicina a te.

ANTITRUST SANZIONA VODAFONE PER 1 MILIONE DI EURO

4 Gennaio 1971

Un’altra sanzione dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato ad un’azienda telefonica. Stavolta è la volta di
Vodafone.

Le pratiche commerciali ritenute scorrette sono
quelle adottate dall’azienda a seguito della riduzione del periodo di rinnovo
delle offerte di servizi passato da 30 a 28 giorni.

Tali pratiche sono state condotte a danno sia degli
utenti titolari del servizio voce e/o dati di telefonia mobile ricaricabile o
in abbonamento abbinato alla vendita a rate di prodotti come tablet,
smartphone, internet key, ecc. che degli utenti titolari di un abbonamento di
telefonia fissa per le offerte realizzate dal 13 marzo al 27 maggio 2016.

Le pratiche sono state poste in essere nei
confronti di quegli utenti che hanno esercitato il diritto di recesso.  Nel caso degli utenti della telefonia
mobile,  l’azienda ha addebitato al
consumatore in un’unica soluzione il saldo delle rate residue del prodotto (tablet,
smartphone, internet key, ecc.) e/o l’importo per il recesso anticipato; nel
caso degli utenti della telefonia fissa che avevano aderito all’offerta di
rateizzare il costo di attivazione, ha addebitato in un’unica soluzione il
saldo delle rate residue di tale costo.

Le pratiche commerciali adottate da Vodafone hanno
violato gli articoli 20 (divieto di pratiche commerciali scorrette), 24
(divieto di pratiche commerciali aggressive) e 25 (divieto di ricorso a
molestie coercizione o indebito condizionamento) del Codice del Consumo. La
sanzione irrogata dall’Autorità, tenuto conto del fatturato dell’azienda, è di
1.000.000 di euro (500.000 euro per ciascuna pratica commerciale scorretta).

IMPORTANTE: per ricevere
assistenza nei confronti di tali pratiche commerciali scorrette, se sei già
iscritto ad Adiconsum chiama il Call Center al Numero Verde gratuito 800 89 41 91 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 18. Se non sei ancora iscritto ad Adiconsum puoi farlo
online a soli 5 euro attraverso il nostro sito www.adiconsum.it o la nostra app Adiconsum Reclami 2.0


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  • LEGGE DI BILANCIO 2017: CONFERMATI E AMPLIATI I BONUS DEDICATI ALLA FAMIGLIA

LEGGE DI BILANCIO 2017: CONFERMATI E AMPLIATI I BONUS DEDICATI ALLA FAMIGLIA

2 Gennaio 1971

La Legge di
Bilancio per il 2017 varata l’11 dicembre scorso e in vigore dal 2 gennaio
2017, ha non solo confermato i precedenti bonus, ma ne ha introdotti di nuovi.
Vediamoli nel dettaglio.


NUOVI BONUS


Bonus
“Mamma domani”
o “Premio alla nascita”

È un bonus di
800 euro per i bambini nati nel 2017destinato alle prime spese. Potrà essere richiesto
già a partire dal settimo mese di gravidanza.


Bonus nido

È un bonus per le spese sostenute per
accedere sia all’asilo nido pubblico che privato. Si tratta di un bonus fino a
un massimo di 1.000 euro l’anno per i nati nel 2016. È un bonus che non prevede
limiti di reddito. Viene erogato per la durata massima di tre anni di frequenza
del nido. È erogato anche a quelle famiglie i cui piccoli, a causa di gravi
patologie croniche, sono impossibilitati a frequentare l’asilo nido.

 

VECCHI
BONUS


Bonus bebè

È un 
bonus 80 euro al mese (in tutto 960 euro l’anno per tre anni con reddito
Isee fino a 25mila euro) che diventa di 160 euro per le famiglie con Isee al di
sotto dei 7.000 euro.


Voucher baby sitter

È un bonus di 600 euro mensili per un massimo
di 6 mesi a tutte le mamme lavoratrici che tornano al lavoro al termine del
congedo obbligatorio. La legge di Bilancio 2017 ha aumentato il fondo per
questi voucher che sono passati da 20 a 40 milioni di euro l’anno per le
lavoratrici dipendenti e da 2 a 10 milioni per le lavoratrici autonome. I
voucher non sono cumulabili con il bonus per l’asilo nido.


