A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno
scolastico, non si placa il dibattito tra fautori e non dei vaccini obbligatori
scatenato dal decreto legge 73/2017, convertito nella legge 119/2017 ed entrato
in vigore lo scorso 6 agosto.
La legge “al fine di assicurare la tutela della
salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di
garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale
prevenzione vaccinale 2017/2019” ha stabilito per i bambini/ragazzi della
fascia di età compresa tra zero e 16 anni i seguenti 10 vaccini obbligatori:
1.
anti-poliomielitica
2.
anti-difterica
3.
anti-tetanica
4.
anti-epatite B
5.
anti-pertosse
6.
anti-Haemophilus
influenzae tipo b
7.
anti-morbillo
8.
anti-rosolia
9.
anti-parotite
10.
anti-varicella.
Sono invece gratuite, ma non obbligatorie, le
seguenti vaccinazioni:
·
anti-meningococcica
B
·
anti-meningococcica
C
·
anti-pneumococcica
·
anti-rotarivirus.
Le
vaccinazioni avvengono secondo un preciso Calendario nazionale relativo a
ciascuna fascia (coorte) di nascita.
Vaccinazioni
obbligatorie e iscrizione scolastica
I dirigenti scolastici sono tenuti all’atto
dell’iscrizione dei minori di età compresa tra zero e 16 anni a richiedere ai genitori/tutori/affidatari la
documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o la
richiesta di vaccinazione alla ASL. La documentazione va presentata entro il
termine di scadenza dell’iscrizione. Nel caso sia sostituita da
un’autocertificazione, il termine per la presentazione della documentazione con
l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di
ogni anno.
IMPORTANTE: solo per l’anno scolastico 2017/2018 e
il calendari dei servizi educativi per l’infanzia/scuole d’infanzia/provate non
paritarie, il termine per la presentazione della documentazione è il 10
settembre 2017, mentre per gli altri gradi di istruzione e i centri di
formazione professionale regionale è il 31 ottobre 2017. In caso di autocertificazione, la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere
presentata entro il 10 marzo 2018.
La vaccinazione obbligatoria costituisce requisito
di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse
quelle private non paritarie. Non costituisce invece requisito di accesso per
gli altri gradi di istruzione compresi i centri di formazione professionale
regionale o per il sostenimento degli esami.
Casi di
esonero dalle vaccinazioni
L’esenzione dall’obbligo di vaccinazione sussiste
solo in caso di immunizzazione o in caso grave pericolo per la salute. Entrambe
le situazioni devono essere comprovate da certificato medico. Naturalmente
l’esenzione dall’obbligo riguarda solo la somministrazione del vaccino riferito
a quella malattia per cui si risulta immuni, non a tutti gli altri.
Sanzioni
per mancata vaccinazione
In caso di mancato rispetto dell’obbligo vaccinale,
la ASL convoca i genitori/tutori/affidatari per un colloquio informativo e per
sollecitare gli adempimenti previsti dalla legge. Se a seguito del termine indicato
nell’atto di contestazione, essi non provvedono all’effettuazione delle
vaccinazioni, viene loro irrogata una sanzione che va dai 100 ai 500 euro.
Nessuna sanzione, invece, è comminata nel caso essi provvedano a far
somministrare il vaccino in formulazione monocomponente o la prima dose in caso
di vaccini in formulazione parzialmente combinata.
Controversie
per danno da vaccino e somministrazione di farmaci
Il ricorso per il riconoscimento di un indennizzo va
presentato nei confronti dell’AIFA, Agenzia italiana del farmaco, che
rappresenta la controparte in questi casi. Ciò vale per i giudizi di primo
grado a partire da un mese dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta
ufficiale e quindi da dopo il 6 settembre 2017.
L’obbligo
dei vaccini sarà per sempre?
Per il momento almeno per i prossimi 3 anni, quindi
fino al 2020. La cessazione dell’obbligatorietà di uno o più vaccini sarà a
cura del Ministero della Salute con apposito decreto, sentiti il Consiglio
superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco, l’Istituto superiore di
sanità e la Conferenza Stato-regioni, e
successivamente sempre con cadenza triennale. La decisione sarà presa sulla
base della verifica dei dati epidemiologici, delle reazioni avverse segnalate,
delle coperture vaccinali eseguite, effettuata dalla Commissione per il
monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sui livelli essenziali di assistenza (LEA).
Per quanto riguarda invece i 4 vaccini non
obbligatori (anti-meningococcica B e C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus),
che attualmente sono offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale, il
Ministero della Salute sentito l’Istituto superiore di sanità, fornirà indicazioni
in merito ogni 6 mesi (prossima data febbraio 2018).
Ogni anno l’Agenzia italiana del farmaco presenterà
una relazione sui risultati della vigilanza sui farmaci e sulle reazioni
avverse dovute alla vaccinazione al Ministero della Salute che a sua volta lo
trasmetterà alle Camere. Inoltre l’Aifa pubblicherà sul proprio sito internet i
dati sulla disponibilità dei vaccini sia nella formulazione monocomponente che
parzialmente combinata.