CARTA DI CIRCOLAZIONE: CHE COSA ANNOTARE E NON DAL 3 NOVEMBRE
29 Ottobre 2014
Aveva creato una certo subbuglio la notizia apparsa sui
mezzi di comunicazione riguardo all’obbligo di annotare sulla carta di
circolazione il nome dell’effettivo utilizzatore di un veicolo, nel caso fosse
diverso dall’intestatario, e soprattutto riguardo alla sanzione di 700 e passa
euro che sarebbe stata elevata nel caso in cui tale norma non fosse stata
rispettata.
La circolare 23743 della Motorizzazione civile ha fatto
finalmente chiarezza.
Quando non è
obbligatorio aggiornare la carta di circolazione
Non è obbligatorio per:
·
chi presta l’auto (o un motoveicolo o
un rimorchio fino a 3,5 tonnellate) ad
un familiare convivente non ha nessun obbligo di annotare il nominativo sulla
carta di circolazione
·
ma anche chi presta l’auto (o un
motoveicolo o un rimorchio fino a 3,5 tonnellate) ad un amico o conoscente
occasionalmente senza alcun contratto scritto
IMPORTANTE: In generale, quindi, non sussiste nessun
obbligo di annotazione in mancanza di un atto di legge, cioè di un contratto,
che autorizzi un’altra persona all’uso della propria auto per più di 30 giorni
consecutivi.
Quando è
obbligatorio aggiornare la carta di circolazione
È previsto in caso di:
·
contratto di comodato d’uso
gratuito (per più di 30 gg. consecutivi)
·
in caso di affidamento del mezzo in custodia
giudiziale
·
in caso di contratto di locazione
senza conducente
·
in caso di veicoli intestati a minori
o soggetti interdetti
·
in caso di veicolo intestato a
defunto (dal 3 novembre in poi). Ciò non implica l’accettazione dell’eredità
·
in caso di veicolo acquistato con la
formula “rent to buy”.
Tempi per
l’annotazione
· 30 gg
A chi inviare il
nominativo
· Alla Motorizzazione
ATTENZIONE: Ricordiamo che l’annotazione riguarda solo i casi intervenuti dopo il 3
novembre e non quelli antecedenti. La norma non è retroattiva.