Si potrà sospendere per un massimo
di 12 mesi la quota capitale (e solo quella) dei crediti al consumo e dei mutui
garantiti da ipoteca su abitazione principale. È questo il frutto dell’accordo
sottoscritto tra 9 Associazioni Consumatori, tra cui Adiconsum e l’Associazione
bancaria italiana (Abi).
L’importanza dell’accordo
Per la prima volta è stata messa a
punto una misura che riguarda il credito al consumo, come da tempo chiesto da
Adiconsum. Sempre per la prima volta, nella platea degli aventi diritto trovano
posto anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell’orario di
lavoro dovuta alla prolungata crisi economica. Inoltre, la suddetta sospensione
va ad aggiungersi e non a sostituire le misure già adottate con il Fondo per
l’acquisto della prima casa (Fon do Gasparrini) (v. in fondo all’articolo).
Infine, l’accordo riapre i termini
anche per quelle famiglie che hanno già usufruito della sospensione dei
finanziamenti negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta
nei 24 mesi precedenti.
Che cosa si può sospendere
La sola quota capitale sia dei
crediti al consumo quelli cioè che si chiedono per l’acquisto a rate di beni di
consumo (purché siano stati contratti per una durata superiore a 24 mesi), che
dei mutui garantiti da un’ipoteca sull’abitazione principale.
Chi e quando si può chiedere la sospensione delle rate
Il consumatore che si trova nei
seguenti casi:
·
cessazione del posto di lavoro
·
morte
·
grave infortunio o nei casi di
misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali e anche se ha
ritardi di pagamenti fino a 90 giorni.
A quanto ammonta la durata della sospensione
·
Massimo 12 mesi.
Quanto costa
·
La sospensione non comporta il
pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle
scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo.
FONDO GASPARRINI: è una misura di
solidarietà che permette di sospendere il pagamento delle rate del mutuo al
verificarsi dei seguenti eventi: perdita del lavoro subordinato e
parasubordinato, condizioni di non autosufficienza o morte del mutuatario.
Periodo massimo di sospensione: 18
mesi
Importo mutuo: non superiore a
250.000 euro, in ammortamento da almeno 1 anno
ISEE: non superiore a 30.000 euro