Qualunque sia il mezzo di
trasporto con cui intendi muoverti per trascorrere le tue vacanze, ricorda che
hai dei diritti da far valere in caso di ritardi, cancellazione del viaggio, e
altri disguidi. Ecco in sintesi quali sono:
AEREO
Normativa di riferimento:
Regolamento (CE) n. 261/2004
Negato imbarco per overbooking
Bisogna distinguere due casi:
1.
rinuncia volontaria al volo
·
hai diritto al
rimborso del biglietto (entro 7 gg) o
alla riprotezione su volo alternativo
·
benefici da
concordare
2.
rinuncia non volontaria
·
rimborso o
riprotezione
·
compensazione
pecuniaria (a seconda della tratta aerea e della durata)
·
assistenza
(pasti e bevande, albergo in caso di pernottamento, trasferimento in albergo, 2
chiamate telefoniche/messaggi via telex, fax, e-mail)
Cancellazione del volo
Bisogna distinguere due casi:
1.
per circostanze eccezionali
·
hai diritto al
rimborso del biglietto (entro 7 gg) o
alla riprotezione su volo alternativo
·
assistenza (v.
sopra)
2.
per circostanze non eccezionali
·
hai diritto al
rimborso del biglietto (entro 7 gg) o
alla riprotezione su volo alternativo
·
compensazione
pecuniaria (non dovuta nel caso il passeggero sia stato precedentemente
informato dalla compagnia della cancellazione)
·
assistenza (v.
sopra)
Ritardo prolungato del volo
Bisogna distinguere due casi:
1.
ritardo in partenza
·
da 2 a 4 ore:
hai diritto all’assistenza in base a tratta aerea e distanza in km
·
oltre le 5
ore: hai diritto all’assistenza e alla rinuncia al volo con rimborso del
biglietto entro 7 gg
2.
ritardo all’arrivo superiore a 3 ore
·
hai diritto
all’assistenza
·
potresti avere
diritto alla compensazione pecuniaria
TRENO
Normativa di riferimento: Regolamento
europeo 1371/2007
1.
Diritto ad essere informato
·
Prima del viaggio (condizioni applicabili
al contratto, orari, tariffe, servizi a bordo, ecc.)
·
durante il viaggio (ritardi, interruzioni
del servizio, coincidenze
·
dopo il viaggio (procedure relative alla
presentazione di reclami, ai bagagli smarriti, ecc.).
2.
Diritto ad essere risarcito in caso di lesioni alla
tua persona
·
La copertura assicurativa minima per passeggero è fissata a
310.000 euro
·
Hai diritto a
pagamento anticipato per coprire spese urgenti successive all’incidente
3.
Diritto ad essere risarcito per
smarrimento/danneggiamento bagaglio
·
L’indennizzo
per lo smarrimento e/o il danneggiamento di un bagaglio registrato può arrivare
fino a 1.285 euro a bagaglio
4.
Diritto ad essere risarcito in caso di
ritardo/soppressione del treno (salvo circostanze eccezionali)
·
Hai diritto a
chiedere un compenso minimo pari a:
Ø
il
50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti
Ø
il
25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 minuti e 119
minuti
Ø
un bonus, non
in denaro, del valore del 25% del prezzo del biglietto di viaggio da utilizzare
in seguito
·
Hai diritto a ricevere per ritardi all’arrivo o
alla partenza:
Ø
pasti
e bevande
Ø
sistemazione
in albergo o di altro tipo
Ø
trasporto
verso il punto di partenza o di arrivo, se il treno è bloccato sui binari
Ø
rimborso
pieno del biglietto o riprotezione su un viaggio alternativo.
NAVE
Normativa di riferimento: Regolamento UE n.
1177/2010
Diritto
ad essere informato:
·
entro 30
minuti dalla partenza con informazioni su orari di partenza e di arrivo stimato
Cancellazione/ritardo
superiore ai 90 minuti
Il consumatore ha diritto di scegliere tra:
·
un trasporto
alternativo che lo conduca alla destinazione finale
·
rimborso del
biglietto e se necessario il ritorno al punto di partenza
Ritardi
superiori ai 90 minuti
Il
consumatore ha diritto a:
assistenza
con pasti e bevande. Se necessario, la compagnia marittima deve anche
assicurare fino a 3 pernottamenti (escluso il trasporto verso e dal luogo di
pernottamento)
Compensazione
pecuniaria del 25% in caso di:
·
ritardo di 1
ora se la durata del servizio regolare è fino a 4 ore
·
ritardo di 2
ore se la durata del servizio regolare è compresa fra 4 e 8 ore
·
ritardo di 3
ore se la durata del servizio regolare è compresa fra 8 e 24 ore
·
ritardo di 6
ore se la durata del servizio regolare è superiore a 24 ore.
Compensazione
pecuniaria del 50% in caso di:
raddoppio del ritardo indicato nei soprastanti
punti elenco, ossia:
·
ritardo di 2
ore se la durata del servizio regolare è fino a 4 ore
·
ritardo di 4
ore se la durata del servizio regolare è compresa fra 4 e 8 ore
·
ritardo di 6
ore se la durata del servizio regolare è compresa fra 8 e 24 ore
·
ritardo di 12
ore se la durata del servizio regolare è superiore a 24 ore.
Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria nel
caso di biglietti aperti, se si è stati informati della cancellazione/ritardo
prima che si sia acquistato il biglietto, per condizioni metereologiche avverse
o se si è artefici del ritardo.
Reclami
Vanno presentati al vettore entro 2 mesi dalla data
del disservizio. Si ricorda che ulteriori risarcimenti sono sempre possibili
presso l’Autorità giudiziaria.
AUTOBUS
Normativa di riferimento: Regolamento
europeo (181/2011)
per i viaggi pari o
superiori/inferiori ai 250 km:
· non discriminazione né per quanto
riguarda le tariffe e le condizioni
contrattuali
· non discriminazione nei confronti
di persone con disabilità e a mobilità ridotta
· informazioni sul viaggio e
informazioni generali sui propri diritti presso le stazioni o sui siti internet
· messa a punto di un sistema di
trattamento dei reclami
per i viaggi pari o
superiori a 250 km:
· assistenza (spuntini, pasti e
bevande, sistemazione alberghiera per max 2 notti) in caso di ritardo di oltre
90 minuti per viaggi di oltre 3 ore
· assistenza come sopra più il
rimborso del 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardi di 120 minuti
· assistenza + rimborso del 50% del
biglietto in caso di cancellazione del viaggio
IMPORTANTE: Per assistenza
rivolgiti alle sedi
territoriali Adiconsum. Per viaggi nei Paesi dell’Unione europea contatta
il Centro
europeo Consumatori Italia