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TRENI IN TILT: ADICONSUM PRONTA AD ASSISTERE UTENTI COINVOLTI NEI DISSERVIZI

A cura di

Adiconsum Web

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Continuano, per il terzo giorno consecutivo, i
disagi sui treni. Quelli che prima potevano essere imputati all’evento eccezionale
della neve, ora non lo sono più e su ammissione della stessa Trenitalia e Italo,
i forti disservizi si sono verificati per l’inadeguatezza della rete
ferroviaria. I ritardi e le cancellazioni si sono allargate a macchia d’olio e
riguardano sia i treni nazionali che quelli interregionali e regionali.

 

Per i disagi subiti nelle giornate del 26 e
27,  e SOLO PER I TRENI A LUNGA
PERCORRENZA, sia Trenitalia che Italo hanno fatto sapere che

Provvederanno:

·     
al rimborso
integrale del biglietto per chi ha rinunciato al viaggio

·     
al rimborso
integrale del biglietto per chi ha viaggiato ed ha subito ritardi superiori a 3
ore (invece del 50% come previsto dal Regolamento europeo 1371/2007, recepito
col D. lgs. 70/2014).

 

 

In breve
ricordiamo le norme per il diritto al rimborso del biglietto in caso di ritardo
dei treni “Frecce” e dei treni regionali

 

1.  
Indennizzo per ritardi treni “Frecce”
(Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento)

Dipende dall’ammontare del ritardo.

·      Compreso tra i 30 e i 59 minuti:

Ø  si tratta di un bonus, non in
denaro, del valore del 25% del prezzo del biglietto di viaggio da utilizzare in
seguito. Bonus non cumulabile con altri indennizzi.

Quando e come richiederlo

Ø  dopo 3 gg dal viaggio e fino ai 12
mesi successivi

Ø  a qualsiasi biglietteria
Trenitalia o all’Agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto

Ø  in caso di ticketless (biglietto
acquistato online o via telefono) va richiesto a: “richiedi indennizzo” del
sito trenitalia.com, al Call center. Scarica dal sito e compila l’apposito modulo.

·      Superiore a 59 minuti:

Ø  Se il ritardo è compreso tra 60 e 110 minuti, l’indennizzo è pari
al 25% del prezzo del biglietto

Ø  Se il ritardo è di almeno 120 minuti, l’indennizzo è pari al 50% del prezzo del biglietto

Puoi scegliere di:

Ø  utilizzare il rimborso come bonus
per acquistare, entro 12 mesi, un altro biglietto

Ø  riavere i soldi in contanti (solo
se hai pagato il biglietto in contanti)

Ø  riavere i soldi con accredito
(solo se hai pagato il biglietto con carta di credito).

 Quando e
come richiederlo

Valgono le stesse regole del
ritardo compreso entro i 59 minuti.

2.  
Indennizzo per ritardi treni
regionali

Quando e come richiederlo

Ø  Devi richiederlo entro e non oltre
1 anno dal giorno del ritardo

Ø  Scarica il modulo dal sito web o
chiedilo alle biglietterie, compilalo e invialo via posta (A.R.) alla Direzione
regionale/provinciale di Trenitalia di destinazione del viaggio, allegando il
biglietto timbrato all’andata e al ritorno o la stampa pdf del biglietto
elettronico.

 

IMPORTANTE: Vi ricordiamo
che per ottenere assistenza per i rimborsi o per altre criticità sopravvenute
durante il viaggio, potete rivolgerVi alle sedi territoriali Adiconsume, SOLO DOPO
AVER PRESENTATO RECLAMO A TRENITALIA E NON AVER RICEVUTO ALCUNA RISPOSTA O
AVERNE RICEVUTA UNA NON SODDISFACENTE, potete anche  attivare la Conciliazione, ossia la procedura
concordata con alcune associazioni consumatori (tra cui Adiconsum) per
risolvere in maniera extragiudiziale, il contenzioso in essere.

 

ATTENZIONE: Ricordiamo
che la compagnia ferroviaria ITALO non ha avviato la procedura della
conciliazione paritetica con le Associazioni Consumatori. Pertanto, in caso di
treni cancellati o in ritardo appartenenti a questo vettore, per le richieste
di rimborso dovrete contattare Pronto Italo al n° 060708 e rivolgervi sempre
alle nostre sedi.

 

Ricordiamo inoltre che il Regolamento europeo prevede che ogni
società ferroviaria deve garantire la gestione dei reclami dando una risposta
motivata entro un mese e, in casi giustificati, entro un massimo di 3 mesi. 8
Per i reclami che riguardano il viaggio, relativi a ritardo o soppressione del
treno fino all’eventuale contestazione del danno soggettivo, occorre inviare
raccomandata A/R al più presto, perché il diritto di avanzare un reclamo si
prescrive in un anno a decorrere dalla data di scadenza della validità del
biglietto (o abbonamento).

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