Pagare quello che si consuma. È questo lo spirito
della Delibera 218/2016/R/idr disposta dall’Autorità
per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, entrata in vigore lo
scorso 1 gennaio.
Per raggiungere lo scopo la Delibera
prevede una serie di obblighi per le aziende di servizio.
Obblighi
delle aziende
Lettura
del contatore. L’Autorità ha
previsto che:
·
per gli utenti, le famiglie
o i condomini con consumi medi fino a 3.000 metri cubi, le letture del
contatore vengano fatte almeno 2 volte l’anno,
distanziate da almeno 150 giorni solari l’una dall’altra
·
per chi supera i
3.000 mc, l’obbligo sale ad almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni
·
I dati di misurazione
devono essere conservati per 5 anni in caso di verifiche.
In caso di
tentativi non andati a buon fine per 2 volte consecutive, in mancanza di
autolettura, sarà obbligatorio procedere ad altri tentativi.
Attivazione
delle utenze. L’Autorità ha previsto che:
·
l’azienda è
tenuta ad effettuare un tentativo di raccolta della misurazione entro 6 mesi
dalla data di inizio della
fornitura
·
l’azienda è tenuta a
dotarsi di modalità che mettano a disposizione la misura espressa dal
totalizzatore, raccolta e utilizzata per la fatturazione
Contatori.
L’Autorità ha previsto che:
·
le aziende
garantiscano l’installazione e il corretto funzionamento dei contatori.
Autolettura.
L’Autorità ha previsto che:
·
l’azienda si attrezzi
per permettere al consumatore di comunicare l’autolettura attraverso SMS, via
telefono o via web-chat sul proprio sito internet, 365 giorni l’anno, 24
ore su 24
·
l’azienda dovrà dare
immediato riscontro al consumatore di aver acquisito l’autolettura appena
comunicata e poi entro 9 giorni lavorativi in riferimento alla validazione
dei dati.
Alla luce delle novità introdotte non
solo dalla Delibera, ma per qualsiasi problema inerente le bollette dell’acqua,
se sei iscritto ad Adiconsum puoi chiamare il Call Center Adiconsum al Numero
Verde 800 89 41 91 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Se non sei iscritto,
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