L’art. 4,
comma 8, d.m. n. 55/2014 (che prevede un aumento sino ad un terzo delle spese
poste a carico della parte soccombente), ha il duplice scopo di scoraggiare
pretestuose resistenze processuali e, soprattutto, di valorizzare, premiandola,
l’abilità tecnica
dell’avvocato che, attraverso le proprie difese, sia
riuscito a far emergere che la posizione del suo assistito era chiaramente e
pienamente fondata nonostante le difese avversarie e senza dover ricorrere a
prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo.
Tribunale di Verona, sez. III Civile, sentenza 29 ottobre 2015
comma 8, d.m. n. 55/2014 (che prevede un aumento sino ad un terzo delle spese
poste a carico della parte soccombente), ha il duplice scopo di scoraggiare
pretestuose resistenze processuali e, soprattutto, di valorizzare, premiandola,
l’abilità tecnica
dell’avvocato che, attraverso le proprie difese, sia
riuscito a far emergere che la posizione del suo assistito era chiaramente e
pienamente fondata nonostante le difese avversarie e senza dover ricorrere a
prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo.
Tribunale di Verona, sez. III Civile, sentenza 29 ottobre 2015