L’Inps non può domandare la restituzione delle somme
corrisposte in eccesso a titolo di pensione indiretta, salvo che l’indebito sia
dovuto a dolo dell’interessato. è quanto ha stabilito la sentenza del Tribunale di Monza intervenendo nel
contenzioso che trae origine dalla richiesta di restituzione di oltre 89mila
euro effettuata dall’Inps ad un pensionato che aveva indebitamente percepito la
pensione indiretta dall’anno 2006 (anno di compimento del 21esimo anno di età
del pensionato con conseguente cessazione del diritto alla pensione) sino al
2014 (anno in cui l’Inps, accortasi dell’errore, sospendeva la corresponsione
delle rate mensili ed attivava la procedura di recupero dell’indebito).
Nel
caso in esame il presupposto per
la percezione del beneficio era proprio un’età inferiore ai 21 anni e l’Inps
era a conoscenza, fin dall’iniziale decorrenza della pensione indiretta, della
data di nascita e della data del compimento del 21º anno di età del ricorrente.
Pertanto, l’ente resistente già possedeva un’informazione circa il compimento
della maggiore età e, quindi, del venir meno del presupposto per l’erogazione
del beneficio, con conseguente
esclusione del dolo da parte del ricorrente, il quale non aveva nessun
obbligo di comunicare il compimento dell’età maggiorenne, essendo questo un
dato già in possesso dell’Inps.