Il prestatore
d’opera, prendendo in consegna il bene del committente per eseguire la
prestazione principale, assume anche l’obbligo di custodia dello stesso fino
alla consegna. Laddove il bene subisca dei danni egli risponde
dell’inadempimento della propria obbligazione, salva la prova di aver adottato tutte le precauzioni
suggerite dalle circostanze, secondo un criterio di ordinaria diligenza
parametrato alle sue competenze professionali.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 11796/15; depositata l’8
giugno)
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