DISCIPLINA
L’art.29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)- modificato dall’art. 7 del “Decreto Sviluppo” D. L. 13 Maggio 2011 n. 70 e poi dal D. L. n. 98 del 2011 -ha introdotto nel nostro ordinamento l’ACCERTAMENTO ESECUTIVO ,nuova procedura di concentrazione della riscossione nell’avviso di accertamento .
L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO
Per accertamento si intende il Procedimento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate determina l’imponibile e l’imposta e che culmina nella adozione del Provvedimento di Avviso di Accertamento notificato al contribuente.
Il nuovo modello “impoesattivo” dell’Accertamento Esecutivo concentra :
la fase dell’accertamento,cui appartengono le componenti degli atti accertativi-impositivi in senso stretto aventi ad oggetto la determinazione della base imponibile e dell’impost
a;
la fase della riscossione ,cui appartengono il titolo esecutivo e il precetto.
L’Accertamento esecutivo infatti contiene in sé la “formula esecutiva”, cioè l’intimazione ad adempiere entro un termine determinato,allo scadere del quale l’avviso diviene esecutivo ed il debitore automaticamente messo in mora :senza necessità di formazione del titolo esecutivo (il ruolo) e della notifica del precetto(la cartella di pagamento).
In sintesi,l’accertamento esecutivo cumula le funzioni svolte precedentemente e separatamente dall’avviso di accertamento,dalla iscrizione a ruolo e dalla successiva notifica della cartella esattoriale.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La nuova procedura riguarda i provvedimenti emessi dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi e si applica agli
AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI
Imposte dirette
IRAP IVA
ritenute, sia a titolo d’acconto sia a titolo d’imposta
imposte sostitutive
AI CONNESSI PROVVEDIMENTI D’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
TRIBUTI ESCLUSI
Il nuovo modello procedurale non si applica agli altri tributi erariali ( es.Bollo auto, Canone Tv,ecc )ed ai tributi locali (TARSU, TIA,ecc).
PROCEDURA
a) “l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l’ INTIMAZIONE AD ADEMPIERE, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
b) L’ atto di accertamento diventa ESECUTIVO “decorsi ses santa giorni dalla notifica” ;
c) deve espressamente recare l’AVVERTIMENTO che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizoni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.
SOSPENSIONE EX LEGE DELL’ESECUZIONE ED ECCEZIONI
L’esecuzione forzata è SOSPESA per un periodo di 180 GIORNI dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione tranne che:
L’Agenzia delle entrate in presenza di fondato pericolo decida di affidare la riscossione subito dopo il decorso dei sessanta giorni dalla notifica senza concedere termini ulteriori;
Gli Agenti della riscossione successivamente alla presa in carico, siano venuti a conoscenza di elementi in grado di dimostrare il fondato pericolo per l’esito positivo della riscossione.
Azioni Cautelari E Conservative
La sospensione non opera con riguardo alle azioni cautelari e conservative: ciò significa che l’agente della Riscossione potrà procedere comunque all’iscrizione di ipoteca o al fermo amministrativo, e che l’Agenzia delle Entrate potrà sempre richiedere l’autorizzazione all’adozione dei provvedimenti cautelari preventivi dell’ipoteca e del sequestro, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 472/1997.
TERMINI PER IL PAGAMENTO E/O L’IMPUGNAZIONE
Il termine di 60 giorni dalla notifica entro cui il contribuente deve adempiere o presentare ricorso può “allungarsi”:
Fino a 90 giorni in più se viene presentata istanza di ACCERTAMENTO CON ADESIONE;
Fino 45 giorni in più se il termine di scadenza scade nel “periodo feriale” dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno
Bisogna quindi prestare molta attenzione alla data in cui è stato notificato l’atto.
Se il pagamento interviene dopo la scadenza del termine per proporre ricorso sul contribuente graveranno:
INTERESSI DI MORA: nella misura del 5,0243%,vanno calcolati dal giorno successivo alla notifica dell’atto;
AGGIO del 9% dovuto all’Agente della riscossione,da applicarsi dopo la scadenza del termine di presentazione del ricorso.
DOPO LA NOTIFICA
Dopo la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo le azioni possibili sono:il pagamento o impugnazione dell’atto.Il ricorso all’autotutela non sospende l’esecuzione dell’atto,per cui va valutata accuratamente la presentazione dell’istanza.
ACQUIESCENZA
Il contribuente che rinuncia a presentare ricorso e provveda a pagare(entro il termine di proposizione del ricorso) quanto gli è stato intimato, ottiene una riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate.
AUTOTUTELA
Nelle ipotesi in cui , dopo la notifica dell’atto,si abbia modo di ritenere e poter provare che l’Amministrazione Finanziaria sia incorsa in errore (errore di persona, evidente errore di calcolo,errori sul presupposto dell’imposta,doppia imposizione,pagamenti già avvenuti etc) si può presentare una istanza all’Ufficio che ha emesso il provvedimento,motivando adeguatamente la richiesta di annullamento e/o di revoca dell’atto.
L’autotutela dovrebbe essere esercitata autonomamente- senza istanza del contribuente- dall’Ufficio che si sia accorto di essere incorso in errori nel procedimento.
In ogni caso la decisione dell’Ufficio,sia di accoglimento che di rifiuto,deve essere motivata.
E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE L’ISTANZA DI AUTOTUTELA NON SOSPENDE NE’ I TERMINI PER RICORRERE NE’ LE AZIONI CAUTELARI E/O DI ESECUZIONE FORZATA GIA’ AVVIATE.
LE ISTANZE DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’ATTO
Se il contribuente ritiene di adire la via giudiziaria,impugna l’avviso di accertamento proponendo RICORSO dinanzi alla Commissione tributaria.
LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO COMPORTA L’IMMEDIATA ISCRIZIONE A RUOLO DI UNA SOMMA PARI AD 1/3 DI QUANTO RICHIESTO.
Per ovviare alla immediata esecuzione ,in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora,è possibile proporre:
istanza di sospensione giudiziale
istanza di sospensione urgente
istanza di sospensione amministrativa
LA SOSPENSIVA GIUDIZIALE
Il contribuente che presenta l’istanza di sospensiva giudiziale chiede ai giudici che, in attesa di giudizio, venga sospeso il pagamento anticipato, richiesto al momento della proposizione del ricorso.
La sospensione deve essere decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
LA SOSPENSIVA URGENTE
Va presentata al Presidente della Commissione tributaria la richiesta che l’esecutività dell’atto sia sospesa in attesa che la Commissione si pronunzi in merito all’istanza di sospensione giudiziale già formulata.
LA SOSPENSIVA AMMINISTRATIVA
Sempre dopo la presentazione del ricorso,è possibile presentare istanza di sospensione Amministrativa indirizzata all’ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento.
L’istanza di sospensione amministrativa può coesistere con l’istanza di sospensione giudiziale e/o urgente.
LA RICHIESTA DI RATEAZIONE
Il contribuente potrà chiedere:
la RATEAZIONE del debito fino ad un tetto di € 20.000 senza particolare motivazione
la DILAZIONE e/o PROROGA dei pagamenti in caso di decadenza dalla rateazione originaria.