MODIFICATO L'ART. 67 DEL CODICE DEL CONSUMO SUI SERVIZI FINANZIARI
24 Gennaio 2012
Informazioni al consumatore, diritto di recesso e pagamento del servizio da 15 a 30gg.
Le novità introdotte
L’art. 5 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217, c.d. Comunitaria, ha modificato alcuni articoli del D. Lgs. 205/2006 Codice del Consumo contenuti nella Sezione IV che disciplina la Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Il Codice del Consumo specifica che per Servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale che sia svolto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.
In particolare le modifiche riguardano:
Art. 67-quinquies – Informazioni relative al fornitore:
deve essere fornita informazione circa l’identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del co
nsumatore, e non in Italia come nella formulazione fino ad oggi vigente;
Art. 67-duodecies – Diritto di recesso:
è stata soppressa la parte C) del comma 5) dell’art 67-duodecies: quindi si può recedere anche dai “contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l’evento assicurato”;
Art.67- terdecies – Pagamento del servizio fornito prima del recesso:
Modificati i commi 4 e 5 per cui è stato aumentato da 15 a 30 giorni il termine entro cui:
il fornitore deve rimborsare il consumatore
il consumatore deve pagare al fornitore quanto dovuto e restituire quanto ricevuto.