Lo ha stabilito la Sentenza della Corte di Cassazione nella sentenza n.
1108/2016 ai fini della
configurazione del reato di cui all’art. 474 Codice penale sull’immissione in
commercio di prodotti aventi falsi marchi di provenienza. La pronuncia deriva
dal ricorso presentato da un soggetto imputato di tale reato per aver concorso
alla contraffazione e all’introduzione di 209 colli contenenti 8.875 borse
riportanti il segno distintivo della ditta “Luis Vuitton” contraffatto.
Dopo una sentenza a favore dell’imputato emessa dal Tribunale di
Genova, la Corte di Appello, invece, lo condannava alla pena di 1 anno e 4 mesi
di reclusione, a 1.300,00 euro di multa e al risarcimento del danno a favore
della parte civile. L’imputato presentava ricorso in Cassazione adducendo la
motivazione che il reato di contraffazione presuppone la riproduzione del
marchio in maniera rigorosa e non simile.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso precisando che il reato di
contraffazione si configura tanto nella riproduzione più o meno fedele del
marchio, ma nel fare falsamente
apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore.