La
riforma del condominio ha posto a carico dell’amministratore un preciso obbligo
(dal quale può essere dispensato soltanto con delibera assembleare) ad agire
per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condòmini morosi entro sei
mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è
compreso (articolo 1129, comma 9, del Codice civile). Se non provvede, commette
una “grave irregolarità” nella gestione. Peraltro, la riforma ha puntualizzato
(articolo 63, comma 1, delle
Disposizioni di attuazione del Codice civile) che per la riscossione dei
contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea,
l’amministratore procede senza bisogno di autorizzazione di questa, potendo
ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione (oltre a essere tenuto a comunicare ai creditori non ancora
soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi). Qualora
l’amministratore intenda procedere con il procedimento per ingiunzione (avendo
ottenuto l’approvazione dello stato di riparto in assemblea), che gli
consentirà tempi più rapidi per il recupero del credito, non dovrà
preventivamente esperire la mediazione. Infatti, in generale – e quindi non
solo per la materia condominiale – l’obbligo di mediazione rispetto al
procedimento monitorio e anche all’eventuale giudizio di opposizione promosso
dal condòmino moroso, diverrà operativo soltanto dopo che il giudice si sia
pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria
esecuzione.
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