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  • QUANDO IL TUO OPERATORE TELEFONICO TI INFORMA CHE CAMBIERÀ IL TUO PIANO TARIFFARIO…

QUANDO IL TUO OPERATORE TELEFONICO TI INFORMA CHE CAMBIERÀ IL TUO PIANO TARIFFARIO…

28 Febbraio 1971

Ormai non passa mese che
non riceviamo tra i messaggi del nostro telefonino anche un messaggio
proveniente dal nostro operatore telefonico che ci informa del cambio del nostro
piano tariffario.

 

L’ultimo in ordine di
tempo (dal 2016 ad oggi ne abbiamo contate più di 10) l’hanno ricevuto gli
utenti di TIM e recita così:

 

Modifica
delle condizioni contrattuali. Dal primo rinnovo successivo al 3/4/17 la tua
TIM Special diventa MAXXI: si arricchisce di 2GB Extra e avrà un costo di 2Euro
in più ogni 4 settimane. Finiti i Giga, potrai continuare a navigare fino al
rinnovo successivo solo attivando l’offerta dati aggiuntiva più adatta alle tue
esigenze. Hai diritto entro il 3/04 di recedere senza penali con i consueti
canali di contatto o passare ad altro operatore. I 2GB Extra sono disponibili
già da oggi senza costi aggiuntivi. Modifiche determinate dall’esigenza di
rendere omogenea l’offerta TIM. Per info chiama il 409160

 

Quando arrivano messaggi
del genere, siete in tanti a chiederci se è lecito che l’operatore cambi in
maniera unilaterale il piano tariffario e cosa si può fare per evitarlo.

 

Ebbene sì, è lecito. Secondo l’art. 70 del Codice
delle comunicazioni elettroniche, infatti, gli operatori possono cambiare in
maniera unilaterale le condizioni contrattuali, purché ne diano comunicazione
ai propri clienti almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della modifica.
Pertanto se la comunicazione rispetta tale tempistica, il comportamento è
lecito.

 

Che cosa
fare?

L’unica arma a disposizione
è: cambiare operatore, ma prima di farlo segui i nostri consigli:

·     
prima di
recedere, ad es., valuta le offerte degli altri operatori e confrontale col
nuovo piano tariffario proposto dal tuo operatore

·     
se recedi
entro i 30 giorni, non devi pagare alcuna penale all’operatore, ma se il tuo
piano tariffario, è abbinato ad uno smartphone, tablet o pc, che stai pagando a
rate all’operatore, allora fai particolare attenzione perché se vuoi rimanere
in possesso del tuo dispositivo, per recedere devi pagare le rate che ti
mancano in un’unica soluzione; se, invece, non intendi pagare, potrai sempre
recedere, ma dovrai rinunciare al dispositivo e alle somme già versate.

 

Alla luce di queste informazioni, valuta il da
farsi e in caso di bisogno, rivolgiti alla sede Adiconsum più vicina a
te.

 

POLIZZE DORMIENTI: RIAPERTURA DELLE DOMANDE PER RIMBORSI PARZIALI

24 Febbraio 1971

Sei diventato beneficiario di una polizza vita di
cui eri a conoscenza (oppure non eri a conoscenza) per decesso del contraente o
per scadenza naturale della polizza oppure non hai potuto accedere ai
precedenti rimborsi per mancanza dei requisiti richiesti? Questa notizia può
esserti utile.

Il Ministero dello Sviluppo economico, infatti, ha emesso
il 5° Avviso per la  presentazione delle
domande di rimborso parziale delle polizze vita c.d. “dormienti”. Le somme
relative alle polizze dormienti non liquidate infatti, dopo il termine di
prescrizione, che è di 10 anni, vengono trasferite dagli intermediari
(compagnie di assicurazione, banche o altri soggetti che esercitano le polizze
vita) al Fondo Rapporti Dormienti, presso la Consap, la concessionaria dei
Servizi Assicurativi Pubblici, che lo gestisce.

Per entrare in possesso di queste somme giacenti
presso il Fondo, gli aventi diritto possono presentare la domanda di rimborso
parziale (60%).

4 sono i requisiti che gli aventi diritto devono
soddisfare per il 5° Avviso:

1.  
l’evento
che determina il diritto di riscossione del capitale assicurato, che sia la
morte dell’assicurato o l’avvenuta scadenza della polizza, deve essere avvenuto
dopo la data del 1° gennaio 2006

2.  
la
prescrizione del diritto a riscuotere deve essere intervenuta prima del 1°
gennaio 2011

3.  
il
rifiuto, da parte dell’intermediario, ad erogare la prestazione assicurativa
per effetto della prescrizione con trasferimento delle somme al Fondo

4.  
non
aver ricevuto alcun rimborso parziale in occasione dei quattro precedenti
Avvisi.


Documentazione
da allegare alla domanda

Ø  Copia del documento di riconoscimento
dell’avente diritto

Ø  Copia del codice fiscale

Ø  Copia della polizza vita o in mancanza una
dichiarazione dell’intermediario indicante il contraente, l’assicurato e il
beneficiario della polizza

Ø  L’originale dell’attestazione rilasciata
dagli intermediari conforme al modello pubblicato sul sito della Consap. Questa
attestazione essendo un originale non può essere inviato via pec, ma tramite
raccomandata A.R. o con plico a mano.


Quando
presentare la domanda

·     
Dal 1°
marzo 2017 al 30 aprile 2017. Al di fuori di tale periodo, le domande saranno
rigettate.


Quante
domande si possono presentare

·     
Una
per ogni singola polizza.


Modalità
di presentazione della domanda

3 sono le modalità di presentazione della domanda:

1.  
Con
raccomandata A.R. indirizzata a: CONSAP Spa – Gestione polizze dormienti, Via
Yser 14, 00198 Roma

2.  
Con
plico a mano da consegnare a: CONSAP Spa – Gestione polizze dormienti, Via Yser
14, 00198 Roma, dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17, e il venerdì dalle 8
alle 13

3.  
Con
PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: consap@pec.consap.it


A quanto
ammonta il rimborso parziale

·      Massimo al 60%


Termini
dell’istruttoria delle domande

L’istruttoria delle domande si concluderà entro il
29 settembre 2017. Entro tale data dovranno quindi essere recapitati eventuali
documenti richiesti dalla Consap. Entro la fine di novembre 2017, la
concessionaria comunicherà la percentuale corrisposta (massimo il 60%), entro
dicembre 2017 chiederà al Ministero dell’Economia l’accredito della somma
complessiva da erogare, che verrà corrisposta agli aventi diritto entro i 60
giorni dal ricevimento dell’accredito.

 

N. B.: Sulle polizze vita dormienti, l’IVASS,
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha avviato un’indagine per
rilevare quante sono le polizze non liquidate ai beneficiari e che si trovano
già prescritte o in via di prescrizione nelle casse degli intermediari. C’è poi
un altro problema da affrontare che è di carattere legislativo. In Italia
infatti per accertare l’accensione di una polizza vita bisogna accedere al
servizio “Ricerca copertura assicurative vita” dell’Ania (Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici). Parliamo quindi di un servizio di
carattere privato. L’IVASS propone di far accedere gli intermediari all’istituenda
Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) per verificare gli
assicurati che sono deceduti ed attivarsi nei confronti dei beneficiari.

 

Per
assistenza sulle polizze dormienti rivolgiti alle nostre sedi territoriali Adiconsum


ACQUA NON POTABILE? E ADICONSUM FA LA CLASS ACTION SARDEGNA CONTRO ABBANOA

24 Febbraio 1971

Ha ricevuto l’ok dal Tribunale di Cagliari la class
action che Adiconsum Sardegna intende condurre nei confronti del gestore idrico
sardo Abbanoa per aver erogato acqua non potabile nel Comune di Porto Torres.
Un primo passo per veder riconosciuto il diritto dei consumatori a consumare
acqua potabile dal rubinetto di casa, senza mettere in pericolo la propria
salute, che se dovesse vedere un esito favorevole potrebbe fare da apristrada
ad altre class action nei confronti di altre aziende di servizio operanti in
altri Comuni d’Italia.

Il Tribunale di Cagliari nel riconoscere
l’ammissibilità della class action nei confronti di Abbanoa per il grave
disservizio fornito, ha altresì fatto presente che Abbanoa debba procedere agli
indennizzi nei confronti dei propri utenti.

Che cosa succede ora? Una volta riconosciuta
l’ammissibilità, si apre la seconda fase che consiste nella promozione della
class action. Tra queste rientra, ad esempio, la conferenza stampa svoltasi lo
scorso 21 febbraio a Porto Torres per informare i consumatori di questa
opportunità in merito anche ai tempi e alle modalità di adesione. Questa fase
si protrarrà fino alla data del 15 maggio 2017, dopo la quale si passerà alla
fase di adesione degli utenti vera e propria.

Potranno aderire per veder rispettato il proprio
diritto ad usufruire di un servizio che non metta a repentaglio la propria
salute, la propria vita e quella dei propri familiari:

·     
tutti i titolari di utenze idriche ABBANOA nel
territorio di Porto Torres che nel periodo dal 27 novembre 2009 al 21 ottobre
2015 hanno subito l’inadeguatezza del servizio idrico e che intendono
richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito”;

·     
tutti gli utenti che in quel periodo “non
hanno potuto utilizzare l’acqua per tutte le tipologie di uso umano, in una o
più occasioni;

·     
tutti gli utenti che in una o più occasioni non
hanno potuto utilizzare l’acqua per bere e per cucinare;

·     
tutti gli utenti che in una o più occasioni non
abbiano potuto utilizzare l’acqua unicamente per bere.

 

IMPORTANTE:
se sei un utente di Abbanoa che risiede a Porto Torres contatta Adiconsum Sardegna per aderire. Se anche
tu ricevi una fornitura di acqua

non potabile, contatta le sedi territoriali
Adiconsum
per segnalare il disservizio che stai subendo

L’ALGORITMO SBAGLIATO DI TRENITALIA È COSTATO 300 EURO/ANNO AI PENDOLARI

23 Febbraio 1971

Prima cosa cambiare l’algoritmo che ha originato le
tariffe sbagliate costringendo i pendolari a sostenere una spesa di 300 euro
annui in più e poi dare quindi loro il giusto ristoro.

Questo è stato il succo delle richieste che
Adiconsum e le altre Associazioni Consumatori hanno portato all’incontro dello
scorso 22 febbraio con la Conferenza con
delle Regioni e delle Province autonome. L’esito dell’incontro è stato
positivo perché la Conferenza  ha condiviso
innanzitutto il legittimo diritto dei pendolari ad avere giuste tariffe e
inoltre si è dichiarata disponibile a raggiungere un accordo a tre,
Regioni-Trenitalia-Associazioni Consumatori, per introdurre le necessarie
correzioni all’anomalo regime tariffario.

Insomma, sembra che
finalmente si stia muovendo qualcosa in difesa dei consumatori pendolari dei
treni sovraregionali, facendo emergere una nuova realtà, quella del Trasporto
pubblico locale sovraregionale, tanto che la problematica è stata posta anche
all’ordine del giorno della Conferenza delle regioni del 23 febbraio scorso.

Intanto il 28 febbraio
Adiconsum e le altre Associazioni Consumatori si incontreranno con Trenitalia e
i primi di marzo nuovamente con la Conferenza. 

La vicenda sarà anche
all’esame dell’Ordine del giorno della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome convocata per il 23 febbraio.

Adiconsum e le altre
associazioni consumatori hanno in programma il prossimo 28 febbraio un incontro
con Trenitalia e i primi di marzo un nuovo incontro con la Conferenza.

