Era stata sanzionata per 1.000.000 di
euro Trenitalia dall’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato perché
faceva rientrare nella procedura “Mancanza di biglietto” ed elevava sanzioni
anche a quei viaggiatori che si trovavano in possesso di un biglietto solo
parzialmente idoneo al viaggio o che non avevano avuto la possibilità di
acquistarlo per disservizi imputabili unicamente a Trenitalia.
Trenitalia imponeva ai viaggiatori:
·
il
pagamento di quanto dovuto per il viaggio in corso
·
una
sovrattassa da 50 a 200 euro
·
una
somma a titolo di oblazione.
Trenitalia aveva
quindi presentato all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato una
serie di impegni, tra i quali un indennizzo in caso di ritardo compreso tra i
30 e i 59 minuti.
In
cosa consiste l’indennizzo
·
Si
tratta di un bonus, non in denaro, del valore del 25% del prezzo del biglietto
di viaggio da utilizzare in seguito
I
tempi per richiederlo
·
Dopo
3 gg dal viaggio e fino ai 12 mesi successivi
Come
richiederlo
Dipende dalle
modalità di acquisto del biglietto
1.
Acquisto presso
biglietteria
La richiesta va presentata:
·
a
qualsiasi biglietteria Trenitalia o all’Agenzia di viaggio che ha emesso il
biglietto
2.
Acquisto
online/telefono
La richiesta va presentata, indicando il
codice di prenotazione (PNR) presente sul biglietto:
·
tramite
l’area riservata del sito trenitalia.com
·
tramite
il Call center
·
tramite
mail a: rimborsi@trenitalia.it
Non cumulabilità
del bonus
Il
bonus per i ritardi da 30 a 59 minuti non è cumulabile con altri indennizzi,
come ad es. quello per ritardi superiori a 60 minuti, o altro
IMPORTANTE: per eventuali problemi nell’ottenere il bonus, segnalate alle sedi territoriali Adiconsum