Tre le condotte ritenute scorrette dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato messe in atto dalle 5 maggiori
compagnie telefoniche italiane (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) nei
confronti di moltissimi consumatori nel commercializzare online/per telefono o
fuori dei locali commerciali i propri servizi di telefonia fissa e mobile:
1.
la mancata
informazione sia sul sito web che nelle condizioni generali del contratto dei
costi da pagare in caso di avvio del servizio prima dei 14 giorni riservati al
ripensamento/recesso e dei costi nel caso sia invece il consumatore a
richiedere l’attivazione anticipata
2.
l’avvio delle
procedure di fornitura e di consegna al consumatore dell’occorrente per far
funzionare il servizio nei casi di attivazione di una nuova linea fissa o di
cambio di operatore, senza che il consumatore ne abbia fatto esplicita richiesta
3.
l’addebito o
la previsione di costi non dovuti nel caso il consumatore eserciti il diritto
di recesso.
La sanzione prevista dall’Autorità è
stata in totale di 9.000.000 di euro.
Con questa sanzione l’Antitrust ha
richiamato l’attenzione sul fatto che l’attivazione
del servizio telefonico, sia prima che dopo il periodo di ripensamento dei 14
giorni, e sia nel caso di contratto per il telefono fisso o mobile, deve
avvenire dietro esplicita richiesta del consumatore, così come previsto dai
requisiti formali per i contratti a
distanza previsti dal Codice del Consumo.
Per quanto riguarda gli obblighi del consumatore in
caso di recesso previsti dal Codice del Consumo, ricordiamo ai consumatori che
qualora abbiano in maniera esplicita dapprima presentato una richiesta di
attivazione del servizio nel periodo dei 14 giorni, e poi abbiamo deciso di
recedere da tale decisione, sono tenuti al pagamento al professionista di una somma
proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui hanno informato
il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le
prestazioni previste dal contratto. L’importo proporzionale è calcolato sulla
base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo,
l’importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto
è stato fornito.
Per assistenza rivolgersi alle sedi territoriali Adiconsum,
per chiedere di attivare nel caso la conciliazione paritetica.