Si conclude con un nulla di fatto la pesante sanzione che, ad aprile
dello scorso anno, l’Antitrust aveva irrogato nei confronti di Ticketone S.p.A.,
per non aver applicato misure cautelative al fine di impedire la vendita di più
biglietti ad un singolo utente; sanzione contro cui la società di ticketing aveva presentato ricorso alla
giustizia amministrativa.
La compravendita d’ingressi per spettacoli ed eventi è perennemente
presidiata dagli avvoltoi dei ticket, che attraverso i c.d. “bot”
(abbreviaizone per robot) fanno incetta di biglietti per poi rivenderli a
prezzi maggiorati nel mercato secondario (secondary
ticketing).
Di fronte a questo
problema, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato era intervenuta
duramente nei confronti di Ticketone con una multa di 1 milione di euro
contestando alla società: la non adozione di efficaci misure dirette a
contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate;
la non previsione di regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti
plurimi di biglietti; la non predisposizione di controlli ex post diretti ad
annullare tali acquisti plurimi.
Il Tar Lazio ha
accolto, invece, il ricorso di Ticketone motivando la decisione con il non
rinvenimento di alcun vantaggio economico per la società dal rapido esaurimento
dei biglietti; vantaggio di cui invece beneficiano i “bagarini”.
Insomma, il fenomeno
del bagarinaggio a danno dei consumatori è ancora lontano dall’essere risolto.