Il Caso: una dipendente di una banca, chinandosi per raccogliere un foglio, batte la testa contro un cassetto, e riporta gravi lesioni. Chiede perciò al datore di lavoro, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il risarcimento dei danni relativi alla riduzione della capacità lavorativa, alla perdita di chance nonché al danno biologico subito. La Corte di Cassazione chiarisce che il dovere di prevenzione imposto dall’art. 2087 c.c. al datore di lavoro, non comporta la deduzione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza che il datore di lavoro sia considerato responsabile ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l’evento sia pur sempre riferibile a sua colpa per violazione di specifici obblighi di comportamento concretamente individuati ed imposti da norme di fonte legale o suggerite dalla tecnica. Il semplice accadimento dell’evento dannoso, in assenza di specifiche allegazioni circa la inosservanza da parte del datore di lavoro di norme in tema di infortuni, non poteva configurare una responsabilità a carico del datore, tanto più che l’attività della dipendente non era intrinsecamente pericolosa né riconducibile all’azione dei colleghi di lavoro o di altre persone comunque interferenti con l’attività lavorativa o l’ambiente di lavoro. In conclusione la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 3/4/2015, n. 6881)
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