Ma al momento qual è la
situazione delle tariffe di Trenitalia? Gli aumenti per i servizi
di abbonamento (mensile e mensile lun-ven) sono congelati del 50% fino al
prossimo giugno; per gli altri  vige una
riduzione che limita del 10% l’aumento delle tariffe precedenti.


Rimborsi treni Alta Velocità Trenitalia

Dal 9 febbraio è possibile chiedere il rimborso per
quanto pagato in più per l’abbonamento di febbraio per i treni Alta velocità di
Trenitalia.

Il rimborso avverrà entro 30 giorni, ma non verrà
erogato prima del 28 febbraio 2017.

Il rimborso verrà erogato:

·     
mediante
riaccredito diretto, se l’acquisto è avvenuto tramite carta di credito senza
bisogno di presentare alcuna domanda

Ø  mediante bonifico, assegno o bonus,
comunicando la tua scelta tramite: l’apposito Modulo o una domanda scritta presso una delle
biglietterie di Trenitalia.

 

In caso di
assistenza, se sei iscritto Adiconsum contatta l’800 89 41 91 se chiami da
telefono fisso o lo 06 44170244 se chiami da cellulare dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 18 oppure contatta la sede
territoriale Adiconsum
più vicina a te.

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  • ADICONSUM RIMINI FA VINCERE RICORSO AD UNA TABACCHERIA TRUFFATA DA FALSI OPERATORI SISAL

ADICONSUM RIMINI FA VINCERE RICORSO AD UNA TABACCHERIA TRUFFATA DA FALSI OPERATORI SISAL

18 Febbraio 1971

Lo sportello dell’Adiconsum di Rimini ha assistito
una tabaccheria vittima di una truffa da parte di falsi operatori della SISAL,
il circuito attraverso cui è possibile pagare le bollette di luce, gas, acqua e
telefono, gli abbonamenti alle pay-tv, le ricariche dei cellulari e la ricarica
della PostePay.

 

L’esercente della tabaccheria riceveva una
telefonata  da un sedicente operatore
della Sisal che gli comunicava il mancato accredito di alcune ricariche sulle
PostePay da lui effettuate a carico di alcuni consumatori. Per rimediare al
presunto “errore”, il falso operatore forniva al rivenditore i numeri delle
PostePay da ricaricare con i rispettivi importi per un esborso importante. L’esercente,
dopo alcune verifiche, scopriva che invece nulla era dovuto e si rivolgeva all’Adiconsum
Romagna per rientrare in possesso di quanto ingiustamente versato.

 

Adiconsum Romagna presentava per conto della
tabaccheria truffata ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, vincendolo. L’Arbitro
ha disposto che l’intermediario SISAL rimborsi del 50% la tabaccheria.

 

La pronuncia dell’ABF è interessante perché conferma
anche che le piccolo aziende, quelle che occupano meno di 10 dipendenti, sono
equiparate ai consumatori e pertanto possono ricevere assistenza da Adiconsum e
dalle altre Associazioni Consumatori

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  • POSTE ITALIANE TENUTA A LIQUIDARE QUANTO STAMPIGLIATO SUL BUONO FRUTTIFERO POSTALE: VITTORIA DI ADICONSUM ROMAGNA

POSTE ITALIANE TENUTA A LIQUIDARE QUANTO STAMPIGLIATO SUL BUONO FRUTTIFERO POSTALE: VITTORIA DI ADICONSUM ROMAGNA

17 Febbraio 1971

Aveva acquistato un buono fruttifero postale il 23
febbraio del 2001 del valore di 1.000.000 di lire. Il buono fruttifero
riportava a tergo la seguente dicitura “l’importo
raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al loro delle ritenute
erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario
meno mezzo punto
”. Questi, in sintesi, i termini del contratto di
sottoscrizione del buono fruttifero postale della serie AF che legava un’iscritta
ad Adiconsum Romagna a Poste italiane. Al momento della riscossione, però, la
signora si sentiva dire che il timbro non era corretto e che non aveva quindi diritto
a riscuotere quanto riportato. Tant’è che alla signora venivano liquidati solo
671,79 euro.

La signora presentava allora reclamo a Poste
italiane che rigettava però le sue richieste. A questo punto si rivolgeva
all’Adiconsum Romagna per ricevere l’adeguata assistenza nella vicenda.
L’Adiconsum Romagna presentava per conto della signora ricorso all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF) chiedendo che venisse riconosciuta la liquidazione
degli interessi così come riportato sul buono.

L’Arbitro Bancario Finanziario appurato che le
giustificazioni addotte da Poste italiane non potevano essere applicate alla
vicenda della signora perché riguardanti un buono postale fruttifero della
serie AA1, invece che AF come quello detenuto dalla signora, disponeva quanto
segue nei confronti di Poste italiane:

·      
di
liquidare il BPF della signora secondo quanto riportato sul retro

·      
di
corrispondere l’importo di 200,00 euro alla Banca d’Italia per le spese della
procedura di intervento dell’ABF

·      
di
rimborsare la signora della somma di 20,00 euro spesa per la presentazione del
ricorso.

 

Se anche
tu sei possessore di un buono postale fruttifero o titolo bancario e ritieni di
non aver riscosso la liquidazione che ti spettava, contatta con fiducia le sedi territoriali Adiconsum
per ricevere l’assistenza del caso.


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  • CANONE TV ADDEBITATO ANCHE SE INVIATA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE? ECCO COSA FARE

CANONE TV ADDEBITATO ANCHE SE INVIATA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE? ECCO COSA FARE

16 Febbraio 1971

Hai presentato la dichiarazione di non detenzione
del televisore, ma sulla bolletta elettrica che hai appena ricevuto ti è stata
addebitata la prima rata del canone 2017 di 9 euro? Niente paura, è possibile
chiedere il rimborso di quanto addebitato, ma non dovuto. L’errore potrebbe
essere dovuto al fatto che pur essendo la scadenza di invio della domanda
fissata al 31 gennaio 2017, in realtà, per essere sicuri di non ricevere
l’addebito in bolletta, la dichiarazione di non detenzione andava presentata
entro il 20 dicembre.

