La
VI sezione civile e fallimentare del Tribunale di Torino con la
sentenza n° 1073 dell’11 febbraio 2015 ha stabilito che una banca
può utilizzare l’estratto conto conforme alle scritture contabile
al fine dell’emissione di un decreto ingiuntivo, ma se il debitore
proponeopposizione
la banca devefornire
la prova della fondatezza della pretesa creditoria. Nel caso di
mancanza di documentazione il credito dovrà essere ricalcolato con
il principio del saldo zero dal primo estratto conto prodotto in
giudizio, per cui per gli estratti conto emessi negli ultimi venti
anni dal saldo del conto corrente devono essere eliminati gli
interessi ultralegali non validamente pattuiti ed affetti da nullità
per indeterminatezza (uso di piazza).
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