È stato inserito all’articolo 589 del Codice penale,
l’art. 589-bis che introduce il reato di omicidio stradale, mentre l’art.
590-bis è stato sostituito da un nuovo 590-bis sulle lesioni personali stradali
gravi o gravissime
Ecco le pene previste:
in caso
di decesso di una persona a seguito di un sinistro stradale (Art. 589-bis):
·
reclusione da
2 a 7 anni: morte causata per violazione del Codice della strada
·
reclusione da
5 a 10 anni: morte causata da tasso alcolemico oltre 0,8 g/litro o per eccesso
di velocità, guida contromano, sorpassi, inversioni a rischio, ecc..
·
reclusione da
8 a 12 anni: morte causata per guida sotto effetto di droghe o con tasso
alcolemico superiore a 1,5 g per litro
N. B.: Le
pene sono aumentate se chi ha commesso il fatto:
·
è sprovvisto
di patente
·
è sottoposto a
provvedimenti di sospensione o di revoca della patente
·
è proprietario
del veicolo e quest’ultimo non risulti assicurato.
N. B.: Le
pene possono dimezzarsi:
·
nel caso il
decesso non sia dovuto esclusivamente all’azione o all’omissione del colpevole.
In caso
di decesso di più persone o di una o più persone e ferimento di una o più
persone (omicidio stradale plurimo) (Art. 589-bis):
·
si applica la
pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo, ma non oltre i 18
anni di carcere.
In caso
di fuga del conducente che ha causato l’omicidio stradale (art. 589-ter)
·
la pena è
aumentata da 1/3 a 2/3 e non può essere inferiore a 5 anni.
In caso
di lesioni personali gravi o gravissime (art. 590-bis):
·
causate dalla
violazione della disciplina della circolazione stradale:
Ø
reclusione da
3 mesi a 1 anno per lesioni gravi
Ø
da 1 a 3 anni
per lesioni gravissime
·
causate da
guida in stato d ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti:
Ø
reclusione da
3 a 5 anni per lesioni gravi
Ø
da 4 a 7 anni
per lesioni gravissime
In caso
di fuga del conducente che ha causato lesioni personali gravi o gravissime
(art. 590-ter)
·
la pena è
aumentata da 1/3 a 2/3 e non può essere inferiore a 3 anni.
Modifiche
al Codice di procedura penale: art. 359-bis
La legge sull’omicidio stradale n. 41 del 23 marzo
2016 entrata in vigore lo scorso 25 marzo, ha modificato anche l’art. 359-bis
del codice di procedura penale, aggiungendo al comma 3, il comma 3-bis.
Esso stabilisce che in caso di omicidio stradale
(589-bis) o di lesioni personali stradali gravi o gravissime (590-bis), gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere all’esecuzione coattiva
degli accertamenti dello stato di ebbrezza o delle sostanze stupefacenti se ciò
compromette in modo irreparabile le indagini,
anche se il conducente rifiuta di sottoporvisi. Di tali accertamenti
viene data tempestiva comunicazione anche al difensore dell’interessato che può
assistervi.
Modifiche
al Decreto legislativo 285/1992: art. 8 e 222
La legge sull’omicidio stradale ha modificato l’art.
8 dell’art. 189. Il nuovo art. 8 stabilisce che nel caso in cui il conducente
colpevole di lesioni personali si fermi e all’occorrenza presti attenzione alle
vittime, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è
soggetto all’arresto previsto per la flagranza di reato.
La modifica dell’art. 222 riguarda il comma 2 e
precisamente il quarto periodo che stabilisce per i reati dell’art. 589-bis e
590-bis dopo la condanna anche la revoca della patente.