Inviandola dopo tale data, le aziende energetiche non
hanno fatto in tempo ad emettere la bolletta senza ricomprendere il pagamento
del canone. Ora è necessario presentare una domanda di rimborso procedendo nel
seguente modo:

·      
scarica
il modulo, cliccando qui

·      
compilalo
inserendo i dati della bolletta ed in particolare:

Ø  il numero pod

Ø  il numero identificativo della
fattura

Ø  l’importo del canone che ti è stato
addebitato

 

Una volta compilato invialo secondo le seguenti
modalità:

·      via telematica
attraverso un’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
utilizzando le credenziali ottenute a seguito della registrazione ai servizi di
assistenza online FISCOnline (privati e piccole imprese) o Entratel (intermediari,
pubbliche amministrazioni, grandi imprese)

·      rivolgendoti agli
intermediari abilitati all’invio telematico come i Caf (centri di assistenza fiscale)

·      via posta tramite
raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T.
– Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino

Attenzione:
assieme al Modulo va inviata anche una copia del documento di riconoscimento

 

Per ulteriori info, Adiconsum ha messo a
disposizione:

·      il numero di telefono 06 44170234 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13

·      la mail: tivuoinformare@adiconsum.it

 

 

IMPORTANTE: Oltre al servizio sul canone tv, ti
ricordiamo che iscrivendoti online ad Adiconsum, a soli 5 EURO avrai diritto:

·      alla Prima Assistenza Telefonica chiamando il call Center al Numero
Verde 800 89 41 91 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 18

·      alla newsletter settimanale di Adiconsum

·      alla newsletter del Centro Europeo Consumatori Italia

·      al bimestrale Adiconsum “Usi e consumi“.

CONTRO L’OLIO DI PALMA SI MOBILITA L’ADICONSUM DI CALTANISSETTA

10 Febbraio 1971

Adiconsum in collaborazione con Sicoil, azienda
nissena che si occupa di consulenza ambientale nel settore dei rifiuti, ha dato
vita ad un’iniziativa di informazione ai consumatori su dove acquistare
prodotti cotti senza olio di palma. L’iniziativa è nata dalla constatazione che
gli esercenti come pizzerie, ristoranti, rosticcerie, pasticcerie, panifici,
mense, utilizzano prevalentemente olio di palma per friggere, a discapito e all’insaputa
dei consumatori che scelgono di non mangiare prodotti che non lo contengono.

Per informare da un lato questi consumatori e
per tutelare dall’altro gli esercenti che non lo utilizzano, è nato un marchio
ed un Regolamento al quale gli esercenti sono invitati ad aderire, che potranno
fregiarsi del marchio NO OLIO DI PALMA _ NON SI UTILIZZA OLIO DI PALMA IN
QUESTO ESERCIZIO.

Le verifiche sull’olio utilizzato per friggere saranno
analizzati nei laboratori messi a disposizione dall’Agenzia delle Dogane di Caltanissetta.

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  • RIMBORSI FORFETTARI BANCA MARCHE: ADICONSUM MARCHE PRESENTA UN PRIMO BILANCIO

RIMBORSI FORFETTARI BANCA MARCHE: ADICONSUM MARCHE PRESENTA UN PRIMO BILANCIO

9 Febbraio 1971

Adiconsum Marche ha presentato 220 istanze di rimborso forfettario per
gli obbligazionisti subordinati di Banca Marche (in totale circa 1.100) e di Banca
Etruria per un valore totale di 8.685.000 euro.

L’istanza di rimborso poteva essere presentata al ricorrere di
determinati requisiti entro il 3 gennaio 2017 e dava la possibilità di ottenere un rimborso pari a
circa l’80% dell’importo investito.

Allo stato
attuale ne sono state liquidate 20, quindi appena il 10%, per un totale recuperato
alla data odierna di 708.520,00 euro

Il decreto
prevede il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda per
provvedere all’esame della documentazione e quindi arrivare alla conclusione
della pratica con il rigetto o la liquidazione del dovuto.

Il Fondo di
erogazione dei rimborsi forfettari riporta un ritardo di 30 – 45 giorni, dovuto
molto probabilmente alla mole di domande pervenute. In tutto sono 14.382 le
domande pervenute al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), di cui
al 31/01/2017, 3.503 liquidate, per un importo totale di 46,44 milioni di euro.

Adiconsum Marche fa sapere ai risparmiatori che si
sono rivolti all’Associazione che le posizioni vengono monitorate
quotidianamente ed i singoli utenti tempestivamente avvisati dell’andamento
della loro istanza.

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  • ACQUA: BOLLETTE CON CONSUMI CERTI GRAZIE AI NUOVI OBBLIGHI DI LETTURA PER I GESTORI

ACQUA: BOLLETTE CON CONSUMI CERTI GRAZIE AI NUOVI OBBLIGHI DI LETTURA PER I GESTORI

8 Febbraio 1971

Pagare quello che si consuma. È questo lo spirito
della Delibera 218/2016/R/idr disposta dall’Autorità
per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, entrata in vigore lo
scorso 1 gennaio.

Per raggiungere lo scopo la Delibera
prevede una serie di obblighi per le aziende di servizio.


Obblighi
delle aziende

Lettura
del contatore
. L’Autorità ha
previsto che:

·     
per gli utenti, le famiglie
o i condomini con consumi medi fino a 3.000 metri cubi, le letture del
contatore vengano fatte almeno 2 volte l’anno, 
distanziate da almeno 150 giorni solari l’una dall’altra

·     
per chi supera i
3.000 mc, l’obbligo sale ad almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni

·     
I dati di misurazione
devono essere conservati per 5 anni in caso di verifiche.

