Gennaio 2021: spostamenti consentiti e non
31 Dicembre 2020
Anche per i primi giorni di gennaio del nuovo anno, il Decreto Natale farà sentire i propri effetti
e così anche nei primi giorni del mese dovremo osservare alcune limitazioni agli spostamenti.
Quali saranno?
SPOSTAMENTI DAL 1° AL 6 GENNAIO 2021
Ricordiamo che ci sono vari tipi di spostamenti.
Spostamenti sempre consentiti
Sono quelli per:
- motivi di lavoro, salute o necessità
- per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione
- per praticare attività motoria o sportiva.
Spostamenti non consentiti
Sono quelli tra le Regioni. Sono vietati anche per andare a far visita a parenti ed amici.
Spostamenti tra Comuni diversi
Sono consentiti soltanto per fare visita ad amici e parenti (con autocertificazione)
- nei seguenti orari: dalle 5.00 alle 22.00 e una sola volta al giorno
- in massimo 2 persone oltre a figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Spostamenti all’interno del proprio Comune
Sono consentiti:
- l’1, il 2, il 3, il 5 e il 6 gennaio 2021 per andare a far visita a parenti e amici.
- il 4 gennaio 2021 ci si può muovere liberamente senza necessariamente dover andare a visitare parenti/amici o muoversi per motivi di lavoro, salute, necessità e senza dover presentare l’Autodichiarazione
- nei seguenti orari: dalle 5.00 alle 22.00
- Inoltre, i residenti nei Comuni fino a 5.000 abitanti potranno spostarsi anche fuori dal proprio Comune entro 30 km dai propri confini, ma non andare nei Comuni capoluoghi di provincia.
Sanzioni
La violazione delle restrizioni degli spostamenti comporta una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata di un terzo se la mancata osservanza delle disposizioni viene commessa con un veicolo. Il costo della sanzione viene ridotta del 30% (280 euro) se si paga entro 5 giorni.
Nel caso in cui la violazione riguarda il tipo di necessità indicato nell’autocertificazione che non viene ritenuto tale dall’agente accertante, il cittadino-consumatore può presentare ricorso all’Autorità competente ai sensi dell’art. 4, comma 3 del decreto legge n. 19/2020. Nel caso dei DPCM, l’Autorità competente è il Prefetto.
In caso invece di autocertificazione non veritiera, si configura il reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale (art. 495 del Codice penale), punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
Per scaricare l’Autocertificazione, clicca qui
Ricordiamo inoltre, che per chi fosse sprovvisto dell’autodichiarazione, che questa può essere richiesta agli organi di Polizia in sede di controllo. Inoltre, si ricorda che per coloro che si spostano per motivi di lavoro, si può anche ovviare all’autodichiarazione esibendo il tesserino fornito dal datore di lavoro.