Non è bastato il provvedimento cautelare emesso lo
scorso 25 ottobre dall’Antitrust nei confronti di Ryanair per non aver fornito,
a seguito delle cancellazioni dei voli, informazioni chiare, trasparenti e
accessibili ai consumatori sui propri diritti, come previsto dal regolamento CE
n. 261/2004.
L’Antitrust aveva ordinato alla compagnia aerea low
cost di comunicare sia direttamente ai consumatori che tramite il proprio sito
internet i diritti derivanti dalla cancellazione dei voli, in modo da poter far
acquisire ai soggetti interessati piena consapevolezza:
·
della
sussistenza non solo del diritto al rimborso e/o della modifica gratuita del
volo cancellato, ma anche della compensazione pecuniaria, ove dovuta
·
dell’elenco
completo delle date, delle tratte e dei numeri dei voli cancellati, nei
confronti
·
della
procedura per richiedere rimborso e/o modifica gratuita del volo e la
compensazione pecuniaria che deve essere disponibile sul sito web e facilmente fruibile.
Ryanair non solo non ha ottemperato a quanto
stabilito dall’Autorità lo scorso 25 ottobre, ma ha continuato nel suo comportamento
anche dopo la pronuncia del TAR del Lazio che ha rigettato la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento cautelare richiesta dal vettore
aereo.
Che fine ha fatto la disponibilità data durante
l’incontro dall’Enac di aprire un tavolo di conciliazione, come richiesto da
noi di Adiconsum e dalle altre Associazioni Consumatori?
della Concorrenza e del Mercato.