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Facebook ha lanciato LIBRA: ecco che cosa ne pensiamo e che cosa chiediamo al social network

28 Giugno 2019

Hai sentito parlare della nuova criptovaluta “Libra” lanciata da Facebook? Adiconsum ha cominciato a studiare i possibili risvolti per i consumatori e ha preso una prima posizione.

Adiconsum chiede a Facebook di chiarire in ogni dettaglio l’intero ciclo operativo e procedurale, per poter verificare le eventuali criticità sul fronte della sicurezza e della tutela del consumatore affinché siano garantite, per il trasferimento del denaro, le stesse modalità procedurali di sicurezza oggi esistenti nelle app delle banche: password, token, ecc..

Sono fin troppo ovvi gli abusi e i soprusi che una procedura semplificata può generare, in particolare sulle persone anziane e meno alfabetizzate digitalmente, che poi sono la maggioranza della popolazione italiana.

Le truffe sul credito telefonico, scatenate da un click sbagliato, sono solo un prodromo di quello che potrebbe succedere se le procedure del trasferimento della Libra non seguiranno i più rigorosi metodi operativi oggi in essere nelle app di tipo bancario.

Ecco perché, Adiconsum ritiene più sicuro per la tutela del consumatore che Libra sia un’App a sé stante, collegata ma non integrata a WhatsApp, Messenger o altre app, in modo che l’utente abbia la chiara percezione di star effettuando un’operazione di trasferimento dei propri soldi e che ciò avvenga in tutta sicurezza.

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“Ricarica+” di TIM: si moltiplicano le segnalazioni. Abbiamo incontrato TIM. Ecco che cosa ci ha detto

28 Giugno 2019

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra TIM, Adiconsum e altre Associazioni Consumatori, nel corso del quale abbiamo sottolineato la necessità di ripristinare il diritto di scelta degli utenti, lasciando che “Ricarica+” si configuri in tutto e per tutto come un’offerta, trasparente ed opzionale. (v. anche nostra notizia del 24 giugno scorso)

Abbiamo anche chiesto all’azienda di affiancare ai tagli “classici” e conosciuti dai consumatori da 5 e 10 euro, i tagli “Ricarica +” da 6 e 11 euro, eliminando la possibilità di dar adito a spiacevoli equivoci.

L’azienda, tuttavia, non ha fatto altro che modificare il nome del prodotto in “Offerta Ricarica+”, predisporre un’informativa più dettagliata destinata ai punti vendita e accordare la possibilità di chiedere un rimborso nel caso in cui il cliente non si accorga o non venga informato correttamente sull’offerta, attivata suo malgrado.

Come dimostra anche il numero crescente del contenzioso gestito dalle Associazioni, TIM continua a portare avanti una condotta che risulta poco trasparente e poco attenta alla fiducia che i consumatori – per la maggior parte clienti storici dell’azienda – ripongono nell’azienda stessa. Se è vero che le ricariche standard sono presenti in altri canali di vendita, soprattutto digitali, è comunque innegabile che molti utenti preferiscano rivolgersi ai punti vendita fisici.

Si tratta di una policy che si ripercuote sulla fascia più debole ed “abitudinaria” dei consumatori, in particolare quelli di età avanzata che spesso hanno scarsa dimestichezza con gli strumenti tecnologici. Da questa prospettiva la possibilità di chiedere un rimborso attraverso il Servizio Clienti appare non tanto come il riconoscimento di un diritto, quanto una sorta di “premio di consolazione” da parte dell’azienda.

Raccomandiamo dunque agli utenti di prestare la massima attenzione prima del pagamento, scegliendo con cura il prodotto e la ricarica che intendono acquistare e rivolgendosi sempre al servizio clienti o alle associazioni dei consumatori per far valere i propri diritti, prima attraverso un reclamo e poi – se necessario – con la conciliazione paritetica.

In qualità di Associazioni che tutelano i consumatori, continueremo a portare avanti tutte le azioni possibili per garantire la trasparenza dei servizi e per impedire che le aziende applichino condotte scorrette e lesive dei diritti degli utenti.

Ricordiamo anche ai consumatori di rispondere al sondaggio che abbiamo lanciato #DìLaTua ad Adiconsum sulla Ricarica + di TIM

Per rispondere al sondaggio, clicca qui

Per visualizzare i risultati completi del sondaggi, Clicca Qui.

