MODIFICATO L'ART. 67 DEL CODICE DEL CONSUMO SUI SERVIZI FINANZIARI

24 Gennaio 2012

Informazioni al consumatore, diritto di recesso e pagamento del servizio da 15 a 30gg.

Le novità introdotte

L’art. 5 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217, c.d. Comunitaria, ha modificato alcuni articoli del D. Lgs. 205/2006 Codice del Consumo contenuti nella Sezione IV che disciplina la Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Il Codice del Consumo specifica che per Servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale che sia svolto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

In particolare le modifiche riguardano:

Art. 67-quinquies – Informazioni relative al fornitore:

deve essere fornita informazione circa l’identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del co
nsumatore, e non in Italia come nella formulazione fino ad oggi vigente;

Art. 67-duodecies – Diritto di recesso:

è stata soppressa la parte C) del comma 5) dell’art 67-duodecies: quindi si può recedere anche dai “contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l’evento assicurato”;

Art.67- terdecies – Pagamento del servizio fornito prima del recesso:

Modificati i commi 4 e 5 per cui è stato aumentato da 15 a 30 giorni il termine entro cui:
il fornitore deve rimborsare il consumatore
il consumatore deve pagare al fornitore quanto dovuto e restituire quanto ricevuto.

MODIFICATE ALCUNE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

23 Gennaio 2012

Davanti al Giudice di pace senza Avvocato per le cause di valore non superiore ai 1000 euro

Il Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212, pubblicato in G.U. n. 297 del 22 dicembre 2011, in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione ed in attesa di conversione in legge, ha apportato importanti modifiche al Codice di Procedura Civile.
Con il Decreto Legge 212/2011:

Viene stabilito che davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio senza il patrocinio di un avvocato nelle cause il cui valore non supera i 1000 euro e che spese, competenze e onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda;
Viene introdotto un sistema di estinzione automatica del processo di impugnazione per le cause civili pendenti da oltre 3 anni: le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti dichiara la persistenza dell’interesse alla loro
trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in vigore della legge;
Vengono introdotte disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento atte a dare una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, dando la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi;
Viene introdotto un meccanismo controllato di estinzione di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato.

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  • EQUITALIA: PER RECAPITARE LE MULTE SI DEVE SERVIRE DEI SOGGETTI A CIO’ AUTORIZZATI

EQUITALIA: PER RECAPITARE LE MULTE SI DEVE SERVIRE DEI SOGGETTI A CIO’ AUTORIZZATI

23 Gennaio 2012

La cartella esattoriale spedita direttamente dal Concessionario della riscossione a mezzo del servizio postale è giuridicamente inesistente: a questa conclusione arrivano -assieme ad altri- i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della Commissione Tributaria Regionale di Milano.
La legge (Art. 26 del DPR n. 602/73) parla infatti di NOTIFICAZIONE di un atto, anche a mezzo posta, e cioè di un atto spedito non direttamente, ma tramite l’intermediazione di soggetti specificamente abilitati:

gli Ufficiali della riscossione;
gli Agenti della Polizia Municipale;
i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

Tali agenti sono gli unici legittimati a redigere la RELATA DI
NOTIFICA che è momento fondamentale del procedimento di notificazione: ogni cartella senza relata di notifica non produce alcun effetto giuridico ed il contribuente può eccepirne l’inesistenza.

CANONE RAI: ESENTI I 75 ENNI

23 Gennaio 2012

La legge 24 dicembre 2007, n. 248, prevede l’abolizione del canone Rai per soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

Per essere esenti bisogna:

aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone (entro il 31 gennaio 2012). Per coloro che vogliono usufruire del beneficio per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno, devono aver compiuto 75 anni entro il 31/07/2012;
non convivere con altre persone, diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio;
godere di un reddito che, insieme a quello del coniuge, non sia superiore a 6.713,98 euro annui (516,46 euro per tredici mensilità ).

Il reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale ci si intende avvalere dell’agevolazione.

La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010-2011 deve essere presentata utilizzando un modulo scaricabile dal sito Internet dell’Agenzia de
lle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home).

La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012 dovrà essere effettuata attraverso un apposito modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.

Sia per l’esenzione, che per il rimborso, la domanda deve essere spedita tramite raccomandata all’indizzo:

Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22 10121 – Torino (To)

SANITA': ANDAMENTO ECONOMICO 2010 DELL'ATTIVITA' DI INTRAMOENIA

22 Gennaio 2012

Il Ministero dell’Economia in una Relazione ha rivelato l’andamento economico nel 2010 dell’attività libero professionale intramuraria dei medici pubblici.

Dalla Relazione è emerso che nel 2010 gli italiani hanno pagato di tasca propria ricoveri, interventi chirurgici e visite specialistiche, complessivamente 1,13 miliardi.

