Il Caso:
un automobilista chiede al Comune il risarcimento del danno esistenziale,
quantificato in euro 2.500, per aver patito quale “cittadino automobilista
circolante e fruitore delle strade pubbliche”, il disagio e l’ansia,
derivati dalla “pratica di pedoni ben vestiti e ben pasciuti, anche
deambulanti con stampella/e, muniti di cartello, marsupio e berretto” che,
all’altezza dell’impianto semaforico da oltre un anno erano soliti chiedere
denaro agli automobilisti. La Corte di Cassazione stabilisce che l’ansia e il
disagio che possono derivare agli automobilisti dalla presenza dei lavavetri ai
semafori, pur non relazionandosi con un diritto soggettivo del cittadino,
potrebbero scontrarsi con un interesse legittimo all’adozione da parte dei
Comuni di provvedimenti contingibili e urgenti che tutelino l’incolumità pubblica
e la sicurezza urbana. L’eventuale danno subito dall’ansioso automobilista,
quindi, non deriverebbe dall’omessa custodia della strada da parte dell’ente
proprietario, quanto dal mancato esercizio da parte del Comune di poteri
autoritativi.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 2 luglio 2015, n. 13568
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