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  • Canone Tv: 30 giugno ultimo giorno per chiedere l’esenzione dal canone Rai del 2° semestre

Canone Tv: 30 giugno ultimo giorno per chiedere l’esenzione dal canone Rai del 2° semestre

28 Giugno 2019

I contribuenti che non hanno la televisione e vogliono chiedere l’esenzione dal canone Rai per il secondo semestre 2019 hanno pochi giorni di tempo per effettuare l’adempimento: il termine è il 30 giugno.

Per presentare la domanda di esenzione dal pagamento del canone relativo al 2° semestre 2019 bisogna seguire questi semplici step:

  • Scaricare il Modulo o dal sito dell’Agenzia delle Entrate o dal sito dedicato
  • Inviare il Modulo tramite:
  • l’applicativo web dell’Agenzia delle Entrate che prevede il possesso delle credenziali di accesso telematiche o dell’agenzia o dello SPID
  • i CAF o gli intermediari abilitati
  • gli sportelli postali con raccomandata (meglio A/R), senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T.-Sportello abbonamenti tv-Casella Postale 22-10121 Torino.
  • IMPORTANTE: in quest’ultimo caso allegare anche una copia del proprio documento di identità.

Dal 1° luglio 2019 e fino al 31 gennaio 2020, può essere presentata la richiesta di esenzione del pagamento del canone tv per l’intero anno 2020.

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  • Istruzioni per azionisti/obbligazionisti banche venete e 4 banche: come si accede al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

Istruzioni per azionisti/obbligazionisti banche venete e 4 banche: come si accede al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

26 Giugno 2019

Lo scorso 11 giugno 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina le modalità di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), istituito con l’art. 1, commi da 493 a 507 della Legge n. 145/2018, così come modificati dall’art. 36 del D.L. Crescita n. 34/2019.

Chi può accedere al FIR

I soggetti che possono richiedere l’indennizzo sono i risparmiatori in possesso di azioni e/o obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche: Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana.

Possono altresì richiedere l’indennizzo:

  • i successori “per causa di morte” dei soggetti risparmiatori innanzi indicati e che hanno ereditato i suddetti titoli oggetto del Decreto;
  • il coniuge (ovvero il soggetto legato da unione civile o convivente more uxorio o di fatto ex legge 76/2016) e i parenti entro il secondo grado che hanno acquisito la titolarità delle azioni e obbligazioni subordinate delle banche poste in Liquidazione Coatta Amministrativa (L.C.A.), a seguito di trasferimento per atto tra vivi dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione.

L’indennizzo è determinato:

  • per gli azionisti, nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni entro il limite massimo di €100.000 per ciascun avente diritto;
  • per gli obbligazionisti subordinati, nella misura del 95% del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate, entro il limite massimo di € 100.000,00 per ciascun avente diritto. Gli obbligazionisti subordinati che hanno già beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà possono chiedere, avendo percepito solo l’80%, l’integrazione del 15% direttamente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, indicando il numero della precedente pratica dell’anno 2016.

Da detta misura sono detratti gli importi ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque determinato (per i soli obbligazionisti subordinati, l’importo andrà decurtato anche di una somma pari alla differenza, se positiva, tra il loro rendimento e quello dei buoni emessi dal Tesoro).

Ciò significa che anche coloro che hanno sottoscritto la transazione con le banche venete nell’anno 2016, possono richiedere l’accesso al Fondo Indennizzi e, in tale ipotesi, verrà semplicemente detratto l’importo che hanno già ricevuto.

Come accedere al FIR

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede che tutti i soggetti richiedenti l’indennizzo devono presentare una specifica istanza, da indirizzare alla Commissione Tecnica, che verrà istituita per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del FIR.

Le forme e le concrete modalità di presentazione dell’istanza saranno definite dalla Commissione Tecnica.

Sin da ora, in estrema sintesi, si precisa che l’istanza dovrà contenere:

  1. nominativo o denominazione, codice fiscale, residenza ed eventuale elezione di domicilio, degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante degli aventi diritto;
  2. quantità e tipo, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi degli 
strumenti finanziari oggetto dell’istanza;
  3. i “successori” e i “familiari” indicano anche i dati dei “risparmiatori” dai quali hanno 
acquisito gli strumenti finanziari oggetto della domanda;
  4. la Banca in liquidazione che ha emesso gli stessi strumenti finanziari;
  5. i dati necessari per il pagamento mediante bonifico al conto corrente bancario o 
postale degli aventi diritto (codice IBAN);
  6. qualsiasi altro dato e/o informazione utile

Inoltre, all’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  1. copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
  2. copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato; documentazione che per “successori” “ e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
  3. copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
  4. copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
  5. delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
  6. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con firma autenticata, attestante che i dichiaranti: 1) dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018; 2) non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori; 3) non sono controparti qualificate né clienti professionali; 4) non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, oppure rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
  7. in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante: 1) la data di decesso del risparmiatore; 2) i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti; 3) l’esclusione che vi siano altri successori; 4) la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione.