In caso di
tentativi non andati a buon fine per 2 volte consecutive, in mancanza di
autolettura, sarà obbligatorio procedere ad altri tentativi.

 

Attivazione
delle utenze
. L’Autorità ha previsto che:

·     
l’azienda è
tenuta ad effettuare un tentativo di raccolta della misurazione entro 6 mesi
dalla data di inizio della
fornitura

·     
l’azienda è tenuta a
dotarsi di modalità che mettano a disposizione la misura espressa dal
totalizzatore, raccolta e utilizzata per la fatturazione


Contatori.
L’Autorità ha previsto che:

·     
le aziende
garantiscano l’installazione e il corretto funzionamento dei contatori.


Autolettura.
L’Autorità ha previsto che:

·     
l’azienda si attrezzi
per permettere al consumatore di comunicare l’autolettura attraverso SMS, via
telefono o via web-chat sul proprio sito internet, 365 giorni l’anno, 24
ore su 24

·     
l’azienda dovrà dare
immediato riscontro al consumatore di aver acquisito l’autolettura appena
comunicata e poi entro 9 giorni lavorativi in riferimento alla validazione
dei dati.

 

Alla luce delle novità introdotte non
solo dalla Delibera, ma per qualsiasi problema inerente le bollette dell’acqua,
se sei iscritto ad Adiconsum puoi chiamare il Call Center Adiconsum al Numero
Verde 800 89 41 91 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Se non sei iscritto,
puoi iscriverti anche online a 5 euro attraverso il sito www.adiconsum.it o l’app Adiconsum
Reclami 2.0


RIMBORSI AL VIA PER GLI ABBONATI TRENITALIA ALTA VELOCITÀ

7 Febbraio 1971

Dopo lo scandalo che ha
coinvolto gli abbonati Trenitalia ai treni Alta Velocità che si sono visti
aumentare i costi anche del 35%, partono i rimborsi. Se anche su sei tra questi
abbonati, sappi che da giovedì 9 febbraio, puoi presentare la domanda per
chiedere rimborso.

Gli aumenti sembra siano
stati frutto dell’applicazione di un algoritmo sbagliato.

Il rimborso non è altro che la differenza tra il
prezzo in vigore per gli abbonamenti di marzo e quello pagato nel mese di
febbraio.

 

Come
riceverai il rimborso?

·     
Se hai
acquistato l’abbonamento tramite
carta di credito NON dovrai presentare alcuna domanda, perché la differenza di
quanto versato in più ti verrà riaccreditata direttamente

·     
Se invece hai
utilizzato altre forme di pagamento, dovrai presentare la domanda per il
rimborso, compilando  l’apposito Modulo, indicando la tipologia scelta: se trattasi di
bonifico, assegno o bonus.

Puoi comunque sempre presentare una domanda scritta
e consegnarla presso una delle biglietterie di Trenitalia.

Il rimborso avverrà entro 30 giorni, ma non verrà
erogato prima del 28 febbraio 2017.

Dal 14 febbraio sarà possibile acquistare gli
abbonamenti di Marzo, stavolta con i nuovi prezzi in vigore.

Gli abbonamenti per l’Alta Velocità sono 4:

1.   abbonamento
FULL (7 giorni), senza limiti di giorni e di orari. Il costo di
quest’abbonamento è stato ridotto dal 35% al 17,5%

2.   abbonamento 7
giorni, dalle 9 alle 17, ridotto del 5%

3.   abbonamento
Lunedì-Venerdì, senza limiti di orari. Riduzione dal 20% al 10%

4.   abbonamento
Lunedì-Venerdì, dalle 9 alle 17, ridotto del 15%.

 

Cose che
devono sapere gli abbonati all’Alta Velocità

·     
Puoi
acquistare l’abbonamento con un anticipo di 15 giorni rispetto alla data di
inizio

·     
Se rinunci
all’abbonamento, questo non ti verrà rimborsato

·     
In caso di
smarrimento, deterioramento o furto dell’abbonamento, il rilascio del duplicato
ti costerà 5 euro (diritto di spese amministrative) non rimborsabili

·     
Dal 1° gennaio
2017 hai l’obbligo di prenotarti il posto, fino ad esaurimento dei posti
disponibili

·     
Dal 1° gennaio
2017 sono in vigore i tuoi diritti minimi, approvati dall’Autorità di
regolazione dei Trasporti (ART). Tra questi ci sono: il tuo diritto ad
un’informazione esaustiva, il tuo diritto ad offerte adeguate alle tue esigenze
di trasporto, il tuo diritto al cambio di prenotazione,
indipendentemente dal canale utilizzato per effettuarla e senza alcun danno in
caso di non corretto funzionamento dei sistemi di prenotazione; hai diritto a
veder soddisfatto nella giornata il tuo programma di viaggio per la tratta
relativa all’abbonamento. Ove ciò non sia possibile, e tu debba essere
costretto ad acquistare un altro titolo di viaggio, hai diritto al rimborso di
quanto speso per soddisfare l’esigenza di trasporto oggetto dell’abbonamento.
Nel caso tu voglia presentare un reclamo, scarica il Modulo
predisposto dall’Autorità di regolazione dei trasporti.

Per ricevere
assistenza, se sei iscritto Adiconsum contatta l’800 89 41 91 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 18 oppure puoi iscriverti online a 5 euro
attraverso il sito www.adiconsum.it nella sezione Iscriviti oppure
tramite la app Adiconsum Reclami 2.0


LA DITTA “REMAIL” SOTTO L’OCCHIO VIGILE DI ADICONSUM RIETI

4 Febbraio 1971

Chi non ha mai visto la pubblicità della Ditta
Remail specializzata nella trasformazione della propria vasca da bagno in
doccia e a chi non è mai passato per la mente di farlo? La pubblicità, molto
diffusa, recita anche: Con Remail puoi
rinnovare il tuo bagno in meno di 8 ore senza sporcare. Perché non provare
allora?

È quello che ha fatto una nostra iscritta lo scorso
ottobre, riscontrando però non poche difficoltà. Dopo la firma del contratto,
la signora esercitava regolare diritto di recesso. La Remail rispondeva che
avrebbe comunque trattenuto la caparra (400 euro). La signora, per non perdere
la caparra, decideva allora di proseguire nei lavori di installazione del box
doccia, ma era costretta a segnalare alla Ditta la non conformità dei lavori
eseguiti come la fuoriuscita di acqua
dalla doccia per difetto di chiusura ermetica dei vetri doccia, la perdita di
acqua dalla parte superiore del soffione grande, la lentezza dello scarico
(acqua stagnante nel piatto doccia mentre ci si lava) e la mancanza dei
pannelli interni. A questo punto si rivolgeva per essere assistita alla nostra
Adiconsum di Rieti che inviava un reclamo formale alla GDL S.p.A., distributrice
del prodotto, in data 22 dicembre 2016 tramite Raccomandata con Avviso di
Ricevimento chiedendo l’eliminazione dei difetti segnalati. La Ditta rispondeva
tardivamente rispetto ai termini indicati nella raccomandata e fissava
finalmente un appuntamento per completare i lavori. Adiconsum Rieti vigilerà e
assisterà fino al superamento delle problematiche la sua iscritta.

SEQUESTRATE 35.000 UOVA: SAI LEGGERE L’ETICHETTA?

3 Febbraio 1971

Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando dei
Carabinieri Politiche agricole e alimentari, il nucleo antifrode dei
Carabinieri di Parma, lo scorso 1° marzo, procedeva al sequestro di 35.000 uova
destinate alla commercializzazione, riscontrando violazioni della
rintracciabilità e dell’etichettatura.

 

Ma com’è l’etichetta delle uova e cosa deve
riportare?

 

L’etichetta delle uova, o meglio il codice di
tracciabilità, è stampata sul guscio. È un insieme di cifre, suddivise in 5
gruppi, che ci permette di comprendere e di conoscere tante caratteristiche
dell’uovo: dal tipo di allevamento al Paese, Comune e Provincia  di produzione, fino al codice di allevamento.

 

I gruppo:
Tipo di allevamento

Il primo gruppo di cifre è in realtà costituito da
un solo numero che va da 0 a 3 e corrisponde alle seguenti tipologie di
allevamento, in ordine crescente dall’aperto al chiuso, con restringimento
della superficie in metri quadrati a disposizione della gallina.

 

II
gruppo: Paese di produzione

È composto da 2 lettere

 

III
gruppo: Comune di produzione

È composto da 3 numeri, che è il codice con cui
l’Istat, l’Istituto nazionale di statistica, individua i Comuni

 

IV
gruppo: Provincia di produzione

È composto da 2 lettere che indicano la sigla della
provincia

 

V gruppo:
Codice di allevamento

Si compone di 3 numeri e rappresenta in modo
univoco il codice identificativo dell’allevamento di provenienza.

 

Sulle confezioni sono presenti, poi, altri elementi
utili per l’acquisto: la data di confezionamento, di deposizione e di scadenza.

 

Le uova sono classificate merceologicamente in 3
diverse categorie indicate con le prime tre lettere dell’alfabeto:

A per le uova fresche;

B per le uova di seconda qualità;

C per quelle destinate all’industria.

 

Le uova fresche si mantengono per circa 28 giorni
dalla data di deposizione; quelle extrafresche per 9 giorni dopo la deposizione
e 7 dal confezionamento. Le uova si dividono anche in base alla misura: uova di
taglia S (small, di peso inferiore a 53 g); medie M (medium, tra 53 e 62 g); grandissime
XL (extralarge, oltre i 73 g).

 

 

Cogliamo l’occasione dell’ingente sequestro delle
uova in violazione del codice di tracciabilità e dell’etichettatura, per
ricordare l’impegno di Adiconsum nella lotta alla conraffazione attraverso la partecipazione
alle campagne di informazione e sensibilizzazione lanciate dal Ministero dello
Sviluppo Economico e curate dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con l’obiettivo di diffondere la
cultura della lotta alla contraffazione coinvolgendo i cittadini. L’ultima in
odine cronologico alla quale aderiamo, tuttora in corso è “IO SONO ORIGINALE”.

 

La contraffazione è un
fenomeno che rappresenta un grave pericolo per l’economia e l’occupazione di un
Paese, poiché favorisce l’illegalità e la criminalità organizzata e produce
danni alla salute e alla sicurezza dei consumatori.

 

A
nostro avviso, tutti siamo chiamati a combattere ed arginare la diffusione
della contraffazione: dalle istituzioni alle imprese, dalle Forze dell’ordine
ai consumatori. Solo informandoci, partecipando e scegliendo di acquistare prodotti
originali e non contraffatti, si potrà sconfiggere la contraffazione

una volta per tutte.

 

Non c’è ormai settore
commerciale non colpito dalla contraffazione: dai farmaci ai giocattoli, dai
ricambi per auto/moto all’abbigliamento, all’agroalimentare. Proprio in merito
ai numerosissimi casi di sequestro di prodotti agroalimentari,

nell’ambito del progetto IO SONO ORIGINALE, sono
stati realizzati una serie di video per spiegare i vari tipi di contraffazione.

 

Vi invitiamo a vedere quello sulla Contraffazione
agroalimentare


ADICONSUM MATERA A SOSTEGNO DI PIÙ DI 500 FAMIGLIE DI MATERA

3 Febbraio 1971

Che cosa diresti se dopo aver acquistato
regolarmente casa grazie alle agevolazioni del Comune, questi Ti chiedesse,
oltre 10.000 euro per riscattare i terreni su cui sorge la tua casa?

