Dal 24 ottobre 2012 alle transazioni commerciali tra imprenditori (business to business) aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari si applica la disciplina di cui all’art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27.
Le principali novità introdotte dall’articolo si possono riassumere nei seguenti punti:
1. l’obbligo di formalizzazione scritta degli elementi essenziali del contratto;
2. la definizione dei termini legali di pagamento;
3. il divieto di pratiche commerciali sleali.
L’articolo 62 punta essenzialmente al riequilibrio dei rapporti all’interno della filiera agro-alimentare, favorendo la trasparenza dei contratti e dei rapporti tra operatori; non mancano però risvolti interessanti anche per i consumatori, le cui associazioni sono legittimate a promuovere azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della norma. Inoltre, gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni saranno destinati a finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
I contenuti del provvedimento
– Campo di applicazione. Il provvedimento si applica a tutti i contratti B2B (business to business) che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avvenga nel territorio della Repubblica italiana, anche quando detti prodotti provengano de altri Paesi Ue o extra-Ue. Non si applica invece ai conferimenti in cooperativa da parte di soci imprenditori, alle cessioni istantanee di prodotti con contestuale pagamento del prezzo pattuito, alle cessioni di prodotti a consumatori finali (soggetti che acquistano prodotti per il proprio consumo).
– Contratto scritto. I contratti devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta, e devono indicare i seguenti elementi costituitivi essenziali: 1. durata (qualora l’accordo non esaurisca i propri effetti in una singola operazione); 2. quantità;
3. le caratteristiche del prodotto venduto;
4. prezzo; 5. modalità di consegna; 6. modalità di pagamento.
– Termini di pagamento. In merito al pagamento dei corrispettivi per merci consegnate a partire dal 24 ottobre 2012, è fissato il termine di 30 giorni per i prodotti deteriorabili e di 60 per tutti gli altri. Il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Sono definiti “deteriorabili” i prodotti preconfezionati che riportano una data di scadenza inferiore a 60 giorni, o quelli sfusi non sottoposti a trattamenti (refrigerazione compresa) atti a prolungarne la durabilità oltre i 60 giorni; rientrano in questa categoria anche i prodotti a base di carne rispondenti a precise caratteristiche chimico-fisiche, nonché tutti i tipi di latte. Qualora la fornitura comprenda prodotti soggetti a termini di pagamento diversi, è obbligatorio emettere fatture separate a seconda della tipologia di prodotto.
– Ritardato pagamento e interessi di mora. In caso di ritardato pagamento, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. Ai fini del loro calcolo la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna a mano, di invio a mezzo di raccomandata a.r., di posta elettronica certificata (Pec) o di impiego del sistema Edi (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente; negli altri casi si assume – salvo prova contraria – che tale data coincida con quella di consegna dei prodotti.
– Pratiche commerciali sleali. Molte pratiche commerciali, prima ampiamente diffuse e tollerate, dovranno essere eliminate dai contratti entro il 31 dicembre 2012. È infatti vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, obblighi la controparte ad accettare condizioni contrattuali vessatorie.
– Controlli. La vigilanza sull’applicazione delle nuove disposizioni è affidata all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, meglio conosciuta come Antitrust, che a tal fine può avvalersi anche del supporto operativo della Guardia di Finanza. Agli accertamenti possono comunque procedere tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. L’Antitrust
– potrà provvedere all’accertamento delle violazioni sia d’ufficio che su segnalazione di soggetti interessati.
– Ruolo delle associazioni dei consumatori e degli imprenditori. Le associazioni dei consumatori aderenti al Cncu, nonché quelle delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, sono legittimate a promuovere azioni giudiziarie per il risarcimento di eventuali danni derivanti da violazioni delle nuove norme. Le stesse associazioni hanno facoltà di agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l’inibitoria ai comportamenti illeciti ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
– Sanzioni. L’apparato sanzionatorio dell’articolo 62 stabilisce quanto segue:
1. per omissione nella redazione del contratto in forma scritta le parti possono essere chiamate a pagare una sanzione che va da 516 a 20.000 euro (entità della sanzione determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione);
2. per pratiche commerciali sleali la sanzione va da 516 a 3.000 euro (entità della sanzione determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto responsabile della pratica sleale);
3. per ritardo nel pagamento dei corrispettivi la sanzione va da 500 euro a 500.000 euro (entità della sanzione calcolata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi). Le sanzioni vengono irrogate dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
– Destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative, irrogate dall’Antitrust, saranno ripartite tra l’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell’ambito dell’Osservatorio unico delle Attività produttive – e lo stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.