DECRETO SVILUPPO BIS: LE NOVITÀ PER I CONSUMATORI

13 Dicembre 2012

DECRETO SVILUPPO BIS: LE NOVITÀ PER I CONSUMATORI


RC auto, ma anche salute, biglietti autobus e pagamenti elettronici tra i provvedimenti adottati
Il decreto sviluppo-bis è diventato legge. Tante le novità per i consumatori, ecco quelle più salienti.
RC auto
• Copertura nei 15 gg. successivi alla scadenza della polizza. Dovrà essere garantita anche se il consumatore decide di non rinnovarla con la vecchia compagnia, ma decide di stipularla con una nuova;
• abolizione della clausola di tacito rinnovo dal contratto, se prevista;
• contratto base Rc auto: le compagnie dovranno offrirlo in regime di libertà tariffaria;
• siti internet: le compagnie devono allestire un’area riservata con tutti i corretti aggiornamenti informativi.
Polizze vita
• Ripristino del termine di 10 anni per la prescrizione di quelle “dormienti”
Bancomat
• Dal 1° gennaio 2014, commercianti e professionisti avranno l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici.
Biglietti autobus
• Potranno essere acquistati anche via cellulare
Autostrade
• Gli “ausiliari” potranno elevare multe a chi non paga i pedaggi autostradali.
Salute
• Fascicolo sanitario elettronico: raccoglierà la storia sanitaria dei pazienti.
• Cartella clinica: diventerà digitale
• Ricette mediche: saranno solo in formato elettronico. Anche se viene prescritto un farmaco “griffato”, obbligo per il medico di indicare il nome del principio attivo.
Libri digitali
• L’adozione obbligatoria dei libri digitali o misti slitta al 2014.
Internet
• Una Carta dei diritti conterrà principi e criteri per garantire l’accesso universale alla Rete senza discriminazioni o forme di censura.

BAGAGLIO SMARRITO: Sì AL RISARCIMENTO, ANCHE SE REGISTRATO A NOME DI ALTRI

13 Dicembre 2012

Il passeggero può chiedere alla compagnia aerea il risarcimento per la perdita dei propri
oggetti personali anche nel caso in cui questi siano contenuti all’interno di
un bagaglio non registrato a suo nome
, bensì a nome di un altro passeggero
imbarcato sullo stesso volo.

 

Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia
europea (causa C-410/11), con riguardo al caso di una famiglia di 4 passeggeri,
i cui 2 bagagli (contenenti gli effetti personali di tutta la famiglia) erano
stati smarriti e mai più ritrovati.

 

I bagagli in questione, registrati a nome di due dei quattro
passeggeri (padre e madre della famiglia, ai quali erano stati rilasciati gli
scontrini identificativi dei bagagli consegnati), contenevano in realtà – come
accade di frequente in casi del genere – i beni di tutta la famiglia, quindi
anche dei due figli minorenni che viaggiavano con i genitori.

 

La Corte, in proposito, ha riconosciuto il diritto al
risarcimento per la perdita del bagaglio non solo al passeggero che lo abbia
registrato a proprio nome (e al quale sia stato rilasciato lo scontrino
identificativo), ma anche al passeggero, imbarcato sullo stesso volo, i cui
beni fossero contenuti nel bagaglio andato smarrito.

 

Chiaramente, in casi del genere, spetta al passeggero
interessato dimostrare che il bagaglio smarrito, consegnato a nome di un
passeggero diverso imbarcato sullo stesso volo, contenesse effettivamente i
propri oggetti personali.

Al riguardo, il giudice nazionale potrà ad esempio tenere
conto della circostanza che i passeggeri siano membri della stessa famiglia, o
che abbiano acquistato i biglietti insieme, o anche che si siano registrati
nello stesso momento.

 

La Convenzione di Montreal, che impone al vettore aereo il
rilascio di uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato, non può
infatti essere interpretata in maniera restrittiva degli interessi dei
consumatori, limitando il diritto al risarcimento per la perdita del bagaglio
ai soli passeggeri che lo abbiano registrato a proprio nome.

 

LIBRETTO AUTO: SLITTA L’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

9 Dicembre 2012

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 33691, del 6 dicembre 2012, interviene in extremis a “bloccare” l’obbligo di aggiornamento dei libretti di circolazione delle auto, previsto dal D.p.r. 198/2012 dello scorso 22 novembre.

Il 7 dicembre scorso, infatti, è entrata in vigore la previsione dell’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione di veicoli, motoveicoli e rimorchi, nel caso in cui questi siano usati, per periodi superiori a 30 giorni, da soggetti diversi dai proprietari, salvo il caso dei familiari conviventi.

Sul libretto di circolazione, pertanto, a partire da tale data, pena una sanzione amministrativa dai 500 ai 2.000 euro, si sarebbe dovuto indicare, oltre al proprietario del mezzo, anche il nominativo della persona che ne ha l’effettiva disponibilità.

La norma, tuttavia, è entrata in vigore senza che fossero pronte né una circolare attuativa né tantomeno le procedure informatiche necessarie per applicare la nuova disciplina, e in una situazione di quasi totale assenza di informazioni, oltre che di numerose incertezze “interpretative”.

La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti, pertanto, ha comunicato ufficialmente che, essendo le procedure informatiche ancora in corso di realizzazione, ad oggi non è possibile procedere agli aggiornamenti dei dati d’archivio e dei libretti di circolazione, e che, di conseguenza, le sanzioni previste in caso di violazione dell’obbligo di aggiornamento non sono applicabili.

Sarà cura della stessa Direzione Generale provvedere a comunicare gli aggiornamenti sull’effettiva entrata in vigore della nuova disciplina.

SCUOLA: RIDURNE L’ABBANDONO AL DI SOTTO DEL 10% NEI PROSSIMI 10 ANNI

6 Dicembre 2012

Attualmente nell’Unione europea sono più di 6 milioni i giovani che abbandonano gli studi o altri percorsi formativi. Il tasso medio europeo di abbandono scolastico è del 14,4%. In particolare in alcuni Paesi come Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia, l’abbandono ha raggiunto il 10%, in altri come Malta, Portogallo e Spagna il tasso di abbandono è superiore al 30%.

La Commissione europea ha inserito l’obiettivo del 10% nella strategia “Europa 2020” che prevede l’emanazione delle seguenti misure:

• di prevenzione, ossia di sostegno all’apprendimento
• di intervento, contro l’assenteismo e il cattivo rendimento scolastico
• di compensazione, favorendo la ripresa del percorso scolastico.

RC AUTO: A PARTIRE DAL 21 DICEMBRE 2012 È UNISEX!

6 Dicembre 2012

La Corte di Giustizia europea, con una sentenza del 1 marzo 2011 (causa C-236/09), ha stabilito il principio secondo il quale prendere in considerazione il sesso dell’assicurato quale fattore di rischio nei contratti di assicurazione costituisce una discriminazione.

La Direttiva europea 2004/113/CE (recepita in Italia con il D.lgs. 196/2007), in attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso ai beni e ai servizi e alla loro fornitura, vieta infatti qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

La norma, tuttavia, per i contratti assicurativi, ammette un’eccezione, prevedendo che gli Stati Membri possano “consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici”, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico.

L’applicazione di un premio più “conveniente” per le donne, fino ad oggi, è sempre stata una pratica diffusa tra le compagnie assicurative, in considerazione del fatto che statisticamente, in ambito r.c. auto, le donne hanno una frequenza di sinistri inferiore agli uomini.

Secondo la Corte, tuttavia, il rischio è che la deroga prevista per i contratti assicurativi, interpretata in contrasto con la parità di trattamento tra donne e uomini prevista dalla Direttiva, sia permessa a tempo potenzialmente indeterminato, dal momento che nella stessa Direttiva manca una norma che definisca una scadenza definitiva.

