Dopo la firma del Verbale di Intesa fra le 4 banche
in liquidazione (Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Chieti e
Cassa di Risparmio di Ferrara) e le Associazioni consumatori, tra cui
Adiconsum, e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sia del Decreto legge n.
59/2016 approvato dal Consiglio dei Ministri (G. U. n. 102 del 3 maggio 2016)
che del testo-coordinato del Decreto legge (G. U. n. 153 del 2 luglio 2016),
entra nel vivo la fase per ricorrere al Fondo di solidarietà o all’Arbitrato.
I criteri adottati per richiedere l’indennizzo
forfettario sono:
1.
la data del 12
giugno 2014
2.
il valore del
patrimonio
1.
La data del 12 giugno 2014
È la data in base alla quale vengono distinti gli
investitori che potranno accedere
agli indennizzi automatici da quelli che invece dovranno procedere con
l’arbitrato:
Ø
Se l’acquisto delle obbligazioni è avvenuto prima
del 12 giugno 2014: si accede ai rimborsi automatici
Ø
Se l’acquisto delle obbligazioni è avvenuto dopo il
12 giugno 2014: si accede all’arbitrato.
2. Il valore del
patrimonio
Gli investitori
che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014 possono chiedere
al Fondo di solidarietà istituito con la Legge di Stabilità 2016, l’indennizzo forfettario
solo se:
- il patrimonio
mobiliare dell’investitore è inferiore a 100.000 euro alla data del 31
dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari all’oggetto - l’ammontare del reddito lordo ai fini Irpef dell’investitore nel 2014 è
inferiore a 35.000 euro.
COME RICHIEDERE
GLI INDENNIZZI
La domanda va indirizzata
al Fondo di solidarietà e deve indicare:
· il nome, e l’indirizzo (anche digitale) dell’investitore
· la banca presso la quale sono stati acquistati i titoli
· la tipologia degli strumenti finanziari acquistati, le quantità e gli oneri
connessi all’acquisto.
A questo punto
il Fondo valuta:
· la completezza della documentazione
· la sussistenza delle condizioni
· calcola l’importo dell’indennizzo
· procede alla liquidazione entro 60 giorni.
A quanto
ammonta l’indennizzo forfettario
· All’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto delle obbligazioni, al
netto di oneri e spese connessi alle operazioni di acquisto e al netto della differenza,
nel caso fosse positiva, tra i rendimenti ottenuti e il rendimento di mercato
di un Buono del tesoro poliennale (Btp) in corso di emissione e della stessa
durata finanziaria dell’obbligazione oppure tra i rendimenti ottenuti e il
rendimento ricavato tramite interpolazione lineare dei buoni del tesoro poliennali
in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.
ATTENZIONE
L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA ARBITRALE PRECLUDE LA
POSSIBILITÀ DI PRESENTARE ISTANZA AL FONDO PER L’INDENNIZZO FORFETTARIO DEGLI
STRUMENTI ACQUISTATI ENTRO IL 12 GIUGNO 2014.
LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER GLI INDENNIZZI
FORFETTARI PER GLI STRUMENTI ACQUISTATI ENTRO IL 12 GIUGNO 2014 NON PRECLUDE
INVECE LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALL’ARBITRATO PER LE OBBLIGAIZONI ACQUISTATE
DOPO TALE DATA.
IMPORTANTE:
Mercoledì
14 settembre, Adiconsum
parteciperà al tavolo nazionale per definire gli aspetti tecnici. Per info e
assistenza contatta la sede territoriale Adiconsum più vicina.