Anche se il lastrico solare o terrazzo è di proprietà o di uso esclusivo di uno dei condomini, il condominio è
comunque tenuto a provvedere alle opere di conservazione e di manutenzione
straordinaria, per la sua funzione di copertura dell’edificio che rientra nelle
c.d. parti comuni. La Corte di Cassazione nella sentenza n. 9449/2016 ha precisato chela ripartizione delle spese
in caso di interventi è la seguente: 1/3 a carico del proprietario e 2/3 a
carico degli altri condomini.