Questo il problema su cui sta lavorando da tempo
l’Adiconsum di Matera. I fatti sono i seguenti. Negli anni ’80 il Comune di
Matera effettua un esproprio forzato di alcuni terreni per la costruzione di
alloggi, senza comunicare ai proprietari di tali terreni l’esproprio
definitivo. I proprietari fanno causa al Comune e la vincono.

Il Comune di Matera paga, ma nel 2007 invia degli
avvisi di pagamento alle più di 1.500 famiglie, all’oscuro di tutta la
situazione, con la richiesta di oltre 10.000 euro, comprensivi di interessi, rivalutazione
monetaria e spese legali, per il riscatto di quei terreni dati in concessione
per la costruzione di alloggi in cooperative (nel dettaglio si tratta della
Cooperativa PEEP di San Giacomo 2).

Molte delle famiglie coinvolte chiedono
l’assistenza di Adiconsum Matera che le rappresenta nella causa intentata
contro il Comune di Matera. Nel frattempo è stato anche aperto un tavolo per
vedere se ci sono i margini per trovare un accordo tra i soci e il Comune
stesso.

L’Adiconsum di Matera si augura che si riesca a
trovare un punto di intesa con l’Amministrazione Comunale, che riconosca le
giuste aspettative dei cittadini non colpevoli, i quali si sono trovati
coinvolti economicamente e socialmente in una situazione difficile che non
conoscevano e di cui hanno avuto contezza solo nel 2007.

Il prossimo 10 marzo ci sarà un nuovo incontro con
i soci, mentre il 16 marzo si dovrebbe svolgere un’altra udienza al Tribunale
di Matera.

COME OTTENERE SCONTI IN BOLLETTA COL NUOVO BONUS SOCIALE PER LUCE E GAS

2 Febbraio 1971

Stai attraversando una situazione di difficoltà
economica? Tu o qualcuno della tua famiglia ha gravi problemi di salute ed ha
bisogno di utilizzare apparecchiature elettromedicali che per funzionare
consumano parecchia energia? Hai una famiglia numerosa e fatichi a pagare le
bollette? Prosegui nella lettura perché potresti avere diritto al bonus sociale
ossia ad uno sconto sulla tua bolletta di luce e gas.

I Bonus sociali energia sono stati
introdotti dal Governo e resi operativi dall’Autorità per l’energia elettrica,
il gas ed il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un
risparmio sulla spesa energetica alle famiglie in condizione di disagio
economico e fisico e alle famiglie numerose.

Dal 1° gennaio 2017, l’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha aumentato il Bonus di sconto
per l’elettricità.


Chi può accedere al bonus luce e a quanto ammonta

Il Bonus luce può essere chiesto da famiglie
svantaggiate, con disagio fisico o da famiglie numerose.

Il valore del Bonus varia a seconda della
composizione del nucleo familiare e del livello di ISEE.

Dal 1° gennaio 2017, per quanto riguarda il numero
dei componenti del nucleo familiare
, il valore del Bonus equivale a:

·     
112 euro per le famiglie con 1-2 componenti a
carico

·     
137 euro per le famiglie con 3-4 componenti a
carico

·     
164 euro per le famiglie con più di 4 componenti
a carico.

Per quanto riguarda il livello massimo di ISEE
per l’accesso al Bonus, che viene rivalutato ogni 3 anni dall’Autorità
per l’energiain base
all’andamento dei prezzi al consumo,
esso varia a seconda del numero di figli:

·      ISEE massimo di 8.107,5 euro nel caso di famiglie con meno di 4 figli

·     
ISEE massimo di 20.000 euro nel caso di famiglie con 4 e più figli a
carico.

Altri criteri per il Bonus luce sono: la tariffa, che deve essere quella per cliente residente (solo per la fornitura a
residenza anagrafica)
; la potenza impegnata di 3kW; il consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior
tutela, al lordo degli oneri fiscali, nei 4 trimestri antecedenti
l’aggiornamento del 1° gennaio 2017.


Chi può accedere al bonus gas e a quanto ammonta

Come il Bonus luce, il Bonus gas può essere
chiesto solo da famiglie svantaggiate o famiglie numerose, mentre non è
previsto per famiglie con componenti che hanno gravi problemi di salute.

Il valore del Bonus varia a seconda del tipo di
fornitura (acqua calda+cottura; solo riscaldamento; acqua
calda+cottura+riscaldamento), del livello di ISEE legato al numero dei
componenti del nucleo familiare e della zona climatica:


per famiglie fino a 4 componenti, il valore del bonus è il
seguente:

acqua calda sanitaria e/o uso cottura:

·     
33 euro per tutte le zone climatiche (ricordiamo
che il nostro Paese è suddiviso in 6 zone climatiche)

acqua calda sanitaria e/o uso cottura +
riscaldamento:

·     
80 euro zona climatica A e B

·     
98 euro zona C

·     
130 euro zona D

·     
162 euro zona E

·     
205 euro zona F

per famiglie con più di 4 componenti, il valore del bonus è il
seguente:

acqua calda sanitaria e/o uso cottura:

·     
53 euro per tutte le zone climatiche

acqua calda sanitaria e/o uso cottura +
riscaldamento:

·     
111 euro zona climatica A e B

·     
144 euro zona C

·     
189 euro zona D

·     
231 euro zona E

·     
297 euro zona F.

Per quanto riguarda i livelli massimi di ISEE
valgono quelli del Bonus elettrico:

·      ISEE massimo di 8.107,5 euro nel caso di famiglie con meno di 4 figli

·     
ISEE massimo di 20.000 euro nel caso di famiglie con 4 e più figli a carico.

Altri criteri per il Bonus gas sono: contratto di fornitura diretto o con un
impianto condominiale
(non quindi per chi utilizza il gas metano o il GPL
nelle bombole) nell’abitazione di
residenza
.

