Il
caso: l’avv. L.B. chiedeva al Tribunale locale la liquidazione in
proprio favore del compenso di £. 12.736.730 per attività
professionale che lo stesso asseriva aver svolto per P.N. in due
giudizi, per i quali aveva ricevuto solo un acconto di £. 1.000.000.
Il P. contestava l’avversa pretesa e svolgevadomanda
riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno per non essere
stato adeguatamente difeso per errate scelte tecniche che avevano
causato la sua soccombenza in due giudizi protrattisi per oltre otto
anni. La domanda relativa al risarcimento del danno, subito
dall’assistito non adeguatamente difeso dal proprio difensore, deve
essere valutata separatamente ed indipendentemente da quella avente
ad oggetto la restituzione dei compensi precedentemente corrisposti
al difensore per l’attività professionale, risultata poi
inutilmente prestata.
Corte di Cassazione, sez. II Civile,
10/4/2015, n. 7268
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