Vi ricordate le cancellazioni di massa dei voli Ryanair nel periodo settembre-ottobre 2017? Ebbene l’Antitrust ha alla fine ritenuto il comportamento del vettore in quella circostanza come pratica commerciale scorretta.
La compagnia aerea irlandese, infatti, non ha informato correttamente i passeggeri sulle tutele loro spettanti in caso di cancellazione dei voli, omettendo di comunicare, oltre alla scelta tra il rimborso o la modifica del biglietto, anche la possibilità di accedere alla compensazione pecuniaria.
Quando è possibile richiedere la compensazione?
Per accedere a questo diritto, l’avviso di cancellazione del volo deve essere stato comunicato meno di due settimane prima della partenza prevista (valido per voli nazionali ed europei).
Ecco una tabella che sintetizza gli importi dovuti dalla compagnia in base alla tratta percorsa:
- 250 euro in caso di tratta inferiore o pari a 1.500 km
- 400 euro se compresa tra 1.500 e 3.500 km
- 600 euro per le tratte superiori.
N.B. La compensazione non è dovuta nel caso in cui la cancellazione sia imputabile a circostanze eccezionali (es. sciopero, maltempo o disservizi aeroportuali).
Nel caso di compagnie, come nel caso di specie, aventi sede in un Paese dell’Unione europea diverso dal nostro, puoi chiedere informazioni e farti assistere nella tutela dei tuoi diritti di passeggeri al Centro Europeo Consumatori Italia dal lunedì al venerdì chiamando il numero 06 44238090.