Se la registrazione è effettuata da uno dei partecipanti alla conversazione. Tale registrazione non lede alcun diritto alla riservatezza e segretezza ed anzi può essere esibita in una causa come prova. Diverso è invece il caso dell’intercettazione ambientale, che viene eseguita da un privato estraneo alla conversazione su indicazione della polizia giudiziaria attraverso gli strumenti da questa forniti.
(Corte di Cassazione 24288/2016, sez. II penale)