La quota variabile va computata una sola volta e
non su ogni singola pertinenza come invece calcolato da alcuni Comuni. La
precisazione è contenuta nella circolare n. 1/DF del Ministero dell’Economia e
delle Finanze (MEF) del 20 novembre scorso.
Il Ministero ribadisce che:
·
la parte fissa per le
utenze domestiche deve essere determinata in base alla superficie e alla composizione
del nucleo familiare
·
la parte variabile
della tariffa deve essere rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e
differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Laddove fosse
impossibile determinarla, la quota variabile della tariffa relativa alla
singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento
Il MEF dichiara che modus operandi diversi
da parte di alcuni Comuni non trovano supporto normativo, pertanto è necessario
che gli stessi procedano ad adeguare le proprie
previsioni regolamentari.
Rimborsi
In caso di errato computo della parte variabile effettuato dal Comune o dal
soggetto gestore del servizio rifiuti, i contribuenti possono presentare
istanza di rimborso.
La domanda di rimborso deve contenere i
seguenti elementi:
·
dati identificativi
del contribuente
·
importo versato
·
importo del rimborso
·
dati identificativi
della pertinenza su cui è stata calcolata erroneamente la TARI.
La domanda di rimborso PUÒ essere
presentata:
·
per calcoli errati
effettuati a partire dal 2014, anno di istituzione della TARI
·
entro il termine di 5
anni dal giorno del pagamento.
La domanda di rimborso NON PUÒ essere
presentata:
·
per tariffe rifiuti
che non sono TARI, come, ad esempio, le tariffe rifiuti emesse da quei Comuni
che utilizzano un sistema di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico per calcolarle.
Per il testo integrale della Circolare
n. 1/F, clicca qui
L’invito ai consumatori è di rivolgersi
alle sedi territoriali
Adiconsum per ricevere l’adeguata assistenza nella verifica del calcolo
della TARI e nell’eventuale richiesta di rimborso.