Il protesto non tempestivo degli assegni privi di fondi, dovuto alla
condotta omissiva del notaio, lo espone alla responsabilità, nei
confronti dell’istituto bancario per cui svolge il servizio, per
la perdita dell’azione di regresso.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15861/15; depositata
il 28 luglio)