Saranno soddisfatti con priorità e non avranno l’onere di allegare all’istanza copia della eventuale documentazione utile per l’accertamento delle violazioni massive della banca che hanno causato il danno ingiusto, i risparmiatori che abbiano:

  • un patrimonio mobiliare di valore inferiore a € 100.000, calcolato con i criteri della Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU);
  • un reddito complessivo Irpef inferiore a € 35.000,00 nell’anno 2018.

In tali ipotesi all’istanza dovranno allegare, oltre ai documenti sopra indicati, anche un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con firma autenticata, relativa al possesso dei requisiti patrimoniali poc’anzi indicati.
Il decreto prevede inoltre che le banche in liquidazione, le banche cessionarie e il FITD forniscono, senza oneri per i richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti i documenti in loro possesso.

SCADENZE

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta 11 giugno 2019), la Consap renderà operativa una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti necessari.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto (sempre dal 11/06/2019), la piattaforma consentirà agli utenti di procedere alla presentazione formale dell’istanza e dei relativi allegati.
La data di decorrenza del termine di 180 giorni per la presentazione delle istanze sarà stabilita successivamente con apposito decreto.

Mercatone Uno: pronta la guida Adiconsum su cosa fare

25 Giugno 2019

A fronte delle tante richieste di assistenza giunte alle sedi territoriali, Adiconsum, per venire incontro alle migliaia di consumatori colpiti dalla vicenda Mercatone Uno, ha lanciato una Campagna, realizzando una guida dedicata e attivando un servizio telefonico e una mail. E questo perché la messa in pratica delle tutele per i consumatori sono diverse e variano in base alle modalità di pagamento effettuate.

Nella Guida di Adiconsum, il consumatore trova tutte le istruzioni a seconda del proprio caso:

  • pagamento con finanziamento
  • pagamento con carta di credito
  • domanda di insinuazione al passivo.

La Guida di Adiconsum è la prima guida realizzata ad hoc per gestire il caso di un’azienda che ha arrecato un danno ad una collettività di consumatori.

Per questo, Adiconsum lancia una Campagna con l’obiettivo di stilare un elenco dei crediti che le verranno segnalati e di sottoporlo all’attenzione del Governo, per trovare tutte le soluzioni possibili.

Per saperne di più, i consumatori possono chiamare dal lunedì al venerdì lo 06 44170234 oppure inviare una mail a: assistenza.consumatori@adiconsum.it 

Tutte le strutture territoriali Adiconsum sono pronte a fornire l’assistenza necessaria. Pertanto invitiamo i consumatori a recarsi presso la sede Adiconsum più vicina, portando con sé tutte le carte relative all’ordinazione della merce.

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  • Ricariche TIM: sai davvero quanto ricarichi? Adiconsum apre un sondaggio tra i consumatori

Ricariche TIM: sai davvero quanto ricarichi? Adiconsum apre un sondaggio tra i consumatori

24 Giugno 2019

In tanti ci avete scritto circa le difficoltà incontrate nel ricaricare il telefonino con le Ricariche Standard TIM da 5 e da 10 euro presso tabaccai, bar ed edicole. Come appreso da alcune infografiche inviateci dall’azienda, presso questi esercizi commerciali, compresi i negozi TIM, non è più possibile ricaricare il proprio telefonino con questi tagli, i quali sono invece disponibili nel caso di un’altra tipologia di ricarica, denominata “Ricarica+”, con le seguenti particolarità:

  • nel caso di “Ricarica +” da 5 euro: 4 euro saranno destinati al traffico voce e dati, mentre il rimanente euro da voi pagato verrà trattenuto per partecipare ad un Concorso a premi e per avere dei GB in più da consumare entro 1 giorno
  • nel caso di “Ricarica +” da 10 euro: 9 euro saranno destinati al traffico voce e dati, mentre il rimanente euro da voi pagato verrà trattenuto per partecipare ad un Concorso a premi e per avere dei GB in più da consumare entro 2 giorni.

Per le ricariche di taglio superiore, il consumatore si trova di fronte ad una vera e propria giungla: per ogni taglio e ogni tipo di tariffa, se standard o Ricarica+, le opzioni di dove acquistarle sono differenti, ponendo il consumatore in una situazione di non chiarezza.