Bonus cultura

È un bonus di
500 euro ai ragazzi che compiono 18 anni nel 2017. Il bonus cultura ha fatto la
sua comparsa nella legge di Stabilità nel 2016.

 

IMPORTANTE: entro la fine di marzo, diventerà
operativo il ‘Fondo Credito Nuovi Nati’, per fornire garanzie sui piccoli
prestiti alle famiglie che avranno o adotteranno un figlio a partire dal 2017. 

Ora non resta che attendere i decreti
attuativi che ne regolamentano l’erogazione.

SALDI: GIÀ AL VIA IN SICILIA, BASILICATA E VALLE D’AOSTA

2 Gennaio 1971

I saldi rappresentano comunque un’opportunità di
risparmio soprattutto per coloro che non sono avvezzi all’uso di internet o
semplicemente perché vogliono toccare con mano la qualità di quello che stanno
acquistando e desiderano provarlo. Anzi i saldi, in un certo senso, ancora si
attendono per acquistare capi griffati che difficilmente si possono acquistare
in altri periodi dell’anno e su internet.

Approfittiamo del periodo dei saldi anche per ricordare
che essi possono essere un’occasione per acquistare prodotti originali a prezzi
convenienti evitando di acquistare prodotti contraffatti, scadenti e
potenzialmente pericolosi per la propria salute e sicurezza.

Se pensi di approfittare dei saldi non dimenticare
queste semplici regole:

1.  
verifica
i prezzi dei prodotti che intendi acquistare almeno una settimana prima
dell’inizio ufficiale dei saldi

2.  
fai
attenzione ai saldi con percentuali troppo elevate, che possono nascondere capi
non della stagione in corso o peggio contraffatti

3.  
diffida
degli importi scritti col pennarello senza indicazione del prezzo originale. I
saldi veri, infatti, sono quelli col cartellino originale (e non fatto su
misura dal negoziante per il periodo die saldi) che riporta stampato il prezzo
del prodotto con indicata la percentuale di sconto e il prezzo finale scontato
da pagare

4.  
acquista
solo se sei sicuro della tua scelta. La possibilità di provare i capi, infatti,
è a discrezione del commerciante e tu consumatore non hai alcun diritto in
merito. Non hai quindi diritto al cambio del capo se tornando a casa hai die
ripensamenti

5.  
in
caso di acquisto per un regalo, prendi accordi col commerciante. Egli ha
infatti l’obbligo di cambiare la merce solo nel caso sia difettosa. Il cambio
per altri motivi è a sua discrezione!

                                                 

Se il negoziante, però, non vuole cambiare il capo
difettoso o non vuole accettare il tuo bancomat o la tua carta di credito
asserendo che in periodo di saldi non è tenuto ad accettarli, rivolgiti ad
Adiconsum per esercitare questi tuoi diritti! Se sei iscritto ad Adiconsum non
dovrai fare altro che chiamare il Numero
Verde 800 89 41 91
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 per  ricevere la Prima Assistenza Telefonica. Se
ancora non ti sei iscritto, puoi farlo online a soli 5 euro attraverso il sito
www.adiconsum.it o attraverso la app Adiconsum reclami 2.0. Potremo così essere
al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti.

LEGGE DI BILANCIO 2017: CONFERMATI, MA NON TUTTI, I BONUS PER LA CASA

1 Gennaio 1971

I tanto attesi bonus per
la casa sono stati tutti riconfermati ad eccezione di quello per l’acquisto dei
mobili

 

Bonus riconfermati

La Legge di
Bilancio 2017 ha riconfermato le detrazioni fiscali per:

·     
le ristrutturazioni edilizie fino al 31 dicembre 2017 nella misura
del 50%

·     
gli interventi di risparmio energetico fino al 2022 nella misura
del 65%

·     
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nella misura del 50%, ma
solo se gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio sono iniziati a
decorrere dal 1° gennaio 2016

·     
le dotazioni antisismiche nella misura del 50%

·     
gli interventi sull’involucro del palazzo nella misura del 70%

·     
i miglioramenti della prestazione energetica del palazzo fino al
75%.

 

Bonus non riconfermati

La legge di
bilancio 2017 non ha invece riconfermato il bonus per l’acquisto dei mobili da
parte delle giovani coppie che prevedeva una detrazione fiscale del 50% a patto
che un elemento della copia coniugata o di fatto non avesse superato i 35 anni
di età.

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