Per questo motivo la Corte ha dichiarato che, nel settore dei servizi assicurativi, “la deroga alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex è invalida con effetto alla data del 21 dicembre 2012”.

Per tutti i contratti di assicurazione stipulati dal 21 dicembre prossimo, quindi, le compagnie assicurative non potranno più “personalizzare” il premio assicurativo in base al fatto che l’assicurato sia uomo o donna.

Tuttavia, con buona probabilità, tutto questo non si tradurrà in un beneficio per le donne, quanto invece in un adeguamento del premio assicurativo “al rialzo”, cioè in un rincaro delle polizze riservate alla clientela femminile, che tenderanno piuttosto a raggiungere i prezzi applicati agli uomini.

TRENI: OBBLIGATORIO COMUNICARE RITARDI E CANCELLAZIONI AI PASSEGGERI

6 Dicembre 2012

Dalla Corte di Giustizia europea arriva una nuova sentenza (causa C-136/11) in favore dei viaggiatori, questa volta in tema di trasporto ferroviario.

Con l’introduzione della liberalizzazione nel settore delle ferrovie, viaggiando sulle stesse linee treni di compagnie diverse (ad esempio, Trenitalia e NTV sulla tratta Milano-Roma), può accadere che i ritardi e le soppressioni delle coincidenze relativi ad imprese ferroviarie diverse non vengano comunicati ai passeggeri, privandoli in questo modo delle informazioni utili e necessarie per il loro viaggio.

In un caso del genere (verificatosi in Austria), la Corte europea ha chiarito che, indipendentemente dalla circostanza che l’impresa ferroviaria che gestisce il trasporto sia diversa da quella che gestisce l’eventuale coincidenza, i passeggeri dei treni devono essere sempre informati dei ritardi o delle cancellazioni che costituiscono le principali coincidenze.

Ogni impresa, secondo la Corte, ha l’obbligo di comunicare, in tempo reale e in modo non discriminatorio, le informazioni relative alle principali coincidenze, e l’obbligo deve riguardare tutte le principali coincidenze, sia quelle dell’impresa stessa che quelle garantite da imprese diverse.

Le informazioni su ritardi e cancellazioni delle quali il passeggero può venire a conoscenza autonomamente tramite i pannelli indicatori presenti nelle stazioni sono limitate a quanto si verifica prima dell’orario di partenza; per tutto ciò che si verifica dopo, invece, è necessario che siano le imprese ferroviarie a fornirgli le informazioni aggiornate sullo stato delle principali coincidenze. Il rispetto effettivo dei diritti dei passeggeri richiede infatti che le informazioni fornite siano realmente utili.

AUTO: NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

4 Dicembre 2012

Il D.p.r. n. 198/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 novembre, ha introdotto l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione di veicoli, motoveicoli e rimorchi, nel caso in cui questi siano usati, per periodi superiori a 30 giorni, da soggetti diversi dai proprietari, salvo il caso dei familiari conviventi.

In altre parole, se, ad esempio, l’automobile, di proprietà di un soggetto, viene utilizzata per periodi superiori a 30 giorni da parte di un altro soggetto (che non sia un familiare convivente), scatta l’obbligo, a partire dal 7 dicembre 2012, di aggiornare la carta di circolazione del mezzo, indicando il nominativo della persona che ne ha l’effettiva disponibilità.

La previsione è stata introdotta per fare in modo che, al momento dell’applicazione delle sanzioni per violazione delle norme Codice della Strada, risulti più semplice risalire a chi era effettivamente alla guida del mezzo, cioè al vero responsabile dell’infrazione.