La spesa va dai massimi di 33,2 euro a testa (in Toscana), ai minimi di 4,72 euro in Calabria, per una media nazionale di 18,64 euro pro capite.

Questa attività di intramoenia (prestazioni erogate dai medici di un ospedale, al di fuori del normale orario di lavoro, che utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa), negli ultimi anni ha registrato un andamento a due vie:

dal 2004 al 2007 gli incassi sono saliti di 931 mili
oni a 1,19 miliardi, con i cittadini che hanno pagato 4 euro in più a testa (dai 16 euro del 2004 ai 20,2 euro del 2007);

dal 2007 in poi, con l’applicazione della legge 120, dopo una prima caduta, gli incassi sono saliti, si sono stabilizzati in seguito e poi risaliti di nuovo fino al 2010.

Il guadagno del personale sanitario dal 2008 al 2010 è rimasto più o meno stabile.

Le regioni che incassano di più sono quelle del nord, mentre al sud si registrano gli incassi più bassi.

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  • CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI: VA INDICATA ANCHE NEGLI ANNUNCI COMMERCIALI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI: VA INDICATA ANCHE NEGLI ANNUNCI COMMERCIALI

16 Gennaio 2012

A partire dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita e locazione di edifici o unità immobiliari dovranno indicare sia l’indice di prestazione energetica, relativo al solo riscaldamento, che la classe energetica.

Questo è quanto stabilisce l’articolo 13 del Decreto Legislativo del 3 marzo 2011 (in attuazione alla Direttiva Europea 2009/28/CE).

Sempre nello stesso decreto è stabilito, inoltre, che per la locazione di immobili già dotati di Attestato di Certificazione Energetica (immobili di recente costruzione o che siano stati oggetto di interventi di riqualificazione energetica) lo stesso sia consegnato, anche in copia conforme, al conduttore.
Ricordiamo che l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è un documento che attesta la prestazione energetica dell’edificio ed alcuni altri parametri energetici caratteristici dell’edificio.

Al momento solo la Lombardia, ha previsto pesanti sanzioni per chi non rispetterà il decreto, con multe che vanno da 1.000 a 5.000 euro per ogni unità immobiliare.

Per maggiori informazioni:

– telefonare al Numero Verde 800 58 90 90 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14.00 alle 18:00.

EQUITALIA: NULLE TUTTE LE MULTE VIA RACCOMANDATA

12 Gennaio 2012

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria di Milano

“Nel caso di omessa “notifica” di avviso contenente l’intimazione di pagamento, l’iscrizione ipotecaria è nulla”. Questo è quello che ha dichiarato, in una pronuncia del 23 febbraio 2011, la Commissione Tributaria di Milano.
La decisione della Commissione nasce dal fatto che, secondo la legge, le cartelle esattoriali dovrebbero essere consegnate da persone giuridicamente preposte (i messi comunali, gli ufficiali della riscossione, gli agenti di Polizia municipale e altre personalità abilitate dal concessionario), e non dai postini.
La loro non corretta notifica delle cartelle, sentenzia la Commissione, rende quindi nulla l’iscrizione ipotecaria.
La sentenza sembra dunque offrire al contribuente una soluzione ulteriore a tutela dei proprio diritti.

INTERNET: NASCONO NUOVI DOMINI

11 Gennaio 2012

La richiesta del nuovo dominio costa 185 mila dollari

L’organismo internazionale responsabile dell’organizzazione della Rete, l’Icann, ha deciso di espandere il numero dei domini Internet. La decisione è stata presa in considerazione dell’esaurimento dei domini esistenti che comporterà una riorganizzazione della ricerca in Internet.
Tutte le aziende e le istituzioni che vorranno richiedere un nuovo dominio Internet e personalizzare l’estensione del proprio sito avranno tempo fino ad aprile 2012 per presentare la propria richiesta. Il cui costo dell’operazione è di 185 mila dollari, che corrispondono a 145 mila euro, da “sborsare” all’Icann per il “trattamento amministrativo” delle istanze presentate al vaglio dell’organizzazione.
Ecco l’elenco dei domini (22) di primo livello (TLD) attualmente presenti nella rete:

1. .aero (per siti relativi all’industria trasporto aereo);

2. .biz (per siti relativi ad affari);

3. .coop (per le cooperative);

4. .info (per siti di informazione);

5. .museum (per i musei);

6. .name (per siti idi individui);

7. .pro (per professionisti affermati);

8. .cat (comunità culturale catalana);

9. .jobs (risorse umane);

10. .travel (turismo);

11. .mobi (per siti accessibili alla telefonia mobile);

12. .asia (comunità pan-asiatica e pacifico-asiatica);

13. .post (per gli operatori postali);

14. .tel (per registrazione ai numeri telefonici associati ad indirizzi IP);

15. .geo (corrispondenza fra luoghi geografici ed informazioni relative sulla rte);

16. .kids(contenuti adatti ai minori);

17. .cym (siti in lingua inglese);

18. .kid (contenuti per bambini);

19. .mail (individui e compagnie
per messaggistica libera da spamming);

20. .sco (siti in lingua scozzese);

21. .we (per siti web senza restrizioni);

22. .xxx (per siti a contenuto pornografico).

Con il nuovo progetto i consumatori potranno conseguire la ricerca dei siti Internet con una maggiore facilità .

RAPPORTI PA-CITTADINO: ORA BASTA L'AUTOCERTIFICAZIONE

10 Gennaio 2012

La legge 183/2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che la Pubblica Amministrazione e i gestori dei servizi non possono né chiedere, né accettare certificati da un privato.

In particolare la legge prevede che:
· i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni riguardanti stati e qualità di un privato, come residenza, situazione penale ecc., sono validi e utilizzabili dal privato solo nei rapporti con un altro privato;

· per conoscere stati e qualità di un privato le Pubbliche amministrazioni e i gestori possono:

1. ottenere i dati direttamente dagli enti che li possiedono;
2. richiedere al privato una autocertificazione, in seguito visionata dai funzionari pubblici per evitare una dichiarazione infedele.

I certificati si distinguono in 2 tipologie:

· quelli a validità illimitata, come quelli che
attestano stati e qualità che non si possono modificare (esempio i certificati di nascita o i titoli di studio);
· quelli a sei mesi dalla data del rilascio, come quelli che contengono notizie modificabili nel tempo (esempio residenza), a meno che le norme non prevedono una durata più lunga.

ACQUISTO PRIMA CASA

1 Gennaio 2012

Un fondo a favore delle giovani coppie

A impedire a molti giovani l’accesso a un mutuo per l’acquisto della casa è l’impossibilità di offrire garanzie sufficienti, per esempio un reddito fisso o altre proprietà immobiliari.

Arriva in loro aiuto il Fondo Giovani Coppie, istituto del Ministero della Gioventù, grazie a un accordo con Abi, l’associazione delle banche italiane.

Ecco chi può accedere a questo Fondo:

· le coppie regolarmente coniugate o i nuclei familiari monogenitoriali, di età inferiori ai 35 anni e con reddito complessivo ISEE non superiore ai 35mila euro, di cui non più del 50% derivante da un contratto a tempo determinato.

Non si devono possedere altri immobili ad uso abitativo.

Per aderire al Fondo di garanzia sono necessari i seguenti documenti:

· una certificazione ISEE;
· un’autocertificazione in cui si dichiara il poss
esso dei suddetti requisiti.

I documenti devono essere consegnati alla banca che provvederà a fare da intermediaria, ma che non ha il diritto di chiedere garanzie aggiuntive come altri immobili di proprietà , fideiussioni da parte di parenti, ecc.

"GUIDA ACCOMPAGNATA" PER MINORI

1 Gennaio 2012

In vigore dal 22 aprile 2012 le nuove modalità per la guida accompagnata per i diciassettenni

Il 22 aprile 2012 entrerà in vigore il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che descrive le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla “guida accompagnata” per i minori diciassettenni che hanno già la patente di guida per la moto. Il regolamento permette ai minori di esercitarsi alla guida di autoveicoli, per prepararsi a sostenere, compiuti i 18 anni, l’esame di pratica per la patente B.
Per fare ciò i minori devono seguire un corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, presso un’autoscuola, con una durata di almeno dieci ore effettive di guida. Al termine delle dieci ore l’allievo ha il diritto al rilascio dell’attestato di frequenza.
L’istanza per richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata deve essere presentata ad un Ufficio della motorizzazione,
firmata dal genitore o dal legale rappresentante il minore, ed anche dallo stesso minore. A questa istanza devono essere allegati:
· un’attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull’istanza e sull’autorizzazione alla guida accompagnata);
· un’attestazione di versamento su conto corrente n. 9001;
· una certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici;
· una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore, ovvero di legale, con relativa documento di identità del dichiarante.

I soggetti designati come accompagnatori autorizzati alla guida accompagnata devono avere:
· un’età non superiore a sessanta anni;
· essere in possesso, da almeno dieci anni, della patente categoria B o superiore rilasciata dallo Stato italiano o da un altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo da almeno cinque anni.

Nelle
esercitazioni di guida accompagnata:
· il minore deve avere con sé l’autorizzazione e la patente di cui è titolare;
· l’accompagnatore deve avere con sé la patente di guida prescritta;
· gli autoveicoli devono essere muniti, nella parte anteriore e superiore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole “GA”, di colore nero su fondo giallo retroriflettente (di dimensioni 120 x 150 mm). Tale contrassegno deve essere applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato dall’accompagnatore.

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Via Giovanni Maria Lancisi, 25
00161 Roma

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