Noi di Adiconsum ne stiamo discutendo con TIM. Aiutaci a dare voce alla tua voce, rispondendo a queste 4 brevi domande su RICARICA+ di TIM:

 #DìLaTua ad ADICONSUM

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  • Bollette a 28 gg: aspettate la decisione del Consiglio di Stato prevista per il 4 luglio prima di aderire alle offerte inviate dagli operatori

Bollette a 28 gg: aspettate la decisione del Consiglio di Stato prevista per il 4 luglio prima di aderire alle offerte inviate dagli operatori

20 Giugno 2019

Come avevamo annunciato, in attesa dell’udienza del prossimo 4 luglio, data in cui il Consiglio di Stato renderà noto se i rimborsi per i soldi versati in più a causa delle bollette a 28 giorni dovranno essere automatici oppure no, le aziende telefoniche stanno inviando ai consumatori delle offerte di servizi aggiuntivi, che, in caso di accettazione, faranno decadere il diritto dell’utente a ricevere il rimborso.

Adiconsum denuncia la scarsa trasparenza delle comunicazioni che stanno inviando i vari operatori e ribadisce che la scelta se aderire o no a tali offerte o se preferire il rimborso in bolletta è in capo al consumatore.

Non esplicitarlo equivale a negare uno dei diritti fondamentali del consumatore che è quello della LIBERTÀ DI SCELTA.

Pertanto, poiché le offerte alternative proposte non scadono nell’immediato, Adiconsum consiglia i consumatori di aspettare la sentenza del Consiglio di Stato prima di decidere se accettarle o meno.

 

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  • Mercatone Uno: Adiconsum incontra il Viceministro del Mise e chiede tutele per i consumatori

Mercatone Uno: Adiconsum incontra il Viceministro del Mise e chiede tutele per i consumatori

20 Giugno 2019

Si è svolto oggi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’incontro chiesto da Adiconsum in merito alla vicenda Mercatone Uno, che vede coinvolti circa 20.000 consumatori.

Nell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e di ascolto e tenutosi alla presenza, per il Mise, del Viceministro Dario Galli, il Presidente di Adiconsum nazionale, Carlo De Masi, si è fatto portavoce delle preoccupazioni dei consumatori che si sono rivolti alle sedi territoriali dell’Associazione.

Essi, infatti, pur avendo saldato o versato un acconto a Mercatone Uno non hanno ricevuto la merce; inoltre, ai sensi della procedura fallimentare, risultano essere iscritti sì come creditori, ma chirografari, gli ultimi cioè nella lista dei creditori, senza avere la certezza di ottenere un eventuale ristoro.

Pertanto, Adiconsum ha chiesto al Viceministro l’apertura di un tavolo per la ricerca di soluzioni stragiudiziali che permettano di offrire un ristoro ai consumatori, auspicabilmente senza dover ricorrere ai costi elevati e ai tempi lunghi della giustizia ordinaria, a cominciare da quelle famiglie che versano in situazioni di grave disagio economico.

 

Nella foto da Sx: Luigi Gabriele (Adiconsum), Andrea Di Palma(Adiconsum), Dario Galli(Viceministro Mise) e Carlo de Masi (presidente Adiconsum)

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  • CresciAMO Circolare: Adiconsum incontra i bambini 3-5 anni della Scuola d’Infanzia “Falcone e Borsellino”

CresciAMO Circolare: Adiconsum incontra i bambini 3-5 anni della Scuola d’Infanzia “Falcone e Borsellino”

20 Giugno 2019

Si è svolto il 20 giugno 2019, il secondo incontro nell’ambito del progetto Adiconsum, “CresciAmo Circolare”, con il sostegno di Eni e la partnership del Consorzio per la raccolta degli olii esausti CONOE, della società HortoMio e di Sfera Agricola.

Nell’incontro, Adiconsum ha insegnato ai bambini dai 3 ai 5 anni della Scuola d’Infanzia “Falcone e Borsellino” di Roma, come ridurre i rifiuti e come fare la raccolta differenziata, toccando tutte le varie sfaccettature che questa operazione richiede: dal conferimento degli abiti usati e difettati all’umido, al rifiuto secco, alla plastica, agli olii esausti.

Come già avvenuto nell’incontro con gli alunni delle IV classi della stessa scuola, sono stati nominati 140 “supereroi del pianeta”.

Con questo progetto, ci poniamo l’obiettivo di insegnare ai bambini l’importanza della raccolta differenziata per la costruzione di un’economia circolare per vivere in un mondo più pulito e meno inquinato.

 

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  • Caselle di posta elettronica di Poste: accolta richiesta Adiconsum. La chiusura prorogata dal 20 giugno al 31 ottobre 2019

Caselle di posta elettronica di Poste: accolta richiesta Adiconsum. La chiusura prorogata dal 20 giugno al 31 ottobre 2019

20 Giugno 2019

Scongiurata la chiusura delle caselle di posta elettronica con dominio nome.cognome@poste.it il 20 giugno 2019.

A seguito della comunicazione inviata da Poste ai titolari degli indirizzi mail, avevamo fatto presente all’azienda come il termine del 20 giugno non fosse sufficiente per effettuare l’archiviazione di tutta la documentazione in esse contenuta, alla luce anche del fatto che tali caselle risultano essere state attivate molti anni fa e che in innumerevoli casi l’indirizzo mail è stato utilizzato come riferimento per l’invio di bollette, comunicazioni importanti da parte di banche, finanziarie, enti locali, istituzioni, ecc., e chiedevamo quindi una proroga per permettere ai consumatori di portare a termine l’operazione nel migliore dei modi.

Ebbene, Poste Italiane ha accolto la nostra richiesta. A breve invierà ai titolari delle caselle di posta elettronica una mail in cui informerà che la chiusura è prorogata al 31 ottobre 2019 e che verrà messo a disposizione un servizio gratuito di reinstradamento delle email verso un altro indirizzo, che rimarrà attivo fino al 31 gennaio 2020.

Il risultato ottenuto è frutto delle segnalazioni arrivate dai consumatori alle nostre sedi territoriali Adiconsum e del dialogo costruttivo instaurato con Poste, a testimonianza che ascolto e confronto sono modalità efficaci che permettono di far rispettare i diritti dei consumatori e di ampliarne le tutele.

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  • Misure di sostegno alla natalità: scopri come usufruire del Fondo gestito dalla Consap

Misure di sostegno alla natalità: scopri come usufruire del Fondo gestito dalla Consap

13 Giugno 2019

Se sei una famiglia con uno o più figli, nati o adottati dal 1° gennaio 2017, puoi richiedere, fino al compimento del terzo anno di età, un prestito fino a 10.000 euro, grazie al Fondo di sostegno alla natalità.

Il Fondo, istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fornisce alle famiglie garanzie dirette, anche fideiussorie, per poter richiedere, alle banche e agli intermediari finanziari, un prestito fino a 10.000 euro.

Lo scorso marzo, il Dipartimento e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto un Protocollo con le modalità di adesione all’iniziativa delle banche/intermediari.

Caratteristiche del Fondo di sostegno alla natalità

  • Prestito fino a 10.000 euro
  • Richiesta del prestito fino al compimento dei 3 anni di età del bambino nato/adottato dal 1° gennaio 2017
  • TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) fisso non superiore al TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) sui prestiti personali, in vigore al momento della concessione del prestito
  • Restituzione del prestito entro 7 anni.

IMPORTANTE

La richiesta del prestito utilizzando le garanzie offerte dal Fondo non prevede:

  • LIMITAZIONI DI REDDITO
  • LIMITAZIONI DEL TIPO DI SPESA.

Requisiti dei richiedenti

  • Residenza in Italia
  • Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE o extracomunitaria con permesso di lungo soggiorno.

Per scaricare la domanda, clicca qui

Per conoscere le banche che hanno già aderito all’iniziativa, clicca qui

Leggi il comunicato con le richieste di Adiconsum alle Banche

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  • Bonus Bebè: per i nati dal 1° gennaio al 15 marzo 2019, domanda entro il 13 giugno

Bonus Bebè: per i nati dal 1° gennaio al 15 marzo 2019, domanda entro il 13 giugno

12 Giugno 2019

L’assegno di natalità (bonus bebè) può essere richiesto per tutti i bambini nati/adottati/affidati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento di 1 anno di età.

Tempi di presentazione della domanda

La richiesta del bonus bebè deve essere inviata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del bambino adottato/affidato nel nucleo familiare.

Per i nati dal 1° gennaio 2019 al 15 marzo 2019, la domanda deve essere presentata entro il 13 giugno 2019 se non si vogliono perdere le mensilità arretrate. In caso contrario la domanda potrà essere inviata anche successivamente, ma l’assegno decorrerà dalla data di presentazione della domanda.

Modalità di trasmissione della domanda

La domanda deve essere inviata per via telematica mediante:

  • la funzione “gestione allegati” del sito Inps
  • la propria pec alla pec dello sportello Inps territoriale
  • una mail ordinaria alla casella istituzionale “Ammortizzatori sociali” dell’Inps territoriale con allegata copia del documento di identità in corso di validità del richiedente

oppure

  • consegnata a mano o spedita in originale alla struttura territoriale Inps, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

La domanda deve essere corredata anche del modello SR 163 (Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito) che si trova nella sezione “ Tutti i Moduli del sito Inps, tranne nel caso in cui sia stato già presentato all’Istituto per altre prestazioni.

