Diverse
sono state i ricorsi vinti dalle varie sedi territoriali Adiconsum presentati
per conto di consumatori che avevano sottoscritto dei buoni fruttiferi postali
che al momento di riscuotere gli interessi maturati si sono visti corrispondere
da Poste un importo inferiore a quello pattuito. Riportiamo il caso di un
consumatore marchigiano, simile a quello di molti altri seguito dalle altre
sedi Adiconsum, che per veder riconosciuto un proprio diritto si è rivolto all’Adiconsum
di Ancona.
Come
negli altri casi, il consumatore sottoscriveva nel 2001 un buono fruttifero
postale, per la precisione appartenente alla serie AF. L’importo depositato di
10 milioni di lire, sarebbe dovuto raddoppiare dopo 9 anni e 6 mesi e
triplicare dopo 14 anni, al lordo delle ritenute erariali.
Alla
scadere dei 14 anni il consumatore recatosi all’ufficio postale apprende che invece
di ricevere 15.493, 71 euro, ne avrebbe ricevuti solo 6.972, 17, non secondo
quindi le “regole” della serie AF, ma di quelle della AA1.
Dopo
aver reclamato inutilmente presso Poste, il consumatore si rivolgeva all’Adiconsum
Ancona, la quale presentava ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, richiamando
la sentenza della Corte di Cassazione n. 13979 del 15 giugno 2007, che stabilisce
che “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei tioli è
destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dall’esito dal
testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”.
L’Arbitro
accoglieva il ricorso e condannava Poste a corrispondere al consumatore la
cifra pattuita.
L’invito
ai consumatori in casi di questo tipo è quello di rivolgersi alle sedi
territoriali Adiconsum per verificare effettivamente la correttezza dell’importo
da riscuotere.