L’iscrizione nel pubblico
registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di
un’autovettura, pur essendo volto a dirimere i conflitti tra aventi causa dal
medesimo venditore, assume altresì, valore di prova presuntiva in ordine
all’individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella
qualità di proprietario del veicolo.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n.
11124/15; depositata il 28 maggio)
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