Non viene riconosciuto alcun
risarcimento per danno non patrimoniale subito dai passeggeri a seguito della
cancellazione di un volo. Lo ha deciso la Corte di Cassazione rigettando il
ricorso di un passeggero che aveva rifiutato la sistemazione in albergo del
vettore aereo per paura di non essere imbarcato il giorno successivo e aveva quindi
preferito trascorrere la notte in aeroporto.
Il passeggero stavolta per un
eccesso di prudenza (o di sfiducia nella compagnia aerea dipende da come si
vuole leggere la vicenda) ha preferito non rischiare, ma nessuna normativa prevede
il risarcimento per un disagio subito a seguito di una propria scelta!
Ricordiamo che, infatti, la
compagnia aerea, in caso di volo cancellato, HA L’OBBLIGO di assistere i
passeggeri nel seguente modo:
·
provvedere
a somministrare pasti e bevande e a far effettuare 2 chiamate telefoniche
·
provvedere
al pernottamento in hotel, nel caso in cui il passeggero, invece di risolvere
il contratto e
farsi rimborsare il biglietto accetti di essere riprotetto su
altro volo il giorno dopo.
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