Il 19 gennaio scorso è entrato
in vigore il Dlgs 59/2011, modificato dal Dlgs 2/2013, che dando attuazione a
quanto disposto dalle direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE relative
alla patente di guida UE, riscritto/modificato molti articoli del Codice della
Strada.
Con questa riforma la
patente UE sarà uguale per tutta l’Unione Europea.
Le norme riguardano:
·
la parte grafica della patente
·
il percorso formativo
·
lo svolgimento degli esami di idoneità.
Il conducente dell’UE
potrà avere una sola patente valida in tutti gli Stati membri. Per il suo conseguimento
dovrà sostenere un esame di guida e di preparazione teorica per il veicolo che
la patente abilita a condurre.
Di seguito le 15 nuove categorie di patenti UE introdotte
dalla normativa.
PATENTE AM
È richiesta per la guida di ciclomotori a 2 o 3 ruote e di quadricicli leggeri
(cilindrata <= 50 cm³ o potenza <= 4 kW, velocità <= 45 km/h, massa a
vuoto <= 350 kg, escluse batterie). Questa patente si può conseguire in
Italia a partire da 14 anni, ma
abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni, fatta salva la possibilità
di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una
patente AM rilasciata a 14 anni.
PATENTE
A1
È richiesta per la guida di motocicli di cilindrata <= 125 cm³, o potenza
<= 11 kW e rapporto potenza/massa <= 0,10 kW/kg, nonché di tricicli di
potenza <= 15 kW. Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni, fatta salva la possibilità di
altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una
patente AM rilasciata a 14 anni.
PATENTE
A2
È richiesta per la guida di motocicli, di potenza <= 35 kW e rapporto
potenza/massa <= 0,20 kW/kg, tali che non derivino da una versione che
sviluppi più del doppio della potenza massima consentita, nonché di tricicli di
potenza <= 15 kW. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE
A
È richiesta per la guida di motocicli senza limitazioni, nonché di tricicli di
potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni. Questa patente si può
conseguire con accesso graduale a partire da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di cat. A2 da
almeno 2 anni, oppure con accesso diretto a partire da 24 anni. In ogni caso occorrerà superare una prova pratica di guida
su veicolo specifico.
PATENTE
B1
È richiesta per la guida dei quadricicli diversi da quelli leggeri (massa a
vuoto <= 400 kg o 550 kg se per trasporto cose, escluse batterie, potenza
nominale netta <= 15 kW). Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni e non abilita alla guida di
alcun motociclo.
PATENTE
B
È richiesta per la guida di autovetture (numero di posti <= 9 e massa
massima autorizzata <= 3500 kg). Questa patente si può conseguire a partire
da 18 anni.
Con la patente B è possibile guidare anche un complesso di veicoli composto da
motrice di categoria B e:
• rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg, oppure
• rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima
autorizzata del complesso <= 3500 kg;
• rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima
autorizzata del complesso > 3500 kg ma <= 4250 kg, a condizione di
superare una prova di pratica di guida su veicolo specifico. Tale estensione
dell’abilitazione della patente B è comprovata dall’apposizione del codice 96
sulla patente, in corrispondenza di tale categoria.
PATENTE
BE
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di
categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg ma <= 3500
kg: ne deriva che la massa massima autorizzata del complesso è <= 7000 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE
C1
È richiesta per la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata >
3500 kg ma <= 7500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima
autorizzata <= 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE
C1E
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da:
• motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750
kg, purché la massa massima autorizzata del complesso <= 12000 kg;
• motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 3500
kg, purché la massa massima autorizzata del complesso <= 12000 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE
C
È richiesta per la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata >
3500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <=
750 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta
salva l’ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per iltrasporto di
cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1,
CdS).
PATENTE
CE
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di
categoria C e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa
patente si può conseguire a partire da 21
anni, fatta
salval’ipotesi che il candidato siatitolare di CQC per il trasporto di cose:
in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).
PATENTE
D1
È richiesta per la guida di autoveicoli con numero di posti <= 17 e
lunghezza <= 8 metri, anche se trainanti un rimorchio con massa massima
autorizzata <= 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni.
PATENTE
D1E
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di
categoria D1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa
patente si può conseguire a partire da 21
anni.
PATENTE
D
È richiesta per la guida di autoveicoli con numero di posti > 9, anche se
trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg. Questa
patente si può conseguire a partire da 24
anni, fatta
salval’ipotesi che il candidato siatitolare di CQC per il trasporto di persone:
in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).
PATENTE
DE
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di
categoria D e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa
patente si può conseguire a partire da 24
anni, fatta
salval’ipotesi che il candidato siatitolare di CQC per il trasporto di persone:
in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115. comma 1, CdS).