Chi può richiedere il bonus bebè

Il richiedente (genitore/affidatario/tutore) deve possedere i seguenti requisiti:

  • ISEE non superiore a 25.000. è necessario presentare una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) contenente nel riquadro A anche i dati del bambino (ISEE minorenni)
  • Residenza in Italia
  • Convivenza con il minore
  • Cittadinanza italiana o comunitaria.

Importo dell’assegno

Dipende dall’ISEE minorenni:

  • per ISEE non superiore a 25.000 euro/anno, l’importo è di 80 euro/mese, per un totale di 960 euro/anno.
  • in caso di secondo figlio o successivi, l’importo è maggiorato del 20%; pertanto, l’importo mensile è di 96 euro per un totale annuo di 1.152 euro
  • in caso di ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro/annui, l’importo è di 160 euro al mese per un totale di 1.920 euro annui
  • nel caso di maggiorazione per il secondo figlio e successivi, l’importo è di 192 euro al mese per un totale annuo di 2.304 euro.

Modalità di pagamento del bonus bebè

Il pagamento è a cura dell’Inps, secondo le modalità indicate dal richiedente nel Modello SR163 (bonifico, ecc.).

Durata dell’erogazione dell’assegno

  • 1 anno

Per saperne di più, clicca qui

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  • Mercatone Uno: chiesto a ministro Di Maio di essere convocati al tavolo della trattativa

Mercatone Uno: chiesto a ministro Di Maio di essere convocati al tavolo della trattativa

12 Giugno 2019

Adiconsum ha chiesto insieme alle altre Associazioni Consumatori riconosciute dalla legge, facenti parte del Consiglio dei Consumatori e Utenti (CNCU), con sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di essere convocata al tavolo della trattativa del gruppo Mercatone Uno-Shernon, quale primo passo per garantire la necessaria tutela ai consumatori danneggiati dal fallimento dell’azienda.

Ricordiamo che sono circa 20.000 i consumatori coinvolti nella vicenda per un importo totale di versato di circa 3,8 milioni di euro e che tantissime sono le richieste di informazioni e assistenza che stanno pervenendo alle nostre sedi territoriali.

Molti dei consumatori hanno già saldato il pagamento, altri hanno versato degli acconti, ma in entrambi i casi non sono in possesso della merce.

Per questo, Adiconsum e tutte le Associazioni Consumatori del CNCU chiedono di partecipare al tavolo o ad un incontro ad hoc, per garantire, accanto alla prioritaria salvaguardia dei lavoratori, anche la tutela dei diritti degli utenti.

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  • Entro il prossimo 20 giugno, Poste intende chiudere 170.000 caselle di posta elettronica. Adiconsum chiede una proroga

Entro il prossimo 20 giugno, Poste intende chiudere 170.000 caselle di posta elettronica. Adiconsum chiede una proroga

11 Giugno 2019

Su segnalazione di molti consumatori, abbiamo appreso che Poste Italiane ha intenzione di chiudere, entro il termine massimo del 20 giugno p.v.,170.000 caselle di posta elettronica con dominio nome.cognome@poste.it

Considerato che tali caselle risultano essere state attivate molti anni fa e che in innumerevoli casi l’indirizzo mail era utilizzato come riferimento per l’invio di bollette, comunicazioni importanti da parte di banche, finanziarie, enti locali, istituzioni, ecc., Adiconsum ritiene che il termine del 20 giugno prossimo, indicato da Poste Italiane per la dismissione delle suddette caselle, non sia sufficiente per effettuare l’archiviazione della documentazione in esse contenuta.

Ecco perché Adiconsum ha chiesto a Poste Italiane di rinviare la procedura di chiusura degli indirizzi mail di almeno 6 mesi.

17 Giugno: ultimo giorno per pagare l’acconto IMU e TASI

11 Giugno 2019

Lunedì 17 giugno 2019 è l’ultimo giorno utile per il pagamento della prima rata dell’IMU, l’imposta municipale propria, e della TASI, il tributo per i servizi indivisibili.

Che cos’è l’IMU

  • È un’imposta che proviene dal possesso di:
  • un immobile
  • aree fabbricabili
  • terreni agricoli.

Chi è tenuto al pagamento dell’IMU

  • Il proprietario di un immobile di lusso accatastato come A/1, A/8 o A/9. Si precisa che è tenuto al pagamento dell’IMU anche chi ha acquistato un immobile come prima casa, ma non vi ha ancora trasferito la residenza e quindi è come se possedesse una “seconda” casa. Non sono tenuti al pagamento dell’IMU, invece, i proprietari che risiedono in un immobile che risulta accatastato in categorie differenti da quelle sopra riportate
  • Il titolare di un diritto reale quale: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
  • Il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali
  • Il locatario in caso di leasing.

Che cos’è la TASI

È un tributo che si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di:

  • fabbricati, ad esclusione delle prime case classificate con categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • aree edificabili.

Chi è tenuto al pagamento della TASI

  • Il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e nel caso l’immobile sia occupato da una persona diversa da questo, anche dall’occupante, ma nella misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10 e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta.

Quali aliquote

Le aliquote da applicare alla prima rata dell’IMU e della TASI del 2019, a meno che il Comune non abbia apportato delle riduzioni, sono le stesse di dicembre 2018. Prima di pagare, verificare sul sito del Comune le aliquote esatte.

Entro il 20 giugno, puoi annullare il 730 precompilato già inviato

11 Giugno 2019

Ti sei accorto che sul 730 precompilato che hai già inviato all’Agenzia delle Entrate devi apportare delle modifiche? Niente paura, è possibile annullarlo e inviarne uno nuovo.

Come fare?

Per annullare il 730 già inviato, clicca qui

L’annullamento è consentito solo se lo stato dell’invio risulta “Elaborato” e se si usano le stesse credenziali utilizzate per il primo invio.

Oltre al 730 viene automaticamente annullato l’F24 predisposto.

 

Quante volte?

È possibile annullare l’invio solo 1 volta.

Entro quando?

Entro giovedì 20 giugno.

 

IMPORTANTE: una volta cancellati i dati dal 730, sarà disponibile una nuova dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Questo nuovo 730 potrà essere modificato e potrà essere inviato trascorse 24/48 ore dall’annullamento del precedente.

Giugno 2019: tutte le date da ricordare

11 Giugno 2019

Tante le date da ricordare questo mese di giugno. Come sempre il pagamento dell’IMU e della Tasi a metà mese. Entro fine mese, l’Agenzia delle Entrate Riscossione farà recapitare l’accoglimento o meno delle domande di adesione alla rottamazione-ter. Sempre a fine mese, l’altra data da tenere d’occhio riguarda la ricarica delle card del reddito di cittadinanza, le cui domande sono state presentate in maggio.

Di seguito le date più significative:

13 giugno

  • Ultimo giorno per presentare la domanda per richiedere il bonus bebé in caso di bambino nato/adottato/affidato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2019 per non perdere le mensilità arretrate

15 giugno

  • Entro questa data, l’Inps invierà a Poste Italiane le richieste di pagamento del reddito di cittadinanza con la consegna delle relative card.
  • L’Agenzia delle Entrate si trasferisce da Via Cristoforo Colombo 426 c/d a via Giorgione 106 – Roma

17 giugno

  • Ultimo giorno per pagare l’IMU e la TASI

20 giugno

  • Ultimo giorno per annullare l’eventuale 730 precompilato già inviato

30 giugno

  • Bonus cultura: Ultimo giorno per richiederlo per i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2018
  • Entro questa data sia chi ha aderito alla rottamazione-ter automaticamente e sia chi ha aderito inviando la domanda, riceverà una Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di accoglimento o di diniego, un nuovo piano con 10 bollettini di pari importo da pagare in 5 anni
  • Ultimo giorno per richiedere l’esonero dal pagamento del canone tv per il secondo semestre 2019 (luglio-dicembre 2019)
  • Completamento a fine giugno degli aggiornamenti di facebook a tutela dei consumatori

Entro fine giugno

  • Ricarica delle carte del reddito di cittadinanza delle domande presentate in maggio.

Auto usata: come scoprire se il contachilometri è stato “taroccato”

10 Giugno 2019

Puoi dire addio alla tua ritrosia nell’acquistare un’auto usata per l’impossibilità di appurare con certezza se il chilometraggio riportato sul contachilometri fosse veritiero oppure fosse stato taroccato. Sono, infatti, in arrivo buone notizie.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fa sapere che, oltre ad aver sanzionato più volte i professionisti responsabili della manomissione del contachilometri, ha svolto in questi anni un’attenta attività di monitoraggio per impedire tali pratiche commerciali scorrette. Inoltre, dal 1° giugno 2018, tutti i certificati relativi alla revisione dell’auto (da effettuare ogni 4 anni per quelle di nuova immatricolazione, ogni 2 anni per le altre), riporta anche il dato della effettiva percorrenza chilometrica della macchina. Il certificato di revisione viene rilasciato al proprietario della macchina, ma è accessibile a tutti sul sito ilportaledellautomobilista.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Cosa fare

Prima di acquistare un’auto usata:

  • chiedere al proprietario della macchina di vedere il certificato di revisione
  • verificare il chilometraggio accedendo al sito ilportaledellautomobilista.it inserendo il numero di targa della vettura che si intende acquistare.

 

Blue Panorama sanzionata per 1 milione di euro dall’Antitrust

4 Giugno 2019

Ha violato gli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo (D. lgs. 206/2005) e per questo l’Antitrust l’ha multata con una pesante sanzione di 1.000.000 di euro. Stiamo parlando della compagnia aerea, italiana, Blue Panorama Airlines.

In fase di prenotazione, infatti, a seguito della non corretta registrazione del nominativo del passeggero o dell’omissione dell’eventuale secondo/terzo nome o cognome o per mancanza o trasposizione di alcune lettere, il vettore faceva pagare in un primo tempo un nuovo biglietto per usufruire del servizio già acquistato e successivamente una tassa di 50 euro per tratta.

La compagnia non forniva alcuna informazione sulle conseguenze di una incompleta trascrizione del nominativo e il consumatore veniva a conoscenza della penale solo in aeroporto a ridosso della partenza del volo e dietro lo spauracchio del mancato imbarco, se non l’avesse pagata.

La condotta tenuta dalla Compagnia è stata ritenuta dall’Antitrust aggressiva aggravata dal ricorso a coercizione e indebito condizionamento nei confronti dei consumatori. Data poi l’ampia diffusione di tale comportamento che ha colpito miglia di consumatori, l’Antitrust ha ritenuto di dover comminare una sanzione di 1.000.000 di euro.

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  • Fallimento Mercatone Uno: come recuperare i soldi. Istruzioni per l’uso di Adiconsum

Fallimento Mercatone Uno: come recuperare i soldi. Istruzioni per l’uso di Adiconsum

4 Giugno 2019

Prosegue la discesa della vicenda di Mercatone Uno. Dopo la dichiarazione di fallimento e la chiusura dei punti vendita, ora la procura di Milano ha aperto anche un’indagine per bancarotta fraudolenta contro ignoti. E che ne sarà dei 20.000 consumatori che hanno ordinato la merce, pagando un acconto o addirittura hanno già effettuato il saldo senza però ricevere nulla? La situazione è abbastanza complessa perché il debito della Shernon Holding è molto elevato

Tre sono le possibili strade da percorrere per poter rientrare in parte dei soldi versati diversificate a seconda delle varie tipologie. 

Istruzioni di Adiconsum

  • Pagamento con carta di credito

Se hai pagato la merce con carta di credito, puoi richiedere l’attivazione della procedura del “charge back”.

La richiesta va inoltrata alla società emittente la carta di credito. Il charge back viene concesso in caso di frode per legge o a discrezione della società emittente la carta di credito per inadempimento del commerciante. Quest’ultimo è il caso di Mercatone Uno, che non ha adempiuto alla consegna della merce.

Adiconsum consiglia, pertanto, ti consiglia di contattare subito la società per accertare la possibilità di richiedere il charge back e per conoscere i tempi per la sua attivazione. Tale procedura può essere richiesta sia per i pagamenti fatti con carta di credito per la merce acquistata online che per quelli effettuati presso il punto vendita.

  • Pagamento con finanziamento

Se hai acquistato la merce scegliendo la forma di pagamento rateale ed hai quindi stipulato un contratto di finanziamento puoi chiedere alla finanziaria la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme già versate per grave inadempimento del fornitore (Testo Unico bancario – D. lgs. 385/93).

  • Insinuazione al passivo

Non appena saranno resi noti termini e condizioni, Adiconsum consiglia comunque i consumatori di richiedere l’insinuazione al passivo fallimentare, tenendo presente che i primi ad essere ristorati saranno i fornitori (creditori privilegiati), poi i lavoratori e per ultimi i consumatori, in qualità di creditori chirografari.

Cosa fare

Sono più di 150 le sedi Adiconsum presenti in tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alle isole con più di 500 operatori. Invitiamo i consumatori a richiedere l’assistenza necessaria per affrontare la vicenda di Mercatone Uno, contattando al più presto la sede Adiconsum più vicina, portando con sé tutte le carte relative agli ordini effettuati.

 

Sede nazionale
Via Giovanni Maria Lancisi, 25
00161 Roma

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