Il caso: in Lituania è in corso una causa tra una signora e il suo avvocato, in merito a una richiesta di pagamento di onorari. La cliente aveva concluso tre contratti standard di assistenza legale con il suo avvocato, nei quali non erano indicati i termini e le modalità di pagamento. La donna non aveva rispettato la richiesta dell’avvocato di effettuare il pagamento e si era così trovata di fronte a un’ingiunzione. La Corte di Cassazione lituana, prima di decidere, ha chiamato in aiuto la Corte Ue. Nodo della questione, l’applicazione della direttiva ai contratti standard di servizi di assistenza legale. Una questione – osserva la Corte – che va risolta tenendo conto della qualità dei contraenti. Nei contratti di assistenza legale infatti, è certa una disparità tra i clienti/consumatori da un lato e gli avvocati dall’altro, proprio a causa «dell’asimmetria informativa tra tali parti». Le diverse competenze tecniche spingono così la Corte a sottolineare che i clienti hanno bisogno delle tutele assicurate dalla direttiva, proprio perché non sempre sono in grado di valutare la qualità dei servizi forniti. Se i legali decidono di ricorrere, all’interno di un contratto, a clausole standardizzate da loro predisposte o dai propri ordini professionali, sono tenuti a rispettare la direttiva. La direttiva 93/13 si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale
Corte di Giustizia UE , sez. IX, sentenza 15.01.2015 n° C-537/13
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