L’obbligo, infatti, oltre a riguardare le persone fisiche, interessa in particolar modo anche le società, compreso il caso in cui queste derivino da atti di trasformazione o fusione che non diano luogo alla creazione di un soggetto giuridico distinto da quello originario (e che, quindi, non necessitano di iscrizione al Pra).

L’aggiornamento del libretto con la nuova denominazione va richiesto alla Motorizzazione, che provvederà ad indicare sul documento il nominativo del soggetto che ha la disponibilità del mezzo, sia in forza di comodato (specificando, in tal caso, anche la scadenza del contratto) che di affido in custodia giudiziale che di altri contratti o atti unilaterali.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
 non rispetti la nuova regola è punito con una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 2.000 euro, e che si applica anche a chi ha la disponibilità materiale del veicolo e al soggetto proprietario
dissimulato.

BOLLINO BLU: CAMBIANO TEMPI, COSTI E SANZIONI

2 Dicembre 2012

Con l’entrata in vigore del Decreto legge n. 5/2012, novità per il bollino blu, l’attestazione del superamento, da parte di un veicolo a motore, del test di controllo dei gas di scarico, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative sulle emissioni inquinanti.

Cosa cambia? Tempi, costi e sanzioni

Tempi

Il controllo dei dispositivi di combustione e di scarico dei veicoli a motore con alimentazione a benzina, gasolio, metano o gpl, infatti, è ora legato ai tempi della revisione:
• prima revisione dopo 4 anni dall’immatricolazione;
• ogni 2 anni per tutte le altre.

Costi

Compresi nel costo della revisione

Sanzioni

Sono equiparate alle sanzioni per mancata revisione (art. 80 Codice della Strada)

N.B.: Non solo, ora il bollino blu è obbligatorio per tutti i veicoli indipendentemente dal luogo di residenza del proprietario

Per approfondire l’argomento clicca qui

IMU: PAGAMENTO ANCHE CON BOLLETTINO POSTALE

2 Dicembre 2012

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 23 novembre u.s. ha approvato il bollettino di conto corrente postale per il saldo dell’IMU.

La possibilità di pagare con bollettino all’ufficio postale, andrà quindi ad aggiungersi, diversamente dall’acconto, a quella già in vigore presso gli sportelli bancari tramite il modello F24. Come per l’F24, anche il bollettino potrà essere pagato online dai correntisti postali.

N.B. Per pagare l’IMU di case presenti in diversi Comuni, bisognerà compilare i bollettini corrispondenti al Codice catastale dell’ente locale in cui è locato l’immobile e non un modello unico come succede per l’F24!

LUCE E GAS: OCCHIO ALLE OFFERTE “TUTTO COMPRESO”

2 Dicembre 2012

Con il termine “Tutto Compreso” si intendono quelle offerte che prevedono il pagamento di un prezzo fisso a fronte di un determinato consumo massimo mensile di energia.

Ecco cosa c’è da sapere prima di sottoscrivere un contratto con tariffe “Tutto Compreso”:

• il prezzo non comprende né l’Iva né le imposte di consumo, per un totale di circa il 14% in più, con il risultato che il prezzo reale pagato è superiore a quello pubblicizzato nell’offerta;
• se si supera il limite mensile previsto di kW, il prezzo dell’energia elettrica in esubero è piuttosto caro;
• se non si consuma per alcuni periodi dell’anno, il costo viene corrisposto senza nessuna variazione.

A chi convengono:

• a chi è scrupoloso nel controllare ed attenersi ai consumi previsti
• a chi utilizza la corrente per la quasi totalità dell’anno
• a chi possiede un sistema di riscaldamento e di condizionamento d’aria sempre alimentato ad elettricità (il fatto che, ad esempio, il riscaldamento sia a gas ed il condizionamento sia ad elettricità porta ad un aumento notevole dei consumi in estate)
• a chi possiede un’abitazione senza servizi esterni, che richiedono inevitabilmente consumi più alti (giardini, piscine, pozzi, illuminazioni esterne, ecc.)

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