Il
Garante per la privacy ha stabilito in via definitiva che non viola la privacy
la pubblicazione sul sito della Consob del provvedimento di radiazione
dall’Albo di un promotore finanziario, completo dei dettagli sulle violazioni
commesse. Questo perché, sottolinea il Garante, i risparmiatori devono essere pienamente informati dei comportamenti illeciti messi in atto
dagli operatori del mercato. La
pubblicazione integrale, secondo il Garante, risponde non solo alla necessità
di dare notizia dell’adozione del provvedimento sanzionatorio di radiazione, ma
anche al dovere istituzionale di vigilare sugli operatori del mercato e
informare compiutamente i risparmiatori degli illeciti che possono essere
commessi. In base alla stessa finalità, il Garante ha anche ritenuto corretto
che i provvedimenti pubblicati sul sito web della Consob rimangano reperibili
dai motori di ricerca per tre anni, così come previsto dal regolamento interno
della stessa Consob. Il Garante ha infine ritenuto che i dati personali diffusi
non sono classificabili come giudiziari, in quanto tutti esclusivamente
riferibili al procedimento amministrativo di radiazione.
http://www.garanteprivacy.it/