Il contratto di garanzia immobiliare
o di fideiussione stipulato da un consumatore che fa da garante per una società
con la quale non ha rapporti professionali è soggetto alle tutele contenute
nella direttiva 93/13/CEE. Ciò significa che se tale contratto presenta delle
clausole vessatorie, tali clausole non sono valide e quindi non sono vincolanti
per il consumatore.
Lo ha ribadito la Corte di Giustizia
europea chiamata a pronunciarsi nel giudizio intentato da due consumatori
rumeni nei confronti di un istituto bancario. Uno dei due ricorrenti aveva
stipulato un contratto di credito in qualità di socio unico ed amministratore.
Per ottenere un aumento del credito, i genitori del consumatore stipulavano un
contratto aggiuntivo con la banca con il quale concedevano due ulteriori
garanzie alla banca: la garanzia immobiliare accendendo un’ipoteca su un bene
immobile di loro proprietà e una fideiussione a garanzie di tutte le somme
dovute all’istituto di credito.
I genitori del consumatore,
rinvenendo nel contratto delle clausole vessatorie, si rivolgevano al Tribunale
di primo grado per chiederne l’annullamento, chiedendo l’applicazione della
Direttiva. Il Tribunale respingeva il ricorso motivando la pronuncia con la non
applicabilità della Direttiva alla tipologia dei suddetti contratti e facendo
presente che il beneficiario del credito non era un consumatore, ma una società
commerciale.
La Corte di Giustizia europea accoglieva invece il ricorso chiarendo che ai
fini dell’applicazione della Direttiva:
·
è
irrilevante l’oggetto del contratto
·
essa
si applica a qualsiasi contratto
·
è
rilevante la qualità dei contraenti, in quanto, se si tratta di consumatori,
scattano le tutele previste in caso di clausole vessatorie.
Nel caso di specie, la Corte
specifica che non si tratta di contratti accessori al contratto di credito, ma
di contratti distinti in quanto i contraenti sono diversi.
Che
cosa dice la Direttiva 93/13/CEE
La Direttiva 93/13/CEE tratta delle
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Essa scaturisce
dalla constatazione che spesso nei contratti di adesione che definiscono i
diritti e i dov
eri delle parti che sottoscrivono il
contratto, i consumatori rappresentano la parte debole perché magari le clausole del contratto
sono state elaborate esclusivamente dal commerciante o perché gli obblighi in
esso contenuti sono più onerosi per l’acquirente che per il venditore. In
presenza quindi di clausole
vessatorie, tali clausole non sono vincolanti per il consumatore. Rimangono
valide, invece, le clausole del contratto che non sono abusive.