Nel caso in cui sul Portale dell’automobilista
risulti che il vostro veicolo non sia assicurato, la polizia stradale non può
procedere al suo sequestro.
Lo ha specificato l’Ivass nella
circolare n. 111471 dell’1 giugno scorso.
Le banche dati con gli estremi della copertura assicurativa (Rc
auto obbligatoria per legge per poter circolare), infatti, non risultano ancora
completamente aggiornate.
Dall’entrata in vigore della cessazione dell’obbligo di
esposizione sul parabrezza, l’accertamento del pagamento dell’Rc auto avviene,
infatti, tramite la consultazione del Portale dell’automobilista.
L’Ivass ha quindi stabilito che:
·
non è possibile effettuare il
sequestro di un veicolo per mancata copertura assicurativa verificata
solo on-line
·
prima di effettuare una multa e
un sequestro, occorre richiedere all’automobilista il certificato di
assicurazione o altri documenti
·
in mancanza di corrispondenza tra il
documento cartaceo e quello che risulta nella banca dati del CED (Centro
elaborazione dati della Motorizzazione), è necessario procedere ad ulteriori
approfondimenti.
Agli automobilisti si raccomanda di:
·
avere
con sé il certificato di assicurazione
·
la
ricevuta dell’avvenuto pagamento della polizza