Nel caso di cliente domestico con contratto
diretto con la società venditrice del gas o che utilizza l’impianto
condominiale ma è titolare di un contratto diretto, l’importo viene spalmato in
bolletta in 12 mesi; nel caso di cliente che utilizza l’impianto condominiale,
ma non ha un contratto diretto con l’azienda il Bonus sociale viene versato
tramite bonifico domiciliato di Poste italiane. In questo caso lo sconto viene
erogato in un’unica soluzione.


Cose importanti
da sapere

·      Per disagio
economico
si ha diritto ad un solo bonus: o elettrico o del gas. Questo
può eventualmente essere cumulato con il bonus elettrico per disagio
fisico

·     
Le famiglie economicamente svantaggiate aventi
diritto all’applicazione del Bonus per l’energia elettrica hanno diritto anche
alla compensazione della spesa per il
gas. Tale diritto è riconosciuto anche alle famiglie con almeno 4 figli a
carico con un
indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE) non superiore a 20.000 euro

·     
Il Bonus sociale luce e gas ha la durata di 1 anno.

 

Come e a chi richiedere il Bonus luce e
gas

I moduli per la
richiesta del Bonus vanno presentati al proprio Comune di residenza o ad altri
soggetti dallo stesso abilitati (CAF, ecc.). I materiali sono disponibili sui
siti www.autorita.energia.it o  www.bonusenergia.anci.it.

I moduli possono
essere trasmessi anche telematicamente.

·     
Modulo
per Bonus sociale luce/gas per disagio economico

·     
Modulo
per Bonus sociale luce/gas per famiglia numerosa

Altri moduli:

Modulo
RS-rinnovo semplificato

(se non ci sono state variazioni rispetto a precedenti richieste)

Modulo
VR-variazione di residenza

 

 

ATTENZIONE: Per
presentare la domanda serve:

·     
documento di identità

·     
attestazione ISEE in
corso di validità (data di scadenza non 
inferiore a 1-2 mesi).

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  • BOLLETTE TELEFONICHE: ADICONSUM SI BATTE PER INFO SU CREDITO RESIDUO GRATIS E RITORNO A CADENZA MENSILE

BOLLETTE TELEFONICHE: ADICONSUM SI BATTE PER INFO SU CREDITO RESIDUO GRATIS E RITORNO A CADENZA MENSILE

1 Febbraio 1971

Alzi la mano chi non ha ricevuto negli ultimi mesi
un messaggio sul proprio telefonino o una comunicazione dalla propria compagnia
telefonica sulla  modifica della durata
del contratto passata da mensile (ogni 30 giorni) a settimanale.

Un cambio di fatturazione che ha comportato non
solo un aumento dei costi dell’8,6%, ma che ha anche configurato una pratica
vessatoria nei confronti degli utenti nel caso in cui, non concordando sul
cambio, intendessero recedere dal contratto in presenza di un vincolo di
permanenza di un certo periodo con la stessa azienda (v. contratti della
telefonia mobile che prevedono anche la fruizione di un telefono cellulare). Inoltre,
sempre il cambio di fatturazione limita un altro diritto dei consumatori che è
quello della libera scelta di acquisto, perché impedisce la comparazione delle
tariffe applicate dalle varie aziende, rendendo più difficile scegliere quello
più conveniente e adatto alle proprie esigenze.

E che dire dell’altra modifica, sempre unilaterale,
apportata dagli operatori telefonici di consentire l’accesso ad informazioni
gratuite come la conoscenza del proprio credito residuo solo attraverso servizi
offerti tramite internet? Che ne è dei diritti di tutti gli altri utenti, come
i non possessori di smartphone o di coloro che non hanno attivato il traffico
dati, per lo più persone anziane che hanno comunque necessità di comunicare con
i propri familiari e di sapere a quanto ammonta il proprio credito per poter
effettuare una ricarica, o persone in viaggio in altri Paesi?

Contro tutte queste modifiche unilaterali,
Adiconsum nazionale si è espressa chiaramente nel corso della Consultazione
posta in essere dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
indirizzata alle Associazioni Consumatori, ai fornitori di servizi di
comunicazioni elettroniche e a tutti i soggetti interessati, per la modifica
della Delibera 252/16/CONS “Misure a tutela degli utenti per favorire la
trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei
servizi di comunicazione elettronica”.

Adiconsum per tutelare i diritti dei consumatori ha
chiesto:

in merito alla cadenza delle fatturazioni:

·     
l’obbligatorietà
della cadenza mensile per garantire ai consumatori di comparare le varie
offerte, di conoscere con chiarezza i costi e i possibili aumenti

in merito all’accesso ad informazioni gratuite come
il credito residuo:

·     
il diritto
alla gratuità di accesso nelle prepagate dei cellulari attraverso un numero
telefonico GRATUITO o un sms GRATUITO. Non va dimenticato infatti, che il 20%
degli italiani non possiede uno smartphone, ma u semplice  telefono cellulare.

 

Vi terremo informati sugli sviluppi di questi
importanti temi.

Questo è quanto stiamo facendo sul fronte della
normativa per aumentare la tutela dei diritti degli utenti telefonici, ma ci
adoperiamo anche sul fronte dei servizi non richiesti nella telefonia fissa e
mobile, quei servizi cioè inseriti nella fattura, senza che il consumatore
abbia mai espresso uno specifico consenso alla loro attivazione, ma che vengono
comunque conteggiati e fanno lievitare il costo della bolletta.

Per questo Adiconsum ha attivato una pagina
facebook dedicata “Come ci succhiano i soldi
dal telefonino
” dove potete segnalare casi di servizi non richiesti che vi
sono stati attribuiti.

Se ti ritrovi in una delle situazioni su
menzionate, se sei già un nostro iscritto, rivolgiti al nostro Call Center
chiamando il Numero Verde gratuito 800 89 41 91. Se non lo sei, puoi iscriverti
a soli 5 euro tramite il nostro sito www.adiconsum.it
nella sezione ISCRIVITI oppure tramite la nostra app Adiconsum
Reclami 2.0


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00161 Roma

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