Il giudicante muove dal principio per il quale la notificazione di un atto deve considerarsi perfezionata, per il notificante, nel momento della richiesta all’Ufficiale Giudiziario e, per il destinatario, in quello della ricezione della copia di esso. La sentenza chiarisce che l’indicazione del domicilio effettivo del notificando attiene al momento perfezionativo del procedimento per il notificante. In particolare il Collegio precisa che l’indicazione del luogo di consegna dell’atto costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario di essa e che tale requisito deve essere assicurato con l’indicazione del domicilio professionale del procuratore, da parte del soggetto che richiede la notifica. Lo zelo dell’Ufficiale Giudiziario (non dovuto) nel ricercare il destinatario non vale perciò ad escludere il collegamento causale tra l’esito negativo della notifica e l’inadempimento del notificante rispetto all’onere preventivo di verifica del domicilio del notificando. E’ tracciata dunque una linea di confine netta tra la diligenza dell’Ausiliario del Giudice e gli obblighi professionali dell’Avvocato: non può richiedersi al primo l’espletamento di un’attività di parte, che ricade, invece, nella scrupolosa osservanza del mandato conferito al Legale.
Consiglio di Stato , sez. III, sentenza 11.02.2015 n° 725
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