Possono tirare un sospiro di sollievo le migliaia
di consumatori che si sono rivolti in questi anni alle nostre sedi territoriali
perché vittime di maxiconguagli dell’energia elettrica. Infatti, in attuazione
di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2018, la prescrizione delle bollette
della luce con scadenza successiva al 1° marzo, arrivate con molto ritardo o
con conguagli rilevanti per mancata disponibilità di dati effettivi, sarà di 2
anni e non più di 5 anni.
Ciò significa che in caso di fatturazioni dei
famigerati conguagli o di bollette inviate con notevole ritardo, si sarà tenuti
al pagamento solo degli ultimi 24 mesi.
Obblighi
dell’azienda venditrice dell’energia nei confronti del consumatore
·
Il venditore è
tenuto ad informare l’utente della nuova prescrizione contestualmente all’emissione
della fattura inviata in ritardo o contenente un conguaglio
· oppure
· almeno 10 gg prima della scadenza dei termini di
pagamento.