Aveva acquistato un buono fruttifero postale il 23
febbraio del 2001 del valore di 1.000.000 di lire. Il buono fruttifero
riportava a tergo la seguente dicitura “l’importo
raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al loro delle ritenute
erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario
meno mezzo punto”. Questi, in sintesi, i termini del contratto di
sottoscrizione del buono fruttifero postale della serie AF che legava un’iscritta
ad Adiconsum Romagna a Poste italiane. Al momento della riscossione, però, la
signora si sentiva dire che il timbro non era corretto e che non aveva quindi diritto
a riscuotere quanto riportato. Tant’è che alla signora venivano liquidati solo
671,79 euro.
La signora presentava allora reclamo a Poste
italiane che rigettava però le sue richieste. A questo punto si rivolgeva
all’Adiconsum Romagna per ricevere l’adeguata assistenza nella vicenda.
L’Adiconsum Romagna presentava per conto della signora ricorso all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF) chiedendo che venisse riconosciuta la liquidazione
degli interessi così come riportato sul buono.
L’Arbitro Bancario Finanziario appurato che le
giustificazioni addotte da Poste italiane non potevano essere applicate alla
vicenda della signora perché riguardanti un buono postale fruttifero della
serie AA1, invece che AF come quello detenuto dalla signora, disponeva quanto
segue nei confronti di Poste italiane:
·
di
liquidare il BPF della signora secondo quanto riportato sul retro
·
di
corrispondere l’importo di 200,00 euro alla Banca d’Italia per le spese della
procedura di intervento dell’ABF
·
di
rimborsare la signora della somma di 20,00 euro spesa per la presentazione del
ricorso.
Se anche
tu sei possessore di un buono postale fruttifero o titolo bancario e ritieni di
non aver riscosso la liquidazione che ti spettava, contatta con fiducia le sedi territoriali Adiconsum
per ricevere l’assistenza del caso.