Il giudice chiamato a pronunciarsi
su un’opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un condomino
per mancata corresponsione degli oneri condominiali non può esaminare la
delibera che ha portato a presentare il decreto ingiuntivo, ma solo a verificare la sua sussistenza,
cioè se il giudice competente l’abbia per qualche motivo sospesa in via
cautelare. Il quel caso il giudice dell’opposizione potrà a sua volta
sospendere il giudizio. Come confermato nella sentenza n. 305/2016 della Corte
di Cassazione, il giudice di opposizione può “indagare” sulla delibera solo se
in questa rileva i criteri di nullità, individuati da una sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte.
Cass. civ.,
Sez. II, 12.01.2016 (fonte Studio Cataldi)