In questi ultimi tempi, complice anche la crisi, molte famiglie si sono ritrovate con un’ipoteca
iscritta sul proprio immobile senza averne avuto “diretta conoscenza”. La legge è molto
chiara in materia: per poter iscrivere ipoteca sulla prima casa del
contribuente, Equitalia deve preventivamente notificare
allo stesso un avviso che conceda altri trenta giorni per poter presentare
eventuali sue memorie difensive/osservazioni, prima che possa procedere con la
relativa ipoteca, che può essere
iscritta, solo per debiti di cartelle scadute superiori ai 20.000 €. Entro i
trenta giorni, si può altresì
procedere al pagamento, anche rateizzabile, fermando di fatto le successive
azioni esecutive. L’obbligatorietà della
comunicazione ha avuto diverse pronunciamenti in passato, ultima quella della
Corte di Cassazione n. 20352 del 9/10/2015. L’avviso che deve essere preventivamente notificato
al contribuente deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché lo
stesso comprenda per cosa stanno procedendo e le modalità tecniche
per poter contestare la pretesa, rispondendo, se del caso, con la
documentazione necessaria per provare un eventuale errore dell’Ente
richiedente. “Nulla opponendo all’avviso”, ovvero non essendo fondate le motivazioni di chi contesta,
Equitalia procederà all’iscrizione
dell’ipoteca
sul bene immobile, con tutte le inevitabili e successive azioni di recupero del
caso.
(Corte di Cassazione n. 20352 del 9/10/2015)
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