Il tribunale di Catanzaro, chiamato ad effettuare il controllo sulla regolarità della procedura di segnalazione alla Centrale Rischi da parte di un istituto di credito, recepisce integralmente il ricorso del consumatore e cliente dell’istituto che contestava che l’annotazione del suo nominativo nel registro della centrale rischi avrebbe una “situazione di sospetto” pregiudizievole sul piano patrimoniale perché preclusiva dell’accesso al credito, ma anche non patrimoniale in quanto produttiva di lesione al “…buon nome, alla credibilità ed l’immagine commerciale e non” del soggetto illegittimamente segnalato. Il tribunale si è pronunciato sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede della banca nei rapporti con il cliente. Viene impartito all’istituto di credito la richiesta di immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza del nominativo del cliente dagli elenchi pubblici e privati, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Tribunale Catanzaro 28.11.2014