La responsabilità del ristoratore in
caso di furto di beni di proprietà del cliente sussiste solo per quegli oggetti
di cui bisogna liberarsi per godere al meglio della somministrazione di
alimenti e bevande durante un pranzo/cena/happy hour/ecc..
Tra tali oggetti sono ricompresi ad
es. il cappotto, l’ombrello, il cappello e così via, mentre non rientrano sotto
la responsabilità del ristoratore oggetti più personali come borsa, portafogli,
cellulari, anelli, bracciali, occhiali e quant’altro, di cui non c’è bisogno di
liberarsi per poter mangiare.
Diverse sono state le sentenze dalla
Corte di Cassazione, ecco alcuni esempi:
·
soprabito
appeso all’attaccapanni situato nella sala del ristorante o consegnato al
cameriere perché venisse riposto nell’apposito guardaroba: responsabilità del ristoratore
·
borsa
appesa alla sedia o sistemata accanto o sotto la sedia: responsabilità del consumatore
·
pelliccia
sparita dopo che il consumatore l’aveva affidata ad un cameriere per appenderla
all’attaccapanni (non quindi in un apposito guardaroba) situato in un luogo poco visibile: concorso di colpa consumatore-ristoratore.