È appena stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 102 del 3 maggio
2016) il decreto legge recante le disposizioni urgenti a favore degli
investitori in banche in liquidazione, che ha messo nero su bianco quanto
dichiarato a voce dal Presidente del Consiglio, Renzi, e dal Ministro
dell’Economia, Padoan, nel Consiglio dei Ministri del 29 aprile u.s..
Il decreto conferma:
sia l’annunciato discrimine della data di acquisto degli strumenti
finanziari, fissata al 12 giugno 2014
sia i criteri per l’ammissione ai rimborsi automatici che all’arbitrato,
che ricapitoliamo di seguito:
Ø
acquisto
delle obbligazioni prima del 12 giugno 2014: accesso ai rimborsi automatici
Ø
acquisto
delle obbligazioni dopo il 12 giugno 2014: accesso
all’arbitrato
sia i criteri di accesso ai rimborsi
o all’arbitrato:
Ø
valore
del patrimonio mobiliare dell’investitore inferiore ai 100.000 euro
Ø
reddito
lordo dell’investitore nel 2015 inferiore a 35.000 euro.
sia l’importo dell’indennizzo
forfettario:
Ø
80%
di quanto pagato per acquistare gli strumenti finanziari al netto degli oneri e
delle spese direttamente connessi all’operazione di acquisto e della
differenza, se positiva, tra il rendimento ottenuto e il rendimento di mercato
di Buoni del Tesoro in corso di emissione.
Oltre a quanto riportato sopra, il decreto aggiunge che:
·
la presentazione della
richiesta di indennizzo forfettario NON consente di ricorrere all’arbitrato
·
in caso di non presentazione
dell’istanza di rimborso, in alternativa si può esperire la procedura arbitrale
·
chi ha acquistato strumenti
finanziari prima e dopo la data del 12 giugno 2014, può accedere all’indennizzo
nel primo caso e all’arbitrato nel secondo
·
il rendimento di mercato
sarà riferito ad un Buono del Tesoro in corso di emissione che sarà poliennale
e con una durata finanziaria equivalente agli strumenti o più vicina.
Fondo di
solidarietà
Il decreto elimina il tetto dei 100 milioni di euro dal Fondo di
solidarietà e proroga a 180 i giorni di tempo per istituire il Fondo di
solidarietà che nella Legge di Stabilità per il 2016 erano stati indicati in 90
(ampiamente scaduti).
Arbitrato
Il decreto non introduce invece alcuna novità in merito alla composizione
della camera arbitrale così come disposto dall’art. 859 della Legge di
Stabilità, per cui gli arbitri saranno nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ma proposti dal Ministro dell’economia e delle finanze,
in base ai criteri di imparzialità, indipendenza, professionalità ed
onorabilità. Pertanto, al momento, non risultano essere state accolte le
istanze delle Associazioni Consumatori di poter assistere i risparmiatori.
Nonostante il decreto, rimane comunque l’interrogativo:
chi riceve l’indennizzo forfettario dovrà rinunciare a presentare la denuncia
per truffa alla banca/intermediario per violazione degli